Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III
Nota 11 maggio 2009
Prot. n. AOODGPER.6647
Oggetto: Cessazioni dal servizio - Legge n. 15/2009
modifiche all'art. 72, c. 11 Legge n. 133/2008
Com'è noto l'art. 6, c. 3 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, che è
entrata in vigore il 20 marzo u.s., ha modificato il requisito
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni prevista dal c. 11
dell'art. 72 della Legge n. 133/2008 in "anzianità di servizio effettivo
di 40 anni".
Per quanto sopra le SS.LL. vorranno espressamente revocare gli eventuali
preavvisi già trasmessi agli interessati di cui al citato comma 11
potendo procedere unicamente nei confronti di coloro i quali sono in
possesso del requisito di 40 anni di servizio effettivo.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Nota 11 febbraio 2009
Prot. n. AOODGPER 1821
Oggetto: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 –
applicazione art 72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008 -
cessazioni dal servizio personale scolastico a decorrere dall’1-9-2009
Si trasmette la Direttiva in oggetto, in via di registrazione alla Corte
dei Conti, per l’attivazione delle procedure istruttorie di cui
all’art.72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008.
Si raccomanda di porre particolare attenzione al rispetto dei termini di
preavviso che scadono entro la fine del corrente mese.
Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della
Corte dei Conti con le eventuali modifiche.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
Direttiva 2 febbraio 2009, n. 13
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l’articolo 72, comma 7 che, modificando il comma 5
dell’art. 509 del decreto legislativo n. 297 del 1994, rende
discrezionale l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, delle
domande di trattenimento in servizio fino a 67 anni;
Visto il comma 11 del medesimo articolo 72 che attribuisce
all’Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nei
confronti di coloro che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40
anni;
Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si
indicano i criteri di massima per l’applicazione della norma sopra
citata sottolineando, in particolare, “l’esigenza di riorganizzazione di
strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e
ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove
professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la
razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni
di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche
professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di
razionalizzazione”;
Visto altresì l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008, che
nell’ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il
pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore qualificazione
dei servizi, ha previsto la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente;
Considerato che, l’attuazione del citato art. 64 comporterà, nel
triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti di
docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere evitata ogni
forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero;
Considerato che, ai sensi della medesima disposizione di legge, le
suddette modifiche ordinamentali richiedono l’impiego di nuove
professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi,
dell’università e della ricerca, di formazione e di riqualificazione
professionale, che comporteranno una spesa aggiuntiva a carico del
bilancio del Ministero dell’istruzione, da indirizzare con priorità al
personale in servizio che abbia prospettive di continuità lavorativa;
Considerato che, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con
le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione scolastica,
appare necessario definire i criteri generali e le linee di indirizzo
per l’adozione dei provvedimenti attuativi;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
- Premessa
Le disposizioni di legge in esame, articoli 64 e 72 del decreto
legge n. 112 del 2008, si collocano nell’ambito degli interventi di
contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento alla
spesa per il personale. L’articolo 64, che dispone un’azione di
razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, ha come
specifico destinatario l’organizzazione scolastica.
I suddetti articoli devono, pertanto, essere letti ed applicati
tenendo conto che rispondono ad una medesima esigenza di controllo e
riduzione dell’onere per il pubblico impiego. Da ciò la necessità di
dare attuazione alle previsioni dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72
considerando, prioritariamente, gli effetti che, attraverso i
provvedimenti in corso di approvazione, la revisione dell’attuale
assetto degli ordinamenti scolastici, la riorganizzazione della rete
scolastica ed il più efficace utilizzo delle risorse professionali
della scuola potranno determinare in termini di esuberi di personale
nel prossimo triennio, arco temporale nel quale devono trovare
attuazione le disposizioni recate dal richiamato art. 64.
E’ pertanto preminente l’esigenza di evitare il concretizzarsi o il
permanere di tali situazioni che determinerebbero una ingiustificata
maggiore spesa per il bilancio del Ministero.
- Applicazione del comma 7 dell’art. 72.
Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, del personale
docente, educativo ed ATA oltre i limiti di età per il collocamento
a riposo, si osserva che la nuova disposizione normativa ha innovato
la precedente, richiedendo all’Amministrazione, in sede di esame
dell’istanza dell’interessato, la valutazione dell’opportunità del
trattenimento in servizio sulla base delle proprie esigenze
organizzative e funzionali.
Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti
dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, ed alla
esigenza di evitare situazioni di esubero di personale, si
accompagna la considerazione che per il personale di cui si tratta,
che ha già maturato i 65 anni di età, non sussistono i tempi congrui
e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all’attivazione
degli onerosi processi di formazione e riqualificazione
professionale necessari in vista delle modifiche ordinamentali.
Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere
accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento
dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni
entro il suddetto limite di età dei 65 anni.
Con riferimento ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il
termine per la presentazione dell’istanza di trattenimento in
servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare precedente a
quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici
scolastici regionali, pur applicando in via generale i criteri sopra
indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della
funzione esercitata e l’autonomia del relativo contratto di lavoro,
la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente
l’efficacia temporale del contratto in atto ai sensi di quanto
previsto dalla citata C.M. 10/2008, l’insussistenza nel triennio di
eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con
adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del
servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la migliore
realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di
innovazione avviati.
- Applicazione del comma 11, dell’art. 72
3.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA
Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, che ha
attribuito all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del
rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima
contributiva di 40 anni, l’Amministrazione assume come prioritaria
l’esigenza di evitare situazioni di esubero del personale nella
classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, nell’arco del
triennio 2009-2011 durante il quale verranno poste in essere le
riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete
scolastica.
A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base
dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai
dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, tutti gli elementi utili a determinare
l’esistenza o meno della situazione di esubero e la sussistenza, in
capo a ciascuno dei soggetti interessati, del requisito dei 40 anni
di anzianità contributiva. Qualora tale accertamento risulti
intempestivo rispetto alla data di cessazione dal servizio, esso
produce effetto a decorrere dall’anno scolastico successivo.
La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72 è
altresì immediatamente applicata nei confronti del personale che
versi in particolari situazioni (quali quello collocato
permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o nel caso di
coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e
documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio
prestato).
3.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici
In via generale, la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del
Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia che se
l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro al momento del raggiungimento di 40 anni di
contributi, tale facoltà deve essere specificamente prevista nel
provvedimento di incarico.
In sede di prima applicazione, per quanto riguarda gli incarichi in
essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento
al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali
sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione,
la consistenza e la qualità del servizio prestato, l’Amministrazione
procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone
comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72,
comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di
garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V.
Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla
mancata risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che abbiano
maturato i quaranta anni di contributi, tiene conto della
consistenza di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito
regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all’istituto di
reggenza, o delle particolari situazioni delle istituzioni
scolastiche interessate, che rendano opportuna la continuità di
direzione da parte degli attuali titolari, in ragione della loro
professionalità ed esperienza.
- Adozione dei provvedimenti
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti
scolastici adottano, nell’ambito delle rispettive competenze i
provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata
e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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