Direttiva 6/98 Oggetto: Esperti di provata competenza. Compensi ART. 1 Lentità del compenso da corrispondere allincarico per lesercizio finanziario 1998 è fissata nella misura minima di L. 3.000.000 (tremilioni) e nella misura massima di L. 70.000.000 (settantamilioni). ART. 2 Nella determinazione del compenso da corrispondere a ogni singolo esperto si tiene conto della particolare complessità delle tematiche da trattare e delle difficoltà dei problemi da risolvere, nonché dello spazio temporale necessario per lespletamento dellincarico. ART. 3 Nella determinazione del compenso si tiene conto, altresì, delle spese che devono essere sostenute dallesperto per lassolvimento dellincarico. ART. 4 Qualora, in relazione alla natura, alla durata dellincarico e alle spese che lesperto deve sostenere, si rendesse necessaria lerogazione di somme di denaro nel corso dellespletamento dellincarico stesso, si può prevedere la possibilità di liquidare, a titolo di acconto, una percentuale sullintero corrispettivo stabilito, sulla base di specifica richiesta motivata dallesperto e di breve relazione illustrativa del lavoro al momento svolto. Non è necessaria alcuna relazione nel caso in cui lincaricato abbia già individuato le soluzioni ai problemi di volta in volta sottopostigli e lamministrazione sia in possesso della documentazione relativa. ART. 5 Lerogazione delle somme di denaro, che devono essere concesse con autorizzazione del ministro, trascorso almeno un mese dal conferimento dellincarico, avverrà previo giudizio positivo reso dallapposito comitato di valutazione in ordine ai risultati conseguiti. ART. 6 Nel caso in cui i risultati conseguiti dallinteressato, a conclusione dellincarico, vengono valutati dallapposito comitato solo parzialmente soddisfacenti, trova applicazione quanto previsto dallart. 6, comma 5, del decreto del presidente della repubblica n. 338 del 1994.