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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione

Nota 28 gennaio 2008

Prot. n.18/Dip/segr.

Oggetto: Promozione delle eccellenze. Legge 11 gennaio 2007 n. 1. Il quadro di una nuova area di azione

Tra i compiti fondamentali dell'istruzione vi è quello di favorire lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nello spirito della Costituzione, laddove, peraltro, all'art. 34, prevede che "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Ogni scuola, la cui autonomia è costituzionalmente garantita, deve offrire ai propri studenti le opportunità per la crescita e la formazione assicurando la messa in campo di tutte le misure necessarie a questo scopo. Al dovere per lo studente di partecipare attivamente all'attività di istruzione corrisponde il diritto al riconoscimento dei livelli elevati di conoscenza e di competenza raggiunti.
Con la Legge 11 gennaio 2007 n. 1, art.1, comma 1 lett. d, si definisce, per la prima volta in modo formale, l'impegno pubblico per promuovere le eccellenze degli studenti, con l'adozione di misure specifiche e l'assegnazione annuale di 5.000.000 di euro. Non ci sono precedenti nel nostro Paese per una così chiara e sistematica attenzione alla valorizzazione di risultati elevati e capacità avanzate degli studenti. Lo scopo è quello di ampliare la fascia dei giovani motivati, eccellenti e preparati, non di accrescere la selezione o le disomogeneità esistenti. Così si facilita il miglioramento dell'atmosfera nelle classi, si evidenziano modelli positivi di riferimento, si motivano gli studenti a puntare verso l'alto e si contrastano atteggiamenti remissivi o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.
Con legge si introduce pertanto un'innovazione del quadro di riferimento del sistema scolastico, si dà rilievo ai risultati di eccellenza nei percorsi d'istruzione e formazione, avviando così una modifica strutturale nell'ordinamento non riconducibile ad un'idea progettuale meramente aggiuntiva.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23-1-2008 del decreto legislativo 29/12/07 n. 262 di attuazione della citata legge n. 1 del 2007, si conclude l'iter di definizione dell'impianto normativo, per realizzare un sistema di individuazione e di valorizzazione delle eccellenze degli studenti, ottenute a vario titolo, sulla base dei percorsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie.
Per concretizzare questo processo è richiesto l'impegno di ogni scuola ed un'assunzione di responsabilità del sistema scolastico nel suo insieme.

Le finalità

Il decreto legislativo prevede l'incentivazione delle eccellenze (art.1) al fine di valorizzare la qualità dei percorsi compiuti e di riconoscere i risultati elevati. E' una misura per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, incoraggiando il proseguimento del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnici e professionali e nella formazione tecnica superiore. Il risultato raggiunto nei percorsi di "eccellenza" è riconosciuto e certificato e garantisce l'acquisizione di crediti formativi e varie forme di premiazione.

Il contesto

Il decreto si colloca nel contesto di una rinnovata attenzione al percorso d'istruzione e formazione, con significative decisioni in più ambiti: rigorosità della scuola attraverso il saldo dei debiti formativi (D.M. n. 42 e D.M. n. 80 del 2007 e OM n. 92/2007) e rivisitazione della valutazione nel primo ciclo con la certificazione finale delle competenze (C.M. n. 28 / 2007), la reintroduzione del giudizio di ammissione e l'inserimento di una prova nazionale all'interno dell'esame di stato per la scuola secondaria di primo grado (legge di conversione n. 176/ 2007). La composizione mista delle commissioni negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore (legge n. 1 dell'11 gennaio 2007), da un lato, e l'analisi delle competenze sulla base di standard globali con la partecipazione, ormai corrente, a indagini internazionali, dall'altro, ridisegnano lo scenario di riferimento per le scuole, per i docenti e per gli studenti.

In questa ottica sono altresì da considerare la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per i corsi di laurea universitari per i quali la legge prevede l'accesso programmato e i percorsi di orientamento attivo previsti da due recenti decreti legislativi paralleli (1) già approvati ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La valorizzazione delle eccellenze è anche una misura di contrasto ai livelli insoddisfacenti di apprendimento evidenziati nelle indagini internazionali (OCSE-PISA 2006), in particolare per il ridotto numero di studenti che si collocano nelle fasce elevate di competenza. Le misure e le modalità di un'azione coerente per la promozione dell'eccellenza possono derivare da esperienze già messe in opera, quali le olimpiadi nazionali e internazionali, i certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche, gare in ambiti professionali e da esplorazioni innovative compiute. Non si tratta, quindi, di pratiche ed esperienze del tutto nuove, ma senza precedenti è il riconoscimento istituzionale e il carattere permanente del provvedimento.

Criteri e procedure

Per gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, cui il decreto è rivolto, si apre una stagione di grande importanza. Le azioni di promozione sono rivolte a tutti, a prescindere dal tipo di scuola frequentata (art. 2 comma 3): è un'opportunità che deve essere disponibile per tutti con la rimozione di eventuali ostacoli alle pari opportunità (art. 2 comma 3). I campi di riferimento, le specifiche discipline, le aree pluridisciplinari e i settori avanzati di carattere tecnico e professionale rispecchiano la pluralità e la ricchezza delle esperienze che compongono il percorso di istruzione. Si prendono in considerazione sia esiti individuali sia traguardi di gruppo (art. 2 comma 4) e si può tenere conto delle votazioni scolastiche (art. 2 comma 6), che vengono in questa prospettiva pienamente valorizzate, nonché dei sistemi di certificazione ad alto livello di standardizzazione e con validità internazionale, ormai sviluppati nel settore delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche (art. 2, comma 5).

Riconoscimenti

Il raggiungimento di livelli elevati di apprendimento è motivo di soddisfazione in sé, sia per gli studenti che per i docenti interessati. Il decreto prevede la certificazione delle eccellenze e l'acquisizione di crediti per facilitare il percorso scolastico e testimoniare l'apprezzamento della scuola per i traguardi raggiunti.
Varie forme di incentivo sono individuate come ulteriore sostegno all'eccellenza e possono tradursi, per i vincitori di gare o competizioni in ambito culturale o artistico, in misure quali il conferimento di benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei e luoghi di cultura; per coloro che conseguono risultati di eccellenza nell'ambito di competizioni a carattere professionale sono previsti: l'ammissione a tirocini formativi, la partecipazione a iniziative formative di vario genere, i viaggi di istruzione e le visite presso centri specialistici, nonché, con criteri da adattare alle singole situazioni, benefici economici o altri riconoscimenti da determinare ( art. 4).

La prima attuazione nel 2007

In coerenza con gli orientamenti illustrati, nel 2007 si è proceduto ad una prima attuazione, in via sperimentale, della promozione delle eccellenze.
In sintonia con quanto introdotto dalla legge n.1/ 2007, per quanto concerne l'esame di Stato, si è individuato nel conseguimento della lode un primo importante indicatore di eccellenza. Con la Direttiva n. 65/2007, infatti, è stato stabilito un premio, consistente nell'assegnazione di un buono di 1.000 euro pro capite, finalizzato per l'acquisto di libri ed altri sussidi didattici, testi universitari e abbonamenti a riviste scientifiche, per i circa 3000 studenti che, a conclusione dell'anno scolastico 2006-2007, si sono diplomati con il punteggio di 100 e lode. E' stato interessato da questa misura lo 0.6% degli studenti dell'ultimo anno di corso, distribuito tra le regioni come risulta indicato nell'allegato "A". Tra le varie regioni si nota una sensibile diversificazione dei risultati relativi al conseguimento della lode. Si rende necessario un monitoraggio accurato, seguito da interventi per assicurare l'attendibilità della valutazione, anche al fine di un pieno rispetto di un principio di equità e delle pari opportunità.
Presso ogni Istituto scolastico, poi, secondo quanto stabilito nell'art. 1 della direttiva n. 65 / 2007, è stata prevista l'istituzione di un apposito registro contenente l'elenco degli alunni che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nelle prove d'esame di Stato del precedente anno scolastico, da affiggere all'albo della scuola sede di esame,
Parimenti, a livello nazionale è stato istituito un albo d'onore, pubblicato all'indirizzo www.indire.it/eccellenze, che ha lo scopo di raccogliere i nominativi degli studenti che si sono contraddistinti, conseguendo risultati eccellenti nei diversi ambiti individuati dal decreto e di garantire la consultazione dei dati contenuti, secondo opportuni criteri di pubblicizzazione.
Le risorse finanziarie necessarie per tale riconoscimento del merito sono state accreditate agli Istituti Scolastici frequentati dagli studenti nell'anno scolastico 2006/2007, cui è stato affidato il compito di dare rilievo all'iniziativa, conferendo il premio con apposite cerimonie.

I riconoscimenti in corso

Sempre in via sperimentale, il 18 ottobre 2007 è stata emanata anche la direttiva n. 86, che consente di assegnare un incentivo a quegli studenti che abbiano ottenuto risultati di alto rilievo nell'ambito delle olimpiadi, dei certami, delle gare nazionali o internazionali, relative alle diverse discipline di studio, svolte durante l'anno scolastico 2006/2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007.
A seguito di una prima ricognizione delle diverse competizioni realizzate nel corso del 2007, è stato possibile individuare una molteplicità di iniziative, evidenziate nell'allegato "B". Esse sono tutte riconducibili a procedure di confronto e di competizione, che prevedono articolati livelli di selezione. In numerosi e diversificati ambiti culturali di elevata valenza scientifica, umanistica, artistica, linguistica, tecnologica e tecnico-professionale si realizzano già da tempo olimpiadi a carattere nazionale ed internazionale, certamina e premi, aperti a studenti o a gruppi di studenti di tutte le regioni .
Nell'ambito della necessaria ricognizione delle gare e dei loro esiti, sono stati affidati all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) compiti di gestione, monitoraggio e sviluppo dell'intera azione.

La messa a regime

La messa a regime delle attività previste per la promozione delle eccellenze richiede la predisposizione di alcuni specifici strumenti di azione. In primo luogo occorre dar vita ad un sistema corrente di accreditamento di vari soggetti anche a livello comunitario.
Per quanto concerne il sistema di accreditamento, debbono essere rispettati alcuni criteri. Innanzi tutto i soggetti promotori delle gare debbono fare riferimento ad autorità scientifiche significative, quali ad esempio Università, Accademie, Istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire la credibilità scientifica e la valenza culturale delle azioni intraprese e la conseguente validità dei risultati. Inoltre ai promotori è richiesta capacità operativa e capillarità di presenza sul territorio, associate ad esperienze già realizzate, nazionali o internazionali, per assicurare l'affidabilità dell'organizzazione e la significatività della gara. Deve essere accertato il rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nella procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti, al fine di consentire pari opportunità di partecipazione ed equità in tutte le fasi della gara.
Il Piano per l'anno scolastico in corso, così come i piani per i prossimi anni, definito con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, conterrà un programma nazionale per le eccellenze che avrà massima diffusione fra i soggetti interessati, le scuole, i docenti, gli studenti ed i loro genitori.
Ogni anno i risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti saranno resi pubblici per ogni istituzione scolastica, statale e paritaria, attraverso l'Albo nazionale. Le informazioni contenute nell'Albo, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le Università, le Accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

Una sfida per le scuole dell'autonomia

Nell'ambito della propria autonomia, le scuole possono influire significativamente sulla progressione formativa degli studenti. Il raggiungimento di risultati elevati può essere un fattore che qualifica il Piano dell'offerta formativa (articolo 1, comma 4) e un antidoto rispetto ai rischi del non miglioramento dei livelli di apprendimento. E' indispensabile che le istituzioni scolastiche coinvolgano, progressivamente, tutti i propri studenti (art. 3 comma 1).
Occorre aiutare gli studenti a riconoscere 'autentici livelli di conoscenza e di competenza ' (art. 3 comma 1). Le eccellenze scolastiche debbono coniugarsi ed affiancarsi alle eccellenze professionali; il mondo della scuola si basa sull'autonomia didattica dei docenti, ma non è un mondo chiuso perchè è comunque chiamato a confrontarsi continuamente. La promozione dell'eccellenza mira a "saldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche", attraverso "situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore" (art. 1, comma 5).
Secondo le linee di sviluppo illustrate, ogni scuola è chiamata ad investire sempre maggiori energie per offrire percorsi di studio di elevata qualità e per dare adeguati riconoscimenti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che raggiungono i migliori risultati nelle diverse discipline, nelle aree pluridisciplinari e nei settori avanzati di carattere tecnico, professionale ed artistico.
Nello stesso quadro d'azione si debbono rafforzare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche e accademiche per sostenere ed ampliare le opportunità di sviluppo dell'eccellenza, un traguardo che può essere pienamente raggiunto se sono ulteriormente potenziate e favorite occasioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere al meglio, presso gli studenti, le varie manifestazioni che preludono a significativi percorsi di istruzione; debbono agevolare l'attiva partecipazione dei docenti a tali iniziative di eccellenza, favorendo e valorizzando a pieno titolo la loro collaborazione con i soggetti organizzatori, in fase di progettazione scientifica, coordinamento, realizzazione, supporto; i Collegi dei docenti, inoltre, possono predisporre adeguate attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati, mettendoli in grado di confrontarsi con gli studenti di altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.
Ogni scuola quindi deve inserire nelle proprie linee strategiche un'azione per la promozione delle eccellenze, favorendo la partecipazione, motivando i docenti, dandone visibilità e valorizzazione nell'intera comunità scolastica, cogliendo le opportunità esistenti.

(1) Decreto legislativo concernente "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2 -comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) - della legge 11 gennaio 2007, n. 1." e Decreto legislativo concernente "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe COSENTINO


Allegati


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Avviso 28 dicembre 2007

Oggetto: Valorizzazione delle Eccellenze

Sempre in via sperimentale, per il corrente anno è stata emanata un’ulteriore direttiva, la n. 86 del 18 ottobre 2007, al fine di assegnare un incentivo anche agli studenti del triennio finale dei corsi di istruzione secondaria superiore, delle scuole statali e paritarie, che hanno conseguito risultati di alto rilievo nell’ambito di olimpiadi, certami, gare nazionali o internazionali relative alle diverse discipline di studio svoltesi nell’anno scolastico 2006/2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007.
Il compito di effettuare un monitoraggio per individuare le tipologie di eccellenza conseguite dagli studenti del predetto corso di studi è stato affidato all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica di Firenze, la quale provvede altresì ad istituire ed aggiornare l’apposito Albo nazionale.

IL DIRIGENTE
Michele Jaccarino


Direttiva 18 ottobre 2007, n. 86

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della predetta legge del 11 gennaio 2007, n. 1, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 65 del 26 luglio 2007, con la quale:
-) si stabilisce di includere in un apposito Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze gli studenti che abbiano svolto gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 ottenendo il punteggio massimo con lode e degli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente elevato, in particolare olimpiadi nelle varie discipline di studio e competizioni nazionali; -) si assegna un buono agli studenti che abbiano superato gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 con il massimo punteggio e l’attribuzione della lode;

RITENUTO di dover procedere ad individuare altre tipologie di eccellenze conseguite dagli studenti durante il loro percorso di istruzione, al fine di corrispondere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per il corrente anno, forme di incentivo destinate agli studenti frequentanti il triennio finale dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, attraverso il riconoscimento sia di elevate prestazioni individuali, sia di risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora siano richieste particolari forme di collaborazione;

EMANA
la seguente direttiva

Articolo 1

In attesa che vengano definite, con l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, per quanto attiene ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2006/07 o comunque non oltre il 31 dicembre 2007, in aggiunta agli alunni già individuati nella Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007, vengono premiati con un incentivo ed inclusi nell’Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze, di cui alla stessa Direttiva, gli studenti che abbiano ottenuto risultati di alto livello in percorsi di elevata valenza scientifica e formativa, secondo i criteri e le modalità specificate nella presente Direttiva.

Articolo 2

La presente iniziativa viene assunta a titolo sperimentale relativamente all’anno scolastico 2006/2007, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ed i risultati della prima attuazione di quanto previsto dalla citata legge n. 1/2007 sulla valorizzazione delle eccellenze costituirà una valida base di riferimento per la migliore attuazione del decreto legislativo che la stessa legge prevede per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

Articolo 3

Al fine di riconoscere e di valorizzare autentici livelli di eccellenza e di competenza, l’individuazione degli studenti da includere nel sopradetto Albo Nazionale, in aggiunta a coloro che abbiano conseguito la lode della Commissione negli Esami di Stato, sarà basata sui risultati ottenuti mediante procedure di confronto e di competizione, nell’ambito di iniziative che prevedano la comparazione tra alunni provenienti da una pluralità di scuole, quali olimpiadi, certamina, gare nazionali o internazionali riconosciute, relative alle varie discipline di studio.

Le iniziative atte al riconoscimento delle eccellenze sono individuate tra le seguenti:

- premi o concorsi o manifestazioni organizzate dall’Amministrazione scolastica o da istituzioni scolastiche, che abbiano livello e rilevanza rispettivamente provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
- iniziative riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione ed oggetto di specifici accordi o protocolli d’intesa, organizzate da soggetti od organismi, di natura pubblica o privata, di provata autorevolezza scientifica, quali università, accademie, istituti di ricerca avanzata, associazioni scientifiche o professionali, che assicurino un elevato grado di credibilità e di validità metodologica nelle valutazioni e nei risultati finali.

Articolo 4

Per quanto attiene alle eccellenze conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni vengono rilasciate, a richiesta dei diretti interessati, anche in collaborazione con i soggetti accreditati, da:

- le Istituzioni Scolastiche, a cura del Dirigente, per i risultati ottenuti in manifestazioni organizzate a livello di Istituto e riconosciute quali iniziative atte all’individuazione delle eccellenze;

- gli Uffici Scolastici Provinciali, a cura del Dirigente, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito provinciale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;

- gli Uffici Scolastici Regionali, a cura del Direttore Generale, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito regionale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;

- il Ministero, per la certificazione relativa ai risultati di competizioni a livello nazionale ed internazionale e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati.

Le istituzioni scolastiche, a cura del Dirigente, provvedono ad iscrivere nell’apposito registro dell’Istituto contenente i dati relativi alle eccellenze, in aggiunta agli studenti che superino gli Esami di Stato conseguendo la lode, anche quegli studenti che ottengano un risultato di eccellenza, certificato come sopra esposto, procedendo altresì alla contestuale affissione all’albo.

Articolo 5

Gli studenti inclusi nell’Albo Nazionale a seguito di risultati di alto livello nei percorsi d’eccellenza, di cui agli articoli 3 e 4, beneficiano di un premio assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
I criteri di assegnazione per le singole tipologie di percorsi d’eccellenza e l’ammontare degli importi di tali premi di studio saranno determinati con successivo provvedimento.
Il premio può essere incrementato come eventuale riconoscimento di risultati rilevanti ottenuti in competizioni di livello internazionale.
I premi ottenuti a diverso titolo attraverso differenti percorsi d’eccellenza, o in seguito al punteggio con lode conseguito negli Esami di Stato, sono tra loro cumulabili, così come sono cumulabili con altre eventuali borse di studio di varia natura, finanziate da soggetti pubblici o privati.

Articolo 6

La consegna dei premi di studio agli alunni che hanno conseguito le eccellenze sarà effettuata dal competente dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.

Articolo 7

La presente direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni


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