Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO II - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
CAPO I - Aree funzionali - ruoli
Art. 542 - Rinvio alla contrattazione
1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui
agli articoli che seguono.
Art. 543 - Aree funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi.
Art. 544 - Ruoli
1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 545 - Qualifiche funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività
tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili
elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti,
apparecchiature, di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e
responsabilità personali.
Attività amministrative contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono
conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in
quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti
complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative
sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione
a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella
tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici
e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo
tecnico-pratico di altre persone.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale
responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o
servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di
coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente
a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure
attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione
professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi
e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa
responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
Art. 546 - Profili professionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla
tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai
requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al
grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle
seguenti aree funzionali:
a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale
degli ausiliari;
b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei
guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori
tecnici;
c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei
collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo
professionale dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi si
applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello
Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei
profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari,
dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori
amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori
amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
di arte drammatica e di danza.
Art. 548 - Organici
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed
istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di
ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio
dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'articolo 31,
comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e
i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata
d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo
322.
3. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici
determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo
unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive
esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione
delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 549 - Consiglio di amministrazione provinciale
1. Presso ogni ufficio scolastico e istituito un consiglio di amministrazione
provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un
direttore didattico scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le
funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica
non inferiore alla VI dell'ufficio scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio
e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
CAPO II - Reclutamento
Art. 550 - Disciplina regolamentare
1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali,
anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione
all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche
previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti
dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma
6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
nell'anno scolastico successivo.
Art. 551 - Accesso ai ruoli della V qualifica
1. L'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale ha luogo, mediante concorso per
titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia
disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli
assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso.
Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della
pubblica istruzione.
4. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno
dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma
la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti
attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo
all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori
amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in
forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici
regionali appositamente delegati.
6. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori
amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati
per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557,
sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed
esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.
Art. 552 - Concorsi per titoli ed esami
1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre
anni indicati nei relativi bandi.
2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche
all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due
prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e intesa ad accertare il
possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie
della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame
è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con
regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei titoli.
Art. 553 - Concorso per titoli
1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;
b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non
continuativi, nel triennio precedente.
2. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica
immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno
cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di
segretario o coordinatore amministrativo.
3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono
soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda per la
prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato
mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a
permanere nella graduatoria ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei
nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede
nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei titoli.
9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed
esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.
10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, sono utilizzabili sino all'esaurimento,
nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli
titoli.
12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'
articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Art. 554 - Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi
provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai
provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione,
la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni
di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per
i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto
nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in
tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati
indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal
limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della III qualifica sono effettuate tramite le apposite liste
di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento
delle supplenze annuali, già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto
dall'art. 587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti
relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da
ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al
concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono
integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano
la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del
punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita
domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle
graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.
Art. 555 - Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di
dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e
l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali
vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o
rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla
ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla
corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente
della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato
dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato
con qualifica non inferiore alla VI dell' amministrazione scolastica centrale e
periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev'essere di sesso femminile, salvo
motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti
in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.
Art. 556 - Norme particolari di accesso
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei
relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali
compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi,
dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle
supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi
ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553,e 554, per l'accesso ai ruoli cui si
riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti
per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica
funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni
senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente
richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.
Art. 557 - Concorsi riservati
1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei
ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita, mediante concorsi riservati,
agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del
titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una
anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale
anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono,
fatto salvo quanto disposto dallart. 556, comma 4, per particolari attività
tecniche o specialistiche.
2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle
due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
3. Il concorso riservato per la quarta qualifica è per titoli, integrato da una o più
prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per
cui il concorso viene indetto.
4. I bandi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla
base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 558 - Concorsi per l'estero
1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.
Art. 559 - Nomina in ruolo
1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
Art. 560 - Adempimenti degli immessi in ruolo
1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti
connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le
disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di
un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in
servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore
a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Art. 561 - Rinvio alla contrattazione
1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.
Art. 562 - Congedo ordinario
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario
nell'anno solare.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate
complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di
servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa
autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio,
irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali
non inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa, e considerata
aggiuntiva al congedo ordinario.
Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come
modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal
direttore didattico o dal preside.
Art. 564 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare
gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, può
consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza
assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini
del trattamento di quiescenza.
Sezione II - Mobilità
Art. 565 - Mobilità professionale nel comparto
1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 566 - Trasferimenti
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono
disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai
trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale
di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e
disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono
assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi
provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli
studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli
studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base
dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati
nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità
delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per
la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo
delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle
condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella
stessa scuola per almeno 3 anni.
Art. 567 - Trasferimento d'ufficio
(comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto
un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e,
subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo 32, comma
4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.
Art. 568 - Assegnazione provvisoria
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto
il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi
richieste per trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di
ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza
ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì
titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio
per soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per
sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di
trasferimento nei tempi stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per
l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima
nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i
passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno
scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale
ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.
6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il
provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità
e i termini di presentazione delle domande.
Sezione III - Riconoscimento dei servizi
Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo
di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di
due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto,
ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo
di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli
sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a
periodi precedentemente non riconoscibili.
Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio,
effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato
regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono
considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il
riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.
Sezione IV - Orario
Art. 571 - Orario di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e
recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella
contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di
servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione
alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di
tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in
attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
Art. 572 - Tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554.
Sezione V - Disposizioni particolari
Art. 573 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione
provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di
qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la
continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali
per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché
la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di
contrattazione.
Art. 574 - Responsabilità patrimoniale
1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli
alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli
alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto
personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o
colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità
civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
CAPO IV - Disciplina
Art. 575 - Sanzioni disciplinari
1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro.
Art. 576 - Procedimento disciplinare
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'articolo 101
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti
preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare,
svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato
invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle
giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente,
ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga
che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione.
Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti
alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da
quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie
ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore
scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a
dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni
disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione
della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo
più favorevole all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica
e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari,
di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione
irrogata.
Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale
1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.
Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale
1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi,
una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è
composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola
elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio
scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle
qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validità delle riunioni e necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica
dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica
corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del
presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal
rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od
il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla
sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità
previste dal presente articolo.
CAPO V - Utilizzazione e dimissioni
Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se
riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza,
possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere
favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità
di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui
compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.
2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in
conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta
anche l'idoneità a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati
in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.
Art. 580 - Dimissioni
1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego
decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non
può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno
scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata
l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso
procedimento disciplinare.