Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE V - SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare
all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di
cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri per mezzo degli agenti
diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli Affari Esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative
scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti emigrati.
Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le
altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli
affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica
funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale
ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di
istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di
personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento
e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con
il Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati
dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e
con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al
profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici
1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole
italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo
Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a
carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d'ammortamento
comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo
capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme
vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in
quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.
Art. 629 - Ordinamento
1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le
scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti
rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del
territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore
legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Art. 630 - Insegnamento religioso
1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Può essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Art. 631 - Libri di testo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di
testo, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali e
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli
iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre
iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti
gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle
istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'articolo 153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle
anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio
nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma 2 è praticato anche
per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.
Art. 632 - Contributi degli alunni
1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al
pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari
esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi
dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti
e scuole statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma
esentati dal pagamento di tasse e contributi.
CAPO III - Scuole non statali
Art. 633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali
1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.
Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.
Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.
CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica
1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le
attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei
lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori
italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle
scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti
agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli
di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze
scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle
contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni
scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.
Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il
rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 636 e ogni
altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base
al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.
Art. 638 - Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli Affari Esteri
1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.
TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
CAPO I - Destinazione all'estero
Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro
e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da
destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640,
comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e
proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia
a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite
massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da
destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita.
Art. 640 - Selezione e destinazione all'estero del personale
1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 alle
scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto
esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato
o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere
richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni
proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti
di lettore e dall'articolo 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei limiti dei
contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono
definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari
esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità
consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino
aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti
professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per
l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla
valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella
trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento
alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e
20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non
inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella
prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti
di cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli aspiranti che hanno superato detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati
nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in
relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli
esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a
posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie
per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami
sono indetti anche prima della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di
trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicati negli albi del
Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di
personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i
Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono
essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di
svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si
riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la
fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta
inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il
personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla
conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad
operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di
cui all'articoli 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le
singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere
all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle
istituzioni scolastiche straniere all'estero può essere assegnato anche personale docente
della scuola elementare.
Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'articolo 640,
le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di
ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale
ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del
Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove
di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed
un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con
eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti professionali e
linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo
da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle
commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al
personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito
di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio
universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione
all'estero.
Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di
servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero
della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita
le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il
Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato
all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in
anno con l'assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa
emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.
Art. 643 - Durata massima di permanenza all'estero
1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7
anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni
scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'
articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di
Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'articolo
5, comma 5 del decreto legge 2 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604
e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all'estero
1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una
durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio
all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia
determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni
di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
Art. 645 - Rapporti informativi
1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.
Art. 646 - Richiamo per ragioni di servizio
1. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del
Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve
essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da
lui dipendente.
Art. 647 - Assegnazione alle sedi metropolitane
1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari
riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici,
i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un
triennio e non sia cessato per motivi di demerito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre
anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità,
qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella
quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a
scelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia
vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie è
limitata alle sedi in cui vi sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di
provenienza.
Art. 648 - Divieto di assunzione di personale precario
1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere
personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al
comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità
dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.
Art. 649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane
all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i
docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti
l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 491 sono
retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia
nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano di norma, anche alla sostituzione dei
docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all'articolo 636.
Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra
1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le
ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o
posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione
specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di
insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso articolo 649.
Art. 651 - Supplenze di insegnamento
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i presidi ed
i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di
apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle
competenti autorità consolari, a personale in possesso di un titolo di studio idoneo ad
impartire l'insegnamento e, possibilmente, della cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e determinata, in relazione alle ore di servizio
effettivamente prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con
riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento
disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui
all'articolo 636.
CAPO II - Situazioni particolari
Art. 652 - Comando
1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti
conferire a termine dell'articolo 640, si provvede mediante comando, per un periodo non
superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato
dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, come
modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che
occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.
Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano
1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in
possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di
materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi
dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata
secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla
tabella di cui all'articolo 658.
Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari
aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con
i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche
graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del
Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della
lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto,
esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un
contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del
quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di
concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con
mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche
italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale
è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata
secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla
tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico
scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione
complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di
assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle
retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo
casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 655 - Legge regolatrice dei contratti
1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dei predetti articoli.
Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A.
1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme dettate,
nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai
comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
CAPO III - Trattamento giuridico ed economico
Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana
1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Art. 658 - Assegni di sede
1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio
nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di
sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio
all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo
coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni
risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario
internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e,
in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del
Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto,
tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione
agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei
servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la Corresponsione dell'assegno personale e
che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il
territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere
speciale.
4. L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo
di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei
confronti del personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni
di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di
viaggio nei confronti del rimanente personale.
5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del
congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione
delle funzioni all'estero.
6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di
autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di
un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così
determinati:
A) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: | Assegno mensile lordo (lire): |
1. Preside di istituto di istruzione superiore | 150.000 |
2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore | 135.000 |
3. Preside di scuola media | 135.000 |
4. Docente incaricato della presidenza di scuola media | 120.000 |
5. Docente nelle scuole secondarie superiori | 98.000 |
6. Docente nelle scuole medie | 89.000 |
7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore | 80.000 |
8. Ispettore tecnico | 120.000 |
9. Direttore didattico con funzioni ispettive | 110.000 |
10. Direttore didattico | 98.000 |
11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive | 80.000 |
12. Insegnante elementare o di scuola materna | 75.000 |
B) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere: | |
13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita, istituti superiori e conservatori | 135.000 |
14. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche | 98.000 |
15. Docente presso istituti di istruzione secondaria letture presso istituti di ogni grado | 89.000 |
16. Docente presso istituti di istruzione primaria | 75 000 |
C) Personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: | |
17. Coordinatore amministrativo | 80.000 |
18. Collaboratore | 65.000 |
19. Personale ausiliario | 50.000 |
8. L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia
1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato,
il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione
legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o
scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.
3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento
dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e
per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al
15 ed al 5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il
coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali
legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente
matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività
e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio
1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le figlie
nubili maggiorenni con essi conviventi.
6. Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano
soltanto per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per assegno di sede quello previsto dal
comma 7 dell'articolo 658 e per assegno personale quello risultante dall'eventuale cumulo
dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui
al presente articolo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, al
comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
Art. 660 - Alloggi demaniali all'estero
1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 661 - Indennità di sistemazione
1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
Art. 662 - Contributo spese per abitazione
1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al
20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di
locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone
superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per la parte compresa tra
il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% è elevato al 32,
50% e al 35% per il personale che presta servizio, rispettivamente, nelle residenze
disagiate e particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra
la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso
viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospeso o diminuito
l'assegno personale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le
modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le
disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo
dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo
647, comma 2 e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200.
Art. 663 - Provvidenze scolastiche
1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di
dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero,
in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente
riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni
figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio
in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in
servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata
effettiva degli studi, seguiti con continuità.
Art. 664 - Spese di viaggio per congedo
1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purché
usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella
misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di
quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte
per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate
anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di
trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio
in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con
qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente superiore e ai familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio
in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in
periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del
dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e
nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.
Art. 665 - Viaggi di trasferimento
1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con
eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone
letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori,
direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni
scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei
disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al
vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di
altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione
ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del
vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al
punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima
classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale,
specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento
singolo e per la classe turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo
194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui
all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti
dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 681.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o
dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari a carico al
pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti
per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in
altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno
dalla data di cessazione decade dal diritto.
Art. 666 - Trasporto degli effetti
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta
al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e
di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti
di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg
500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio
non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti
di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera
equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo
materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico
e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il
trasporto e il recapito degli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino a un
massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del
territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono
essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia
alla sede di servizio e viceversa.
Art. 667 - Trasporto per aereo o automezzo
1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la
spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo
ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa
ai trasporti per aereo o automezzo e pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo
meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio
al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20
kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato
in franchigia.
Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale
1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli
articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di
rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a
norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a
carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico
metropolitano.
Art. 669 - Viaggi di servizio
1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati
temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli
necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale è
altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti
in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre
all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità giornaliera pari a
un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità giornaliera
pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per
il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si
svolge la missione In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui
all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese
di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un
peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.
Art. 670 - Modalità di pagamento delle competenze
1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di sede
durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n.
1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio l'assegno
personale e corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per
cento per il restante periodo. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario, per infermità, l'assegno personale è ridotto di un terzo, mentre per i
successivi giorni del medesimo periodo è corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti
periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole
categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno
personale è sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.
Art. 672 - Rinvio
1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 673 - Valutazione del servizio prestato all'estero
1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti
periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento
di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la
maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a
docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale
servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore
didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato
all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento
effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di
istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche
italiane all'estero e equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini
della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale
del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali
scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti
autorità, e valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo
554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica
funzionale del personale predetto.
Art. 674 - Personale in servizio all'estero presso le Scuole Europee
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le Scuole europee si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
Art. 675 - Sanzioni disciplinari
1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni
disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.
2. La punizione di primo grado e inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal
direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e
consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti
destinati agli istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere
inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte
dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la
quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3,
cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per
l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al
Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria
l'accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero
degli affari esteri.
Art. 676 - Norma di abrogazione
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.