IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16
Oggetto: linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo Premessa:
espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola
I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le nostre
scuole, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un
quadro preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni
scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l'incremento di
azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità
poste a fondamento dell'autonomia scolastica, quali la valorizzazione
della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale
del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati
e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione,
la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e
adolescenti.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita,
è orientata infatti a favorire, come è noto, la realizzazione di
interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo.
La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche
che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il
fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale,
l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed
eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere
consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono
azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di
interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo
fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.
Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è
lo studio delle materie curricolari che fornisce agli studenti le
capacità per una decodifica approfondita della realtà unitamente alla
proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di
formazione. Il valore educativo dell'esperienza scolastica, infatti,
comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze, e
risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della conoscenza che
acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per
l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a
quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione critica del
reale.
Ciò premesso, appare evidente che per prevenire e contrastare
efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica che
vedono protagonisti una parte dei bambini e degli adolescenti, si deve
sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti
scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario che,
quotidianamente e senza "fare notizia", svolgono un'azione meritoria ed
impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna
istituzione scolastica autonoma è chiamata ad assolvere nel tessuto
sociale in coerenza ai principi ed ai valori comuni della Costituzione
italiana.
Il Ministero, pertanto, vuole mettere a disposizione delle autonomie
scolastiche un insieme di opportunità, risorse e strumenti ulteriori di
supporto per lo svolgimento del loro compito, in un rapporto di
collaborazione con le altre istituzioni territoriali e agenzie educative
in un'ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che
convergano dentro la scuola.
Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente
complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini,
ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante
il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno
spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza
di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a
contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. E'
importante definire il bullismo poiché troppo spesso viene confuso o
omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e
che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione,
microcriminalità, vandalismo, furti, etc..).
Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying",
parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per
caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di
gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico,
multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del
prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione,
ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.
Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e
persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare
qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o
verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di
dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari,
l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre
modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come
particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme
elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a
chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre
più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto
definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente
educare a decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la
possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di
divulgarle.
Prima di passare alla individuazione delle linee di azione e di supporto
che si intende offrire alle scuole, si ritiene opportuno richiamare
l'attenzione delle SS.LL. sulla materia delle sanzioni disciplinari nei
confronti degli studenti, al fine di evidenziare le finalità della
relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni chiarimenti
interpretativi.
Finalità educative e indicazioni interpretative in materia di sanzioni
disciplinari.
L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello
sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva - punitiva, quale era
delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un
nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il
provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche
comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". In altre
parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata,
anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere
sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della
comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e
tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto,
si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo
ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta
contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a
"riparare" il danno arrecato.
Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio
fra l'essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso
all'autorità giudiziaria, per fatti di tale gravità da non poter essere
risolti con strumenti di natura educativa. In ambito scolastico,
infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha
prima di tutto una funzione educativa. Per assolvere a tale funzione -
soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo, spesso connotati dal
timore delle vittime nel denunciare i soprusi subiti e dalla difficoltà
di acquisire informazioni precise ed attendibili in ordine all'effettivo
svolgimento dei fatti - le procedure disciplinari relative devono essere
contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed alla
tempestività degli interventi.
Il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede
all'art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare.
Si richiama l'attenzione dei dirigenti e dei consigli di istituto
competenti sull'esigenza che tali regolamenti affrontino le questioni
connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità,
prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una
variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di
proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare
commessa.
Come è stato chiarito, il bullismo è un fenomeno estremamente variegato
e complesso, che, in alcuni casi, può tradursi in episodi di
sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente gravi, rispetto ai
quali la scuola, quale istituzione pubblica fondamentale preposta alla
realizzazione delle finalità educative, deve poter rispondere ponendo in
essere un complesso di azioni culturali - educative che comprendano
anche l'irrogazione di una "sanzione giusta", e cioè equa, ragionevole e
proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa.
Del resto, anche per i giovani, costituisce un principio educativo
fondamentale la circostanza che la violazione delle regole, poste a
garanzia delle libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge. La comunità scolastica, infatti,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche
attraverso l'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto
delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri che
ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a
svolgere all'interno della comunità stessa. Ne consegue che gli studenti
sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e
delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e
4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, allo stesso modo in cui tutto il
personale scolastico è tenuto all'osservanza dei doveri attinenti alla
deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti
collettivi nazionali di lavoro. In considerazione della particolare
gravità che può connotare taluni comportamenti riconducibili al bullismo,
corre l'obbligo di fornire chiarimenti interpretativi che consentano di
superare l'attuale stato di incertezza applicativa con riferimento
all'individuazione di quale sia il limite massimo nel disporre
l'allontanamento del discente dalla scuola e, in particolare, se sia
possibile prevedere un allontanamento del giovane per un periodo
superiore a quindici giorni.
Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è
che "il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni".
Ciò non di meno, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza
amministrativa, il divieto di disporre un allontanamento superiore a
quindici giorni, posto dal comma 7, può essere derogato quando ricorrano
due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal
successivo comma 9:
1 - quando siano stati commessi reati,
2 - quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In queste due situazioni della massima gravità, che implicano
l'attivazione di procedimenti penali e/o mettano in pericolo
l'incolumità delle persone, lo Statuto, derogando alla regola generale,
riconosce la possibilità di ricorrere ad un "rimedio estremo", con la
conseguenza che la durata dell'allontanamento non è più sottoposta al
limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il comma 9,
"è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo".
Ciò posto, va precisato che per quanto riguarda tutti gli altri principi
di cui all'art. 4 (finalità educativa del provvedimento disciplinare,
natura personale della responsabilità disciplinare, principio di
separazione della condotta dalla valutazione del profitto, principio di
riparazione del danno, facoltà per lo studente di esporre le proprie
ragioni, convertibilità delle sanzioni in attività a favore della
comunità scolastica, obbligo di mantenere, per quanto possibile, un
rapporto della scuola con lo studente e con i genitori anche durante
periodi di allontanamento dalla comunità al fine di favorire il rientro,
l'attribuzione in capo ad un organo collegiale del potere di decidere
l'allontanamento dalla scuola, facoltà per lo studente di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola nei casi di cui al comma 10),
questi ultimi sono da intendersi tutti come inderogabili e, pertanto,
trovano integrale applicazione anche nei casi più gravi previsti dal
comma 9. Si ravvisa, infine, l'opportunità di informare che sono allo
studio norme per la semplificazione delle procedure previste per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari verso gli studenti ed un
repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i
giovani dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo
sviluppo della persona, ma diano luogo anche a percorsi educativi di
recupero.
Azioni a livello nazionale
Ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è
affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del
bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione
nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e
comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative
dell'istituzione scolastica.
Gli studenti, a loro volta, saranno coinvolti in modo attivo, in
rapporto all'età, nelle scelte delle iniziative scolastiche ritenute più
funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione
della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e dell'aiuto
reciproco in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo la
condivisione delle regole e delle sanzioni. Il Piano dell'Offerta
Formativa, documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome
(D.P.R. n. 275/99), rappresenta uno strumento di portata decisiva,
attraverso il quale l'istituzione scolastica può elaborare e declinare
le linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con
tali valori traducendo nell'azione didattica i saperi della scuola in
saperi di cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia
culturali sia educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi
di comportamenti prosociali.
Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea
ed efficace nell'azione promozionale di educazione alla cittadinanza e,
contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e
di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente
in cui essa opera.
A tal fine saranno inoltre tenuti presenti lo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti (D.P.R. 249/98), il regolamento sull'apertura
pomeridiana delle scuole (567/96 e successive modifiche), la Direttiva
ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M. n°58/96), la Direttiva
sulla partecipazione studentesca (D.M. n1455/06), le "Linee di indirizzo
sulla cittadinanza democratica e legalità" (D.M. n. 5843/A3 del 2006).
A supporto di quanto verrà realizzato in tal senso a livello
territoriale o della singola scuola saranno avviate azioni concrete e
programmi di sostegno alla qualità dell'insegnamento e di promozione
della salute, di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla
violenza, al bullismo e all'illegalità.
Particolarmente importante sarà la collaborazione tra questo Ministero e
il Ministero dell'Interno, al fine di affrontare il fenomeno del
bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il
Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è
istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete
internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione
dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza
giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di
sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall'utilizzo illegittimo
dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e
lesivi della dignità personale).
1) Campagna di comunicazione diversificata
Verrà realizzata una campagna di comunicazione e di informazione rivolta
agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e
alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di
scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso
evolutivo degli studenti. Tale azione è finalizzata a una più forte
sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di
esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di
responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi
studenti nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli
nella soluzione di un problema che li riguarda direttamente.
1.1) Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria:
Nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione
interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e
momenti "dedicati" di dialogo che in questa fase evolutiva possono
essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi di cui
l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di
cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le
necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle
istituzioni scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre
già presenti in alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla
verbalizzazione ed espressione di sentimenti anche negativi; poster da
affiggere all'interno delle scuole, che contengano immagini-messaggio
particolarmente adatte e facilmente decodificabili dai più piccoli o
realizzati da loro stessi; sensibilizzazione e possibile collaborazione
con l'editoria rivolta ai bambini.
1.2) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
Verranno promosse campagne informative e di formazione in servizio e
aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale favorendo il
protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.
Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori
in collaborazione con le loro rappresentanze.
Le suddette attività vedranno la partecipazione attiva delle
associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, e
delle associazioni maggiormente rappresentative degli studenti e dei
genitori in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti.
Di seguito, sono individuate ulteriori azioni che l'Amministrazione, in
collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo
seguente, si impegna a promuovere e sostenere: realizzazione di un
portale internet, in collaborazione con scuole, studenti e consulte;
messa in onda di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli
elaborati dalle scuole; coinvolgimento dei portali WEB maggiormente
frequentati dai giovani nella campagna di comunicazione; coinvolgimento
di testimonial contro il bullismo e promozione di apposite iniziative
nel palinsesto televisivo.
In tutte le attività, che vedranno il coinvolgimento delle comunità
locali, nonché del terzo settore e in particolare dei gruppi
extrascolastici, dei centri di aggregazione giovanile, delle
associazioni e dei gruppi sportivi, delle associazioni dei genitori e
dei centri religiosi e culturali che i ragazzi frequentano abitualmente,
rimane strategico il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche.
2) Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo
Presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono istituiti degli
osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante
appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle
istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio.
Lavorerà in stretta connessione con l'amministrazione centrale e
periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel
territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando
tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in
questi anni si sono sviluppati localmente grazie all'impegno delle
scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni,
Province,...) e associazioni.
Tra le priorità degli osservatori vi sarà il coinvolgimento dei soggetti
già attivi su questi temi, nonché la raccolta e la valorizzazione delle
ricerche, delle esperienze e dei materiali didattici più significativi e
l'individuazione e la segnalazione di specifiche competenze.
Gli osservatori garantiranno sia una rilevazione e un monitoraggio
costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle
istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre
strutture operanti nel territorio. Garantiranno, inoltre, il
collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si
occupano di educazione alla legalità.
Il portale internet (www.smontailbullo.it) sarà il "luogo" di raccordo
di tutti i soggetti coinvolti.
All'interno di ogni osservatorio si prevederà un nucleo di monitoraggio
e di verifica degli interventi messi in atto.
Le strategie operative che saranno adottate dagli osservatori si
moduleranno su quattro livelli: a) prevenzione e lotta al bullismo,
attuate attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le componenti delle
realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento rispondenti in
particolare alle esigenze degli specifici contesti territoriali, b)
promozione di percorsi di educazione alla legalità attraverso attività
curricolari ed extracurricolari, c) monitoraggio costante del fenomeno
bullismo, d) monitoraggio e verifica in itinere e conclusiva delle
attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche attraverso la
raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte sulla
prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole.
Gli Osservatori cureranno e favoriranno la promozione ed il monitoraggio
di percorsi di informazione e aggiornamento destinati alle diverse
componenti della comunità scolastica.
Nella annuale direttiva sulla formazione E.F. 2007 si proporrà come
prioritaria, all'interno della contrattazione sindacale, l'attività di
formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il
contrasto al bullismo.
3) Attivazione di un numero verde nazionale
Presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione è istituito il
numero verde nazionale 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere
informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni
"critiche", nonché ricevere sostegno. Le domande più frequenti giunte al
numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte
complete. Verrà tenuta traccia, in modalità assolutamente anonima, delle
problematiche denunciate telefonicamente, in modo da creare un database
aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione.
4) Mezzi di comunicazione e reti informatiche
Vengono di seguito descritti gli interventi e le iniziative principali
che verranno realizzati a livello nazionale nel settore della
comunicazione.
Verranno elaborati e promossi, d'intesa con le Forze dell'Ordine, le
Associazioni a tutela dell'infanzia e gli organi competenti, specifici
protocolli di comportamento per favorire nei ragazzi, assidui
frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia e contrasto,
segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto illegali e
lesivi dei soggetti coinvolti.
D'intesa con il Ministero delle Comunicazioni si promuoveranno
iniziative rivolte agli studenti dei diversi ordini di scuola e mirate a
favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto
dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un
utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di massa e di
intrattenimento.
Particolare attenzione verrà posta, inoltre, sull'esigenza di far
acquisire ai giovani il significato e il rispetto del diritto alla
privacy propria e altrui, tutelata anche all'interno dell'ordinamento
scolastico e dei diritti e doveri che ne conseguono anche in sede di
responsabilità civile e penale al compimento del quattordicesimo anno
d'età.
Nei fenomeni di bullismo e, in generale, di violenza giovanile ha
assunto particolare rilievo l'utilizzo di videogame da parte di minori.
Tuttavia il videogioco, nonostante alcune realizzazioni in netto
contrasto con i principi dell'educazione alla legalità, può essere visto
anche come opportunità educativa, strumento di socializzazione e non di
mera alienazione o diseducazione: si tratta di una forma di
intrattenimento che può essere finalizzata sia ad educare che a
divertire e che può raggiungere notevoli forme di espressione artistica
e culturale. Poiché i videogiochi fanno parte dell'esperienza quotidiana
della stragrande maggioranza degli studenti, le scuole dell'autonomia
potranno invitare i giovani ad approfondirne le caratteristiche dalle
diverse angolature possibili, con le 'lenti' disciplinari a disposizione
nel curricolo o stabilendo rapporti di collaborazione con le università
disponibili anche al fine di realizzare a scuola dei videogame, in modo
da abituare i giovani a "smontare" i prodotti, a coglierne le
connessioni e ad individuare criticamente le scelte che vi sono sottese.
Il Ministero inoltre, di intesa con l'A.E.S.V.I. (Associazione Editori
Software Videoludico Italiana), promuoverà una campagna di comunicazione
volta a sensibilizzare i genitori nella scelta dei videogiochi ponendo
particolare attenzione, prima dell'acquisto, alla classificazione PEGI
(Pan European Game Information), il codice di autoregolamentazione
adottato su scala europea dalle stesse ditte produttrici di videogame.
Con riferimento alla problematica dell'utilizzo di internet da parte dei
minori verranno promosse, in collaborazione con il Ministero delle
Comunicazioni e la partecipazione di diverse istituzioni e degli stessi
operatori di Internet, iniziative informative relativamente alla
diffusione e alla conoscenza del Codice di autoregolamentazione
"Internet e minori".
Il Ministero della Pubblica Istruzione, infine, si attiverà, in
collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e il comitato "Tv e
minori", per istituire un tavolo con le principali emittenti televisive
a diffusione nazionale e regionale, nonché con le principali case di
produzione cinematografiche e televisive, per elaborare una strategia di
analisi della programmazione attuale e per interrogarsi sulle possibili
iniziative da intraprendere per contenere il fenomeno della violenza in
TV ed offrire occasioni di riflessione e discussione anche utilizzando
materiale cinematografico e televisivo già esistente o da realizzare.
Le SS.LL. sono pregate di dare massima diffusione alla presente ai
dirigenti delle istituzioni scolastiche che risiedono nei territori di
competenza.
F.to IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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