Direttiva 4 maggio 2001

Prot. n.10676/DM

Oggetto: Integrazione alla Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001 riguardante " Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997 n. 440"

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144 e, in particolare, l'art. 68 -comma 4- lettera b -, che per l'anno 2001 ha destinato lire 110 miliardi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età.

VISTA la Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001, recante l'individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997 n. 440;

VISTA la legge 28 febbraio 2001, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2001, n. 393, recante la proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi della forze di polizia in Albania, con la quale è stata apportata una riduzione, per l'anno 2001, di alcune voci di finanziamento iscritte nella tabella "C" allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, ricomprendendovi anche lo stanziamento relativo al fondo per il funzionamento della scuola di cui alle citate leggi n.440 del 1997 e n. 144 del 1999;

CONSIDERATO che l'anzidetta riduzione per l'anno 2001, afferente il Ministero della Pubblica Istruzione, ammonta a lire 20 miliardi e che, conseguentemente, il cennato fondo per il funzionamento della scuola passa da lire 521,273 miliardi a lire 501,273 miliardi;

RITENUTO che l'esigenza di rispettare gli indirizzi forniti in materia dal Parlamento comporta l'obbligo di ridurre proporzionalmente tutte le voci riguardanti il fondo per il funzionamento della scuola;

RITENUTO pertanto di dover integrare la suindicata Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001;

EMANA
i seguenti indirizzi integrativi per la seguente nuova ripartizione della somma disponibile per l'anno 2001 quantificata in lire 501,273 miliardi, per i singoli interventi di seguito elencati, il cui dettaglio resta fissato dal punto 4 della direttiva che viene modificata:

Lire 302,309 miliardi per il potenziamento dell'Autonomia scolastica
Lire 21,273 miliardi per iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap
Lire 34,052 miliardi per interventi perequativi finalizzati all'integrazione degli organici provinciali
Lire 131,471 miliardi per il sistema formativo integrato, comprendente l'istruzione tecnica superiore, l'obbligo formativo e l'educazione permanente degli adulti
Lire 12,168 miliardi per la valutazione del sistema scolastico, il monitoraggio, la valutazione, la documentazione ed il supporto degli interventi della legge 440/1997

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.


 

Direttiva Ministeriale 21 marzo 2000, n. 51

Oggetto: "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l' "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO l'articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 2001, fissa in lire 500 miliardi la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1, comma 1, prevede un incremento, a decorrere dall'anno 2001, di lire 21,273 miliardi della dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a lire 521,273 miliardi.

VISTO l'articolo 68, comma 4, lettera b - secondo periodo - della citata legge n. 144/1999, che, per l'anno 2001, fissa in 110 miliardi l'onere da far gravare a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della Legge n. 440/1997, previsione di spesa disposta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 68 innanzi citato, per l'istituzione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età;

PRESO ATTO che detratto il suddetto importo di lire 110 miliardi, per l'anno 2001, la somma complessiva da destinare alle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 440/1997 e dall'art 1 della legge n. 69/2000 è pari a lire 411,273 miliardi;

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2001 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO l'articolo 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata, il quale stabilisce che gli interventi indicati al medesimo articolo 69 sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440/1997;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare un'unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del Fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 7 marzo 2001;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 13 marzo, che pone, tuttavia, delle condizioni e, nel contempo, formula l'osservazione "che sia dedicata particolare attenzione alla fase di valutazione delle iniziative di formazione e aggiornamento".

RITENUTO che la formulazione della condizione riportata al punto 2) del citato parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nel senso che "le iniziative, volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, previste dalla lettera b) punto 1 sugli , devono riguardare tutti gli alunni della scuola", può considerarsi soddisfatta dallo specifico finanziamento previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62;

RITENUTO di poter accogliere le restanti condizioni poste nel parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati;

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2001, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

Iniziative volte al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; iniziative volte all'avvio dei nuovi curricoli della scuola di base ai sensi della legge n. 30/2000, all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa coerentemente comprese nei piani dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie. Saranno, inoltre, poste in essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite a tutte le componenti delle scuole, comprese le scuole non statali paritarie e degli enti locali, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura dell'autonomia, all'avvio dei nuovi curricoli di cui alla legge n. 30/2000, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Gli interventi perequativi finalizzati ad integrare gli organici provinciali del personale docente nella prospettiva di una diffusione dell'organico funzionale in tutti gli ordini di scuola;

Gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

2. Specificazione degli interventi

Sono riferite al potenziamento dell'autonomia scolastica tutte le iniziative di cui al punto 1) - lettera a) e b) per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital -, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata. Le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L'attivazione delle iniziative in questione, ivi compresa l'apertura pomeridiana delle scuole, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire lo sviluppo del già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva. Le correlate "iniziative di formazione e di aggiornamento" riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente al processo di potenziamento della cultura dell'autonomia. Esse dovranno tra l'altro sviluppare le capacità progettuali del personale della scuola e dei dirigenti scolastici anche in relazione alla progressiva attuazione della legge n. 30/2000. A tali fini, nelle strutture di servizio territoriali, istituite a norma dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 347 del 6 novembre 2000, saranno prioritariamente sviluppate specifiche funzioni di documentazione, supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche.
Le iniziative riferite all'avvio del riordino dei cicli di istruzione, ai sensi della legge n. 30/2000, sono dirette in particolare alle scuole dell'infanzia, elementari e agli istituti comprensivi. A partire dall'anno scolastico 2001/2002 le classi prima e seconda della scuola di base attueranno infatti i nuovi curricoli, così come previsto dal Programma di progressiva attuazione, oggetto della risoluzione n. 6-00155, votata dalla Camera dei Deputati il 12 dicembre 2000, e della risoluzione n. 7-0057 del 21 dicembre 2000 approvata dal Senato della Repubblica.
Saranno inoltre realizzate iniziative finalizzate alla diffusione del processo di autonomia sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici ruoli nel nuovo modello della scuola autonoma.

Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, a completare nelle classi della scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera, in una prospettiva di generale diffusione dell'organico funzionale in tutti gli ordini di scuola. Gli stessi attengono principalmente all'integrazione degli organici di personale docente.

Gli interventi per l'attuazione dell'obbligo formativo di cui al citato regolamento n. 257/2000 sono attuati nel quadro di intese con le Regioni o gli Enti locali da esse delegati. Sono considerati prioritari gli interventi finalizzati all'informazione e all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento con i servizi per l'impiego, nonché alla realizzazione di percorsi integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed altri soggetti pubblici e privati.

Le iniziative riguardanti il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rivolte ai giovani ed adulti, sono finalizzate alla messa a regime del sistema medesimo.

Le attività relative all'educazione per gli adulti (EDA) sono sviluppate sulla base delle linee guida contenute nella direttiva n. 22, del 6 febbraio 2001, innanzi citata, e nel quadro del richiamato Accordo del 2 marzo 2000.

La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico sarà realizzata attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, che opererà in conformità delle disposizioni di cui al D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, e del relativo regolamento previsto dal D.P.R 21 settembre 2000, n. 313.
Gli interventi di monitoraggio, supporto e valutazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche per la piena realizzazione dell'autonomia, riferibili ai finanziamenti previsti dalla 440/1997, saranno realizzati attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione per la valutazione, attraverso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa per la documentazione, attraverso gli Istituti regionali di ricerca per il supporto.

Gli interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all'attuazione del sistema formativo integrato si realizzano attraverso:

3. Finanziamenti dei piani dell'offerta formativa

In relazione al potenziamento dell'autonomia, all'avvio del riordino dei cicli di istruzione, in particolare nei primi due anni della scuola di base e del connesso obbligo di definire preventivamente un piano dell'offerta formativa, tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97. Il monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali finanziamenti sarà realizzato attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile, per l'anno 2001, come in premessa quantificata in lire 521,273 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):

aa) lire 314,905 miliardi per il potenziamento dell'autonomia e delle connesse attività previste al punto 1). Alle attività di formazione ed aggiornamento, non incluse nei finanziamenti di istituto attribuiti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, vengono destinate risorse finanziarie aggiuntive fino ad un massimo di lire 30 miliardi nell'ambito del predetto importo complessivo di lire 314,905 miliardi.

bb) lire 21,273 miliardi per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma corrispondente fino all'importo di lire 11,700 miliardi, corrispondente al 55% dei predetti 21,273 miliardi, sarà destinato agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2001 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. Alle attività di formazione ed aggiornamento vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 1 miliardo. La somma fino ad 11,700 miliardi, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie destinate all'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

cc) lire 35,471 miliardi per gli interventi perequativi finalizzati all'integrazione degli organici provinciali (sub lettera c);

dd) lire 136,949 miliardi per il sistema formativo integrato (sub lettera d), così ripartiti: 1) lire 110 miliardi per l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999, 2) lire 18,866 miliardi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999. 3) lire 8,083 miliardi per l'educazione permanente degli adulti. Gli stanziamenti destinati all'obbligo formativo vanno impegnati nel limite di lire 110 miliardi previsti dall'art. 68 comma 4 lettera b) della legge n. 144/99, in relazione allo stato di applicazione del DPR n. 257/2000. Anche con riferimento alle attività programmate dalle regioni e dagli Enti locali da esse delegati alla data del 30 settembre 2001.
Gli stanziamenti destinati all'istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla presente direttiva, possono essere ulteriormente incrementati in relazione all'eventuale minore impegno per attività connesse per l'obbligo formativo di competenza dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione;

ee) lire 12,675 miliardi per la valutazione del sistema scolastico, per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione ed il supporto degli interventi della legge n.440/1997 (sub lettera e).

5. Modalità della gestione delle somme

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa di cui al punto 3), saranno quantificati dopo aver dedotto fino a lire 80 miliardi, da destinare alla promozione dell'insegnamento delle lingue comunitarie, prioritariamente ai fini del proseguimento dei corsi già attivati, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire 30 miliardi per le iniziative di cui al punto 1), lettera a) - ultimo periodo. Tali importi saranno in ogni caso ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato dagli Uffici scolastici regionali per azioni perequative e di supporto.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto c), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, dalle strutture di servizio territoriali, istituite a norma dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.