Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE V  -  SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative  -  Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli Affari Esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza

1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali

Art. 627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali

1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici

1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

Art. 629 - Ordinamento

1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 630 - Insegnamento religioso

1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Può essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 631 - Libri di testo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'articolo 153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma 2 è praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.

Art. 632 - Contributi degli alunni

1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.

CAPO III - Scuole non statali

Art. 633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali

1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.

Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.

CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica

1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 638 - Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli Affari Esteri

1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.

TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAPO I - Destinazione all'estero

Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita.

Art. 640 - Selezione e destinazione all'estero del personale

1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dall'articolo 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all'estero può essere assegnato anche personale docente della scuola elementare.

Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici

1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo

1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Art. 643 - Durata massima di permanenza all'estero

1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'
articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decreto legge 2 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all'estero

1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Art. 645 - Rapporti informativi

1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.

Art. 646 - Richiamo per ragioni di servizio

1. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

Art. 647 - Assegnazione alle sedi metropolitane

1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.

Art. 648 - Divieto di assunzione di personale precario

1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

Art. 649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti

1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all'articolo 636.

Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra

1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso articolo 649.

Art. 651 - Supplenze di insegnamento

1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari, a personale in possesso di un titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e, possibilmente, della cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e determinata, in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.

CAPO II - Situazioni particolari

Art. 652 - Comando

1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 640, si provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano

1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.

Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze

1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 655 - Legge regolatrice dei contratti

1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dei predetti articoli.

Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A.

1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

CAPO III - Trattamento giuridico ed economico

Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Art. 658 - Assegni di sede

1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la Corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
4. L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente personale.
5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati:

A) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: Assegno mensile lordo (lire):
1. Preside di istituto di istruzione superiore 150.000
2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore 135.000
3. Preside di scuola media 135.000
4. Docente incaricato della presidenza di scuola media 120.000
5. Docente nelle scuole secondarie superiori 98.000
6. Docente nelle scuole medie 89.000
7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore 80.000
8. Ispettore tecnico 120.000
9. Direttore didattico con funzioni ispettive 110.000
10. Direttore didattico 98.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive 80.000
12. Insegnante elementare o di scuola materna 75.000
B) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:  
13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita, istituti superiori e conservatori 135.000
14. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche 98.000
15. Docente presso istituti di istruzione secondaria letture presso istituti di ogni grado 89.000
16. Docente presso istituti di istruzione primaria 75 000
C) Personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:  
17. Coordinatore amministrativo 80.000
18. Collaboratore 65.000
19. Personale ausiliario 50.000

8. L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia

1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.
3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al 5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.
6. Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano soltanto per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per assegno di sede quello previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per assegno personale quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 660 - Alloggi demaniali all'estero

1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 661 - Indennità di sistemazione

1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 662 - Contributo spese per abitazione

1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% è elevato al 32, 50% e al 35% per il personale che presta servizio, rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 663 - Provvidenze scolastiche

1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.

Art. 664 - Spese di viaggio per congedo

1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente superiore e ai familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.

Art. 665 - Viaggi di trasferimento

1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 681.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Art. 666 - Trasporto degli effetti

1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.

Art. 667 - Trasporto per aereo o automezzo

1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale

1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

Art. 669 - Viaggi di servizio

1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

Art. 670 - Modalità di pagamento delle competenze

1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative

1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di sede durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio l'assegno personale e corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per infermità, l'assegno personale è ridotto di un terzo, mentre per i successivi giorni del medesimo periodo è corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno personale è sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.

Art. 672 - Rinvio

1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Art. 673 - Valutazione del servizio prestato all'estero

1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.

Art. 674 - Personale in servizio all'estero presso le Scuole Europee

1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le Scuole europee si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.

Art. 675 - Sanzioni disciplinari

1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.
2. La punizione di primo grado e inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agli istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l'accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Art. 676 - Norma di abrogazione

1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.