Direttiva 10 giugno 2005, n. 56
Registrata alla Corte dei Conti il 30 giugno 2005,
registro 4, foglio 339
"Individuazione degli interventi prioritari e
criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul
monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai
sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente
l'"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche disciplinano
in collaborazione lo svolgimento di attività d'interesse comune;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 2003, n. 319, avente per oggetto "Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della
Ricerca";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca del 28 aprile 2004, avente per oggetto
"Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";
VISTA la tabella C, allegata alla legge 30 dicembre
2004, n. 311, concernente le "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)",
che sotto la voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, per l'anno 2005, fissa in euro 185.914.000 la dotazione del
fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;
VISTO l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257;
VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999, già
menzionata, ed il relativo Regolamento applicativo, adottato con D.I.
del 31 ottobre 2000, n. 436;
VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente
"Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che
all'art. 1, comma 1, prevede un incremento pari ad euro 10.986.588 del
fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al
potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare
attenzione a quelli con handicap sensoriali;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, avente per oggetto
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale";
VISTO il D. L.vo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53";
VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n.77, concernente la
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
RITENUTO di dover individuare, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli
interventi da destinare per l'anno 2005 agli alunni in situazione di
handicap;
VISTO lo stanziamento del Capitolo 1270 dello stato di
previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca per l'anno 2005, concernente il Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, e
per la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli
alunni con handicap, ammontante complessivamente a euro 196.900.588;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997
prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli
interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e
la valutazione degli interventi;
VISTI i pareri favorevoli espressi, dalla VII
Commissione della Camera dei Deputati e dalla VII Commissione del
Senato, rispettivamente in data 12 e 25 maggio 2005, con la richiesta di
ridurre l'ammontare delle risorse destinate all'alternanza scuola lavoro
e di incrementare la percentuale dei fondi da assegnare alle singole
istituzioni scolastiche e di aumentare le risorse per le iniziative
riguardanti l'educazione permanente degli adulti;
RITENUTO di dover accogliere le richieste formulate
dalle dette commissioni parlamentari;
E M A N A
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2005, della somma
di euro 196.900.588 indicata in premessa, per la realizzazione degli
interventi prioritari appresso specificati:
-
Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto
dell'autonomia didattica, organizzativa, ricerca, sperimentazione e
sviluppo dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi:
-
iniziative volte a supportare la riforma degli
ordinamenti scolastici, con priorità per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo del sistema dell'istruzione, comprendente la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n.59);
-
iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta
formativa, nell'ambito dei piani definiti dalle istituzioni
scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
-
attività di formazione del personale della scuola
con particolare riferimento ad azioni dirette a consentire
l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni,
alle iniziative di formazione per la prevenzione e superamento del
disagio e disadattamento giovanile, nonché al processo di riforma
degli ordinamenti scolastici ed allo sviluppo delle competenze
richieste dalla progressiva modifica degli ordinamenti;
-
iniziative volte a supportare e a diffondere le
azioni di orientamento, finalizzate anche a promuovere interventi
per il potenziamento delle competenze di base con specifico
riferimento all'insegnamento dell'italiano, della matematica e della
scienza, nonché, all'ampliamento e all'innalzamento dei livelli di
scolarità e del tasso di successo scolastico;
-
iniziative volte al potenziamento e
all'espansione dell'offerta formativa, per il sostegno della riforma
degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62;
-
iniziative finalizzate al potenziamento ed alla
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni
in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con
handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o
seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni
scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani
dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275. Iniziative dirette alla specifica formazione
del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni
scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere
atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.
59, ovvero promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati nello
studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di
operare nel settore dell'integrazione scolastica;
-
azioni perequative a sostegno dell'area di
professionalizzazione degli istituti professionali;
-
attività da porre in essere, nell'ambito delle
collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, per:
-
la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro,
anche nell'ottica della riforma del secondo ciclo educativo di
istruzione e formazione;
-
la diffusione e il potenziamento
dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché lo
sviluppo dell'educazione permanente degli adulti;
-
iniziative di studio e documentazione dei
processi innovativi, nonché di monitoraggio delle attività
realizzate dalle Istituzioni scolastiche.
-
Specificazione degli interventi
-
Sono riconducibili alle attività di supporto e di
attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le
iniziative di cui al punto 1), dalla lettera a) alla lettera e),
volte in particolare a sostenere con priorità la riforma della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo del sistema istruzione, come
recepita e disciplinata dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59; e ciò con specifica attenzione all'insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria, alla alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche e all'introduzione di una seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
-
Le iniziative di formazione e di aggiornamento
del personale scolastico, da realizzarsi anche con progetti promossi
a livello nazionale, saranno rivolte prioritariamente ad azioni
dirette a consentire l' innalzamento del livello degli apprendimenti
di base degli alunni, alle iniziative di formazione per la
prevenzione e superamento del disagio e disadattamento giovanile,
nonché al processo di riforma degli ordinamenti scolastici ed allo
sviluppo delle competenze richieste dalla progressiva modifica degli
ordinamenti stessi.
-
L'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap di cui alla lettera f), promossa dalle istituzioni
scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata
mediante iniziative di potenziamento e di qualificazione del
sostegno riferite all'offerta di integrazione formativa in
particolare agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni
ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le
predette iniziative di cui alle lettere da a) ad e) e alla lettera
f) del punto 1) sono adottate anche con la collaborazione in
coerenza con le esigenze e le particolarità delle comunità locali.
La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari
ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di
un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole
scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed
integrative dell'iter formativo, da realizzarsi anche in orario
extrascolastico, saranno previste azioni volte a costituire,
sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale
degli studenti, ivi comprese quelle promosse a livello nazionale,
finalizzate all'orientamento dei giovani, alla partecipazione dei
genitori al progetto educativo e al percorso formativo della scuola,
all'educazione interculturale, all'aggregazione giovanile, alla
convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale,
sportiva, all'educazione motoria nella scuola primaria e
all'educazione alla salute. Gli interventi per l'educazione motoria
nella scuola primaria saranno rivolti al sostegno della pratica
motoria e presportiva con la realizzazione di attività anche
complementari da avviarsi nell'extrascuola. Le iniziative relative
all'educazione alla salute, riguarderanno, tra l'altro, interventi
di informazione e formazione per studenti, le loro famiglie e i
docenti e saranno volti soprattutto a prevenire malattie e disagi
che possono insorgere nell'età adolescenziale e giovanile, nonché
comunicazioni e informazioni contro il pregiudizio nei comportamenti
delle malattie mentali.
-
Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) -
lettera g) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione
del biennio post-qualifica negli istituti professionali;
-
Gli interventi di cui al punto 1) - lettera h),
attengono alla realizzazione:
- di percorsi in alternanza scuola-lavoro che arricchiscano
l'offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze
di base, l'acquisizione di competenze e abilità spendibili nel
mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di
convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio;
- di corsi di IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani
specializzazioni che ne favoriscano l'occupabilità e di corsi
relativi all'educazione degli adulti, volti ad innalzare le
competenze di base della popolazione adulta.
- Gli interventi di cui al punto 1) - lettera i) sono riferiti:
- allo studio e alla documentazione dei processi innovativi,
realizzati dall'Istituto Nazionale di Documentazione per
l'Innovazione e la Ricerca Educativa;
- al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni
scolastiche di cui ai punti da a) ad e) ed al punto f), da
effettuare dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni
scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e
formazione. Tale monitoraggio sarà realizzato anche con il supporto
di Organismi nazionali e locali competenti in materia. L'azione in
questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto
nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto,
sostegno e informazione. Saranno, altresì, monitorate le iniziative
poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e di Uffici
Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al
raggiungimento degli obiettivi fissati.
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla
lettera h) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto
di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi
compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, attraverso:
- il consolidamento della banca dati per il sistema
dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della
banca dati per l'educazione degli adulti già attivate presso
l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la
Ricerca Educativa;
- le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione
adulta con la collaborazione dell'Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell'Istruzione;
- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti
locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10
del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione
e formazione, che si avvalgono del concorso finanziario delle
Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.
-
Finanziamenti dei piani dell'offerta
formativa
Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un
finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta
formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento,
riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con
specifico riguardo per le istituzioni scolastiche della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, alla riforma degli ordinamenti scolastici.
-
Criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo sono
individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli
interventi, all'esigenza di supportare e diffondere la riforma degli
ordinamenti, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello
nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle
istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi
successivamente ostentati.
Conseguentemente, viene effettuata la seguente ripartizione della
somma di euro 196.900.588, come in premessa indicata, per i singoli
interventi elencati al punto 1):
da a) ad e) 135.470.000 euro per le iniziative volte a promuovere e a
supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per
l'attuazione dei progetti contenuti nel piano per l'offerta formativa.
In particolare: - l'importo fino ad un massimo di euro 21.000.000 sarà
utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del
personale della scuola; - nell'ambito di detto importo la somma fino
ad un massimo di euro 2.500.000 sarà destinata a progetti promossi e
realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e
aggiornamento del personale della scuola; l'importo fino ad un massimo
di euro 9.000.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante programmi
multimediali, la continuità dei progetti per l'insegnamento della
lingua inglese e dell'insegnamento dell'informatica nella scuola
primaria, del canale scuola-lavoro, il potenziamento della cultura
scientifica, nonchè dell'insegnamento della lingua italiana, -
l'importo fino ad un massimo di euro 1.750.000 sarà destinato a
progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il
processo di riforma; - l'importo fino a un massimo di euro 4.745.000
sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per
l'orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle
scelte educative e ai percorsi formativi della scuola, per
l'educazione interculturale, per l'aggregazione giovanile alla
convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e
sportiva e alla attività di formazione dei referenti; - l'importo
complessivo fino ad un massimo di euro 1.255.000, sarà utilizzato per
iniziative dirette all' educazione motoria nella scuola primaria, alla
educazione alla salute, anche mediante interventi di informazione e
formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti volti
soprattutto a prevenire malattie e disagi che possono insorgere
nell'età adolescenziale e giovanile, nonché comunicazioni e
informazioni contro il pregiudizio nei comportamenti delle malattie
mentali; - l'importo fino ad un massimo di euro 400.000 sarà destinato
per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa; -
l'importo fino ad un massimo di euro 40.000 sarà destinato
all'attivazione dell'iniziativa comunitaria finalizzata alla
definizione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze del
sistema scolastico formativo (Europass); - l'importo di euro 4.500.000
sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta
formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti
scolastici.
La complessiva somma di euro 8.745.000, per il sostegno alla pratica
motoria e presportiva nella scuola primaria e per le iniziative
relative all'educazione alla salute sarà assegnata sulla base dei
progetti presentati dalle istituzioni scolastiche. La residua somma di
euro 102.535.000, dopo aver dedotto la somma di euro 10.255.000 per
iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti sarà
assegnata alla gestione delle istituzioni scolastiche statali per
supportare prioritariamente la riforma degli ordinamenti scolastici,
l'attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola,
nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano
dell'offerta formativa.
Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti
Uffici scolastici regionali. L'importo complessivo sarà ripartito per
il 44% tra le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado,
in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche
medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero
degli alunni; per il 36% tra tutte le istituzioni scolastiche, incluse
quelle secondarie di II grado, sempre in misura proporzionale al
numero delle unità educative ed al numero degli alunni; il restante
20% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per
interventi nazionali e regionali di formazione, diretti a realizzare
l'innalzamento degli apprendimenti di base degli alunni e di supporto
alle scuole che svolgono azioni di particolare complessità e rilevanza
anche su una dimensione di rete di scuole; per interventi perequativi,
nonché per l'attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati
dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, in base ad una
serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettere da a) ad
e) del precedente punto 1);
f) 10.986.588 di euro per le iniziative di potenziamento e di
qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per
quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in
ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle
istituzioni scolastiche. Iniziative di formazione del personale
docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche
in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art.21,
comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mediante
convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di
specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore
dell'integrazione scolastica. La somma di euro 6.042.623,
corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588 euro, sarà destinata
agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ove nel corrente anno 2005 siano insediati
i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di detti istituti.
La predetta somma di euro 6.042.623, eventualmente non assegnata ai
suddetti istituti atipici in relazione al mancato insediamento dei
nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse
finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale
docente. A detta attività di formazione è destinato l' importo fino ad
un massimo di euro 550.000 della somma da ultimo citata (sub lettera
f) del precedente punto 1);
g) 28.000.000 di euro per gli interventi perequativi diretti al
sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione
degli istituti professionali (sub lettera g) del precedente punto 1);
h) 20.404.000 di euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera
h) del precedente punto 1):
-
10.000.000 di euro per la realizzazione
dell'alternanza scuola lavoro;
-
10.404.000 di euro per l'istruzione e la
formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della citata legge
n. 144/1999 e per l'educazione permanente degli adulti;
i) 2.040.000 di euro per gli interventi diretti
alla produzione della documentazione dei processi innovativi,
realizzati attraverso l'Istituto Nazionale di Documentazione per
l'Innovazione e la Ricerca Educativa ( sub lettera i) del precedente
punto 1).
-
Modalità della gestione delle somme.
La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa
all'Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo
le quote sotto indicate:
-
l'importo di 135.470.000 di euro, di cui alle
lettere da a) ad e), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali
e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a
livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di euro
24.190.000 da destinare all'Amministrazione centrale per la
realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale ivi
comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;
-
l'importo di 10.986.588 di euro di cui alla
lettera f) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 3.914.343
agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà
ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici
scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli
istituti atipici la somma di euro 6.042.623 al verificarsi del
contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge
69/2000;
-
l'importo di 28.000.000 di euro, di cui alla
lettera g), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
-
l'importo di 20.404.000 di euro, di cui alla
lettera h), sarà utilizzato, fino ad un massimo di euro 1.900.000,
dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà
ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi
da stipularsi con le Regioni;
-
l'importo di euro 2.040.000, di cui alla lettera
i), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, che
provvederanno a trasferire i finanziamenti all' Ente competente per
funzione.
Nella gestione delle somme assegnate per le
finalità di cui al punto h), si applicano le istruzioni
amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale.
IL MINISTRO
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