Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO IV - NORME COMUNI AL PERSONALE
CAPO I - Diritti sindacali
Art. 590 - Libertà sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo
45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi
sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.
Art. 591 - Aspettative sindacali e trattamento economico
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare
tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei
dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000
dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da
collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e
per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla
rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la
Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle
aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel
bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del
personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di
istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di
titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del
comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione
da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse
soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di
natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8 Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata
dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a
titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che
ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato
sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli
accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi
sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di
comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.
Art. 592 - Permessi sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si
applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla
legge 11 agosto 1991 n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si
applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del
personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso
la quale è stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali
giornalieri ed orari.
Art. 593 - Spazi e sedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali
l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari,
circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali
sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle
aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto
conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 594 - Ritenute per contributi sindacali
1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto
di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31
dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in
forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale
interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti,
in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse
organizzazioni secondo modalità da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi
statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega
con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle
organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata
resa pubblica la modifica stessa.
Art. 595 - Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute
sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal
lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro
straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo
dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato
sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a
turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca
effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata
interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono
preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere
determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i
casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto
previsto dal comma 2.
Art. 596 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le
modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 luglio
1990, n. 146.
Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali
(commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)
1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa
parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano
su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e
amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie,
artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto
indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli
elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai
quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di
detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, per le procedure di
conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli
studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla
determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri
fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in
scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale
con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in
relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.
CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598 - Trattamento di quiescenza
1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la
valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto
dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i
periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto
è fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 599 - Trattamento di previdenza
1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la
valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto
dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di
previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2
dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé
utile a tali fini.
Art. 600 - Competenze in materia di quiescenza
1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano
al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo,
dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
CAPO III - Trattamento di servizio
Art. 602 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
TITOLO V - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO
CAPO I - Norma finale
Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico
1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore
produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il
Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di
valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che,
condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi
dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di
rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di
preparazione generale e di preparazione specifica.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare
in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualità dell'offerta educativa ed, in
particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di
ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e
di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la
realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la
verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione
si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della Biblioteca di
documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari,
pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità
di servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare
una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi quelli volti
all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione
degli stanziamenti di bilancio.
Art. 604 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.