Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le
relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal
presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere
inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi
da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito
dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare
la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo
quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a
un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a
pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è
inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di
particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento
della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento
di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare
gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni,
per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso
in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli
atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici
inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del
proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di
corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici
scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato
detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai
sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente
previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il
ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non
superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello
stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a
scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un
triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non
può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì
partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva
se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo
dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica
e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica
amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute
in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da
altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente
nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per
ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura
pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad
infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio,
abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della
sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha
riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale.
2. (abrogato).
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle
assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei
Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto
previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione
delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del
servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza
a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei
direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente
personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il
proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere
del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio
di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che
trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero,
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio
costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso nel
termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,
prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale
termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.
5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il
procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi
alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli
eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5.
(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)
Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina
del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e
media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il
competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.
Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli
articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero
della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può
essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico,
salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei
dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della
sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il
provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di
conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della
sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il
provvedimento è revocato di diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art.
1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta
cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non
passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di
annullamento ancorchè con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è
determinato ai sensi del comma 2.
(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)
Art. 507 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore
didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro
provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o
il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione,
sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio
scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni
private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale
divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di
ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro
rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata
notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego
precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale,
industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di
privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia
intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene
disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio
centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il
personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o
del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva.
CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I - Cessazioni
Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1°
settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1°
settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per
limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il
massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della
pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia
raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non
oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza,
entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di
permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il
collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il
collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a
seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore
della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Art. 510 - Dimissioni
1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui
sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni
dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno
scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata
l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso
procedimento disciplinare.
Art. 511 - Decadenza
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 512 - Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Art. 513 - Organi competenti
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi
sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a
ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli
studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola
materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di
dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale.
2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono
utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di
servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria
locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al
temporaneo ritorno all'insegnamento.
Art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e
docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio
dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal Direttore generale o Capo del servizio
centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale
appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità
o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con
provvedimento del Direttore generale o Capo del servizio centrale competente, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica
ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 516 - Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la
riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della
cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica
che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il
Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e
media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del
relativo provvedimento.
Sezione III - Norme finali
Art. 517 - Applicabilità
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 519 - Regioni a statuto speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.
CAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I - Supplenze
Art. 520 - Supplenze annuali
1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere
mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante
l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
per l'assunzione di personale docente di ruolo, e semprechè ai posti medesimi non sia
stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite
supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi
dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo
di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.
2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso,
mediante assunzioni di personale non di ruolo.
3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano,
qualora i relativi posti non siano coperti, è consentita l'assunzione di personale
supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo
svolgimento delle attività previste nel comma 7 dell'articolo 455.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di
tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario così formati debbono essere
assegnati ad un unico docente.
6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di
distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e
delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e
le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.
7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni
che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento
disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.
Art. 521 - Supplenze temporanee
1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine
delle attività didattiche.
2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di
quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono
conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o
scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai
provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e
dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili.
Sono altresì conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di
insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai
sensi dell'articolo 520.
3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste
dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel
comma 1.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.
5. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente
alla durata effettiva delle supplenze medesime.
Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali
1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze
annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal provveditore agli studi secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i
relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al
titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio
prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella
graduatoria provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e
media, nonché negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono
compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per
l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;
b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per
l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica
istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie
con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei
nuovi titoli.
4. La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto
quando esse siano state esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei
concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande
di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun
interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi
attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.
7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale
subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.
8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze
relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio
o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo
criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi
possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione
artistica.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella
scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la
prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere, hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari
provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della
pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per
l'attuazione di quanto sopra disposto.
Art. 523 - Valutazione dei servizi
1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i
termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle
supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio
militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e
grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per
richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il
conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie
stesse, sono valutati come servizio scolastico.
3. Analogamente è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di
studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma
di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la
laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione
universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella
organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia
nucleare.
4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento è
valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento,
conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come
servizio scolastico.
Sezione II - Contenzioso amministrativo
Art. 524 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui
all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna,
elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è ammesso
ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data
della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale,
alle commissioni di cui all'articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla
legittimità delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione
avverso le graduatorie provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo
comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della
presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono
respinti.
5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il
licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione
delle commissioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale
decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione
artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di
quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli
istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione
formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272.
Art. 525 - Commissione per i ricorsi
1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti
a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di
detto articolo. Tali commissioni sono composte:
a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di
detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la
presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non
inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta,
da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei
docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile,
supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore
agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti
proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore
didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta,
un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire
eventuali assenti;
b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal
provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato
del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due
docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il
provveditore agli studi, può delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con
qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della
commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici
proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di
istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del
provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.
2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.
3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra
questione relativa al personale docente non di ruolo.
Sezione III - Retribuzione ed assenze
Art. 526 - Retribuzione
(comma 3 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico
iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore
all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico
è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non
possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei
limiti di durata della nomina stessa.
Art. 527 - Retribuzione supplenze annuali
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in
dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e
sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia
prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in
servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento
economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che
partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino
al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale,
il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale
sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il
trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in
relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta
giorni.
Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati
congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni
nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il
rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto
per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.
Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 531 - Mandato parlamentare e amministrativo
1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.
Art. 532 - Altri congedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Art. 533 - Computo congedi e assenze
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente
annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore
per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se
l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di
assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia raggiunto il suddetto termine
massimo sono licenziati.
Art. 534 - Organo competente
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze
militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare,
sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
Sezione IV - Disciplina
Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte,
secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto.
Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle
indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di
disciplina.
Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere
l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i
casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura;
per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di
cui al n. 3) dell'articolo 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti
che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle
circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione
dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente
riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a
posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata
della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a
cattedre ed a posti di insegnamento.
Art. 538 - Procedure
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta, previa
contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue
controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per
le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere
cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima
della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi
retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari,
entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento,
questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la
sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
Art. 539 - Procedimenti penali
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere
sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta
immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia
cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la
sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi
fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare
può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non
procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare
della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta
la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di
cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere
licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il
quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza
beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto
d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
Art. 540 - Ricorsi
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta
giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre
sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.
Sezione V - Norma finale e di rinvio
Art. 541 - Norma finale e di rinvio
1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare
perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica
istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'Istituto, può consentire l'assunzione
di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata
dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si
applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di
ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale
educativo non di ruolo.