Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE IV - ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE
TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
Art. 605 - Competenze del Ministero della pubblica istruzione
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e
periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria
superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità
stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato
con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello
statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e
successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i
docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti
conseguenti al disposto dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà
di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del
contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'articolo 1
della predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo
1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da
Vinci, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal
rispettivo ordinamento.
Art. 606 - Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione
centrale:
a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi
di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra
scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre,
esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico
in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli
esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 607 - Ministro
1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come
modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in
particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del
presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
Art. 608 - Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400.
Art. 609 - Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312.
Art. 610 - Dirigenti
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29, e
successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane
e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o ai compiti
loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 compatibili con le
disposizioni dei predetti decreti legislativi.
3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative
funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale
1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo
616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come
segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di
cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi
propri dell'amministrazione della pubblica istruzione si applicano le disposizioni
dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498.
4. Presso l'Amministrazione centrale è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal
Ministero del tesoro.
Art. 612 - Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare
1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, presso l'Amministrazione centrale della
pubblica istruzione è costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto
dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
Art. 613 - Ufficio scolastico regionale
1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto
previsto dagli articoli 617, 618 e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo
svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e
per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico,
nonché dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio
è preposto il sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura
dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei
telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico
regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione
regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali
funzionanti in ciascuna di esse.
Art. 614 - Provveditorato agli studi
1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n 142, e quanto
previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione
materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila sulla applicazione
delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e
privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle
lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore
efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti, demandatigli dalle disposizioni
del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
4. L'Amministrazione provinciale è tenuta e fornire i locali per il provveditorato agli
studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
Art. 615 - Personale
1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione
appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto -
legge 28 gennaio 1986 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986 n 78,
sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n 537 e sono successivamente definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizione del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
Art. 616 - Riorganizzazione degli uffici
1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione sono
ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati uffici per le
relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 617 - Regione Valle d'Aosta
1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946,
n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati,
nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai
relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con
funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica
istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861 le
competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale
della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la valle d'Aosta, il quale
è funzionario della regione.
Art. 618 - Provincia di Trento
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali
e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di
amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni
dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di
Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale
della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non
inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione
provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale
docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo,
fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione
elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli
studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia può attribuire al
sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita
altresì le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli
studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso provvedimenti non
definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministero della pubblica
istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 619 - Provincia di Bolzano
1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione
dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria
superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o
pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino
Alto Adige.
2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola
in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica
istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un
sovrintendente scolastico.
3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca,
la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica
istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del
gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l'amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica
istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del
gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Art. 620 - Regione siciliana
1. Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246.
Art. 621 - Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo
1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, continuano ad applicarsi limitatamente ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 622 - Disposizioni particolari
1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988 n. 239, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad applicarsi le citate
disposizioni legislative.
2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su
segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici
provinciali e regionali che, alla data del 1° gennaio risultano carenti di personale
rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello
provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30
marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti,
nel limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo
dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province,
sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni
annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso
gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e con le medesime prove scritte,
decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti,
sono nominate con decreto del Ministero della pubblica istruzione. I componenti sono
nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui
uffici scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità
previste dal bando, presso gli uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno
partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, né assegnati a qualsiasi titolo
presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque
anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di cui all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi
trasferimenti a domanda.
10. Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle
province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a quella
prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme vigenti in
materia di concorsi statali.
TITOLO II - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 623 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale operano i
seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 146 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e
successive modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei
conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di
interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'articolo
326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie
di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della
scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n.
1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche
discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'articolo 524.
Art. 624 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazione periferica
operano i seguenti organi collegiali:
A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da
una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di
cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e
direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio
provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è
altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e
docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo
426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, di cui all'articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'articolo
577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo
477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui
all'articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo
tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 586;
7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui
all'articolo 28.