Dipartimento per l'Istruzione
Nota 28 gennaio 2008
Prot. n.18/Dip/segr.
Oggetto: Promozione delle eccellenze. Legge 11 gennaio
2007 n. 1. Il quadro di una nuova area di azione
Tra i compiti fondamentali dell'istruzione vi è quello di favorire lo
sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nello
spirito della Costituzione, laddove, peraltro, all'art. 34, prevede che
"i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi". Ogni scuola, la cui autonomia
è costituzionalmente garantita, deve offrire ai propri studenti le
opportunità per la crescita e la formazione assicurando la messa in
campo di tutte le misure necessarie a questo scopo. Al dovere per lo
studente di partecipare attivamente all'attività di istruzione
corrisponde il diritto al riconoscimento dei livelli elevati di
conoscenza e di competenza raggiunti.
Con la Legge 11 gennaio 2007 n. 1, art.1, comma 1 lett. d, si definisce,
per la prima volta in modo formale, l'impegno pubblico per promuovere le
eccellenze degli studenti, con l'adozione di misure specifiche e
l'assegnazione annuale di 5.000.000 di euro. Non ci sono precedenti nel
nostro Paese per una così chiara e sistematica attenzione alla
valorizzazione di risultati elevati e capacità avanzate degli studenti.
Lo scopo è quello di ampliare la fascia dei giovani motivati, eccellenti
e preparati, non di accrescere la selezione o le disomogeneità
esistenti. Così si facilita il miglioramento dell'atmosfera nelle
classi, si evidenziano modelli positivi di riferimento, si motivano gli
studenti a puntare verso l'alto e si contrastano atteggiamenti remissivi
o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.
Con legge si introduce pertanto un'innovazione del quadro di riferimento
del sistema scolastico, si dà rilievo ai risultati di eccellenza nei
percorsi d'istruzione e formazione, avviando così una modifica
strutturale nell'ordinamento non riconducibile ad un'idea progettuale
meramente aggiuntiva.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23-1-2008 del
decreto legislativo 29/12/07 n. 262 di attuazione della citata legge n.
1 del 2007, si conclude l'iter di definizione dell'impianto normativo,
per realizzare un sistema di individuazione e di valorizzazione delle
eccellenze degli studenti, ottenute a vario titolo, sulla base dei
percorsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e
paritarie.
Per concretizzare questo processo è richiesto l'impegno di ogni scuola
ed un'assunzione di responsabilità del sistema scolastico nel suo
insieme.
Le finalità
Il decreto legislativo prevede l'incentivazione delle eccellenze (art.1)
al fine di valorizzare la qualità dei percorsi compiuti e di riconoscere
i risultati elevati. E' una misura per innalzare il livello di
apprendimento degli studenti, incoraggiando il proseguimento del
percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnici e professionali
e nella formazione tecnica superiore. Il risultato raggiunto nei
percorsi di "eccellenza" è riconosciuto e certificato e garantisce
l'acquisizione di crediti formativi e varie forme di premiazione.
Il contesto
Il decreto si colloca nel contesto di una rinnovata attenzione al
percorso d'istruzione e formazione, con significative decisioni in più
ambiti: rigorosità della scuola attraverso il saldo dei debiti formativi
(D.M. n. 42 e D.M. n. 80 del 2007 e OM n. 92/2007) e rivisitazione della
valutazione nel primo ciclo con la certificazione finale delle
competenze (C.M. n. 28 / 2007), la reintroduzione del giudizio di
ammissione e l'inserimento di una prova nazionale all'interno dell'esame
di stato per la scuola secondaria di primo grado (legge di conversione
n. 176/ 2007). La composizione mista delle commissioni negli esami di
stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore
(legge n. 1 dell'11 gennaio 2007), da un lato, e l'analisi delle
competenze sulla base di standard globali con la partecipazione, ormai
corrente, a indagini internazionali, dall'altro, ridisegnano lo scenario
di riferimento per le scuole, per i docenti e per gli studenti.
In questa ottica sono altresì da considerare la valorizzazione della
qualità dei risultati scolastici per i corsi di laurea universitari per
i quali la legge prevede l'accesso programmato e i percorsi di
orientamento attivo previsti da due recenti decreti legislativi
paralleli (1) già approvati ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
La valorizzazione delle eccellenze è anche una misura di contrasto ai
livelli insoddisfacenti di apprendimento evidenziati nelle indagini
internazionali (OCSE-PISA 2006), in particolare per il ridotto numero di
studenti che si collocano nelle fasce elevate di competenza. Le misure e
le modalità di un'azione coerente per la promozione dell'eccellenza
possono derivare da esperienze già messe in opera, quali le olimpiadi
nazionali e internazionali, i certami in varie discipline scientifiche
ed umanistiche, gare in ambiti professionali e da esplorazioni
innovative compiute. Non si tratta, quindi, di pratiche ed esperienze
del tutto nuove, ma senza precedenti è il riconoscimento istituzionale e
il carattere permanente del provvedimento.
Criteri e procedure
Per gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, cui il
decreto è rivolto, si apre una stagione di grande importanza. Le azioni
di promozione sono rivolte a tutti, a prescindere dal tipo di scuola
frequentata (art. 2 comma 3): è un'opportunità che deve essere
disponibile per tutti con la rimozione di eventuali ostacoli alle pari
opportunità (art. 2 comma 3). I campi di riferimento, le specifiche
discipline, le aree pluridisciplinari e i settori avanzati di carattere
tecnico e professionale rispecchiano la pluralità e la ricchezza delle
esperienze che compongono il percorso di istruzione. Si prendono in
considerazione sia esiti individuali sia traguardi di gruppo (art. 2
comma 4) e si può tenere conto delle votazioni scolastiche (art. 2 comma
6), che vengono in questa prospettiva pienamente valorizzate, nonché dei
sistemi di certificazione ad alto livello di standardizzazione e con
validità internazionale, ormai sviluppati nel settore delle lingue
straniere e delle tecnologie informatiche (art. 2, comma 5).
Riconoscimenti
Il raggiungimento di livelli elevati di apprendimento è motivo di
soddisfazione in sé, sia per gli studenti che per i docenti interessati.
Il decreto prevede la certificazione delle eccellenze e l'acquisizione
di crediti per facilitare il percorso scolastico e testimoniare
l'apprezzamento della scuola per i traguardi raggiunti.
Varie forme di incentivo sono individuate come ulteriore sostegno
all'eccellenza e possono tradursi, per i vincitori di gare o
competizioni in ambito culturale o artistico, in misure quali il
conferimento di benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche,
musei e luoghi di cultura; per coloro che conseguono risultati di
eccellenza nell'ambito di competizioni a carattere professionale sono
previsti: l'ammissione a tirocini formativi, la partecipazione a
iniziative formative di vario genere, i viaggi di istruzione e le visite
presso centri specialistici, nonché, con criteri da adattare alle
singole situazioni, benefici economici o altri riconoscimenti da
determinare ( art. 4).
La prima attuazione nel 2007
In coerenza con gli orientamenti illustrati, nel 2007 si è proceduto ad
una prima attuazione, in via sperimentale, della promozione delle
eccellenze.
In sintonia con quanto introdotto dalla legge n.1/ 2007, per quanto
concerne l'esame di Stato, si è individuato nel conseguimento della lode
un primo importante indicatore di eccellenza. Con la Direttiva n.
65/2007, infatti, è stato stabilito un premio, consistente
nell'assegnazione di un buono di 1.000 euro pro capite, finalizzato per
l'acquisto di libri ed altri sussidi didattici, testi universitari e
abbonamenti a riviste scientifiche, per i circa 3000 studenti che, a
conclusione dell'anno scolastico 2006-2007, si sono diplomati con il
punteggio di 100 e lode. E' stato interessato da questa misura lo 0.6%
degli studenti dell'ultimo anno di corso, distribuito tra le regioni
come risulta indicato nell'allegato "A". Tra le varie regioni si nota
una sensibile diversificazione dei risultati relativi al conseguimento
della lode. Si rende necessario un monitoraggio accurato, seguito da
interventi per assicurare l'attendibilità della valutazione, anche al
fine di un pieno rispetto di un principio di equità e delle pari
opportunità.
Presso ogni Istituto scolastico, poi, secondo quanto stabilito nell'art.
1 della direttiva n. 65 / 2007, è stata prevista l'istituzione di un
apposito registro contenente l'elenco degli alunni che hanno conseguito
la votazione di 100 e lode nelle prove d'esame di Stato del precedente
anno scolastico, da affiggere all'albo della scuola sede di esame,
Parimenti, a livello nazionale è stato istituito un albo d'onore,
pubblicato all'indirizzo www.indire.it/eccellenze, che ha lo scopo di
raccogliere i nominativi degli studenti che si sono contraddistinti,
conseguendo risultati eccellenti nei diversi ambiti individuati dal
decreto e di garantire la consultazione dei dati contenuti, secondo
opportuni criteri di pubblicizzazione.
Le risorse finanziarie necessarie per tale riconoscimento del merito
sono state accreditate agli Istituti Scolastici frequentati dagli
studenti nell'anno scolastico 2006/2007, cui è stato affidato il compito
di dare rilievo all'iniziativa, conferendo il premio con apposite
cerimonie.
I riconoscimenti in corso
Sempre in via sperimentale, il 18 ottobre 2007 è stata emanata anche la
direttiva n. 86, che consente di assegnare un incentivo a quegli
studenti che abbiano ottenuto risultati di alto rilievo nell'ambito
delle olimpiadi, dei certami, delle gare nazionali o internazionali,
relative alle diverse discipline di studio, svolte durante l'anno
scolastico 2006/2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007.
A seguito di una prima ricognizione delle diverse competizioni
realizzate nel corso del 2007, è stato possibile individuare una
molteplicità di iniziative, evidenziate nell'allegato "B". Esse sono
tutte riconducibili a procedure di confronto e di competizione, che
prevedono articolati livelli di selezione. In numerosi e diversificati
ambiti culturali di elevata valenza scientifica, umanistica, artistica,
linguistica, tecnologica e tecnico-professionale si realizzano già da
tempo olimpiadi a carattere nazionale ed internazionale, certamina e
premi, aperti a studenti o a gruppi di studenti di tutte le regioni .
Nell'ambito della necessaria ricognizione delle gare e dei loro esiti,
sono stati affidati all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS) compiti di gestione, monitoraggio e sviluppo
dell'intera azione.
La messa a regime
La messa a regime delle attività previste per la promozione delle
eccellenze richiede la predisposizione di alcuni specifici strumenti di
azione. In primo luogo occorre dar vita ad un sistema corrente di
accreditamento di vari soggetti anche a livello comunitario.
Per quanto concerne il sistema di accreditamento, debbono essere
rispettati alcuni criteri. Innanzi tutto i soggetti promotori delle gare
debbono fare riferimento ad autorità scientifiche significative, quali
ad esempio Università, Accademie, Istituti di alta ricerca,
organizzazioni professionali, per garantire la credibilità scientifica e
la valenza culturale delle azioni intraprese e la conseguente validità
dei risultati. Inoltre ai promotori è richiesta capacità operativa e
capillarità di presenza sul territorio, associate ad esperienze già
realizzate, nazionali o internazionali, per assicurare l'affidabilità
dell'organizzazione e la significatività della gara. Deve essere
accertato il rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione,
nella procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati
ottenuti, al fine di consentire pari opportunità di partecipazione ed
equità in tutte le fasi della gara.
Il Piano per l'anno scolastico in corso, così come i piani per i
prossimi anni, definito con apposito decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, conterrà un programma nazionale per le eccellenze che avrà
massima diffusione fra i soggetti interessati, le scuole, i docenti, gli
studenti ed i loro genitori.
Ogni anno i risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti saranno
resi pubblici per ogni istituzione scolastica, statale e paritaria,
attraverso l'Albo nazionale. Le informazioni contenute nell'Albo, previo
consenso degli interessati, saranno disponibili per le Università, le
Accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.
Una sfida per le scuole dell'autonomia
Nell'ambito della propria autonomia, le scuole possono influire
significativamente sulla progressione formativa degli studenti. Il
raggiungimento di risultati elevati può essere un fattore che qualifica
il Piano dell'offerta formativa (articolo 1, comma 4) e un antidoto
rispetto ai rischi del non miglioramento dei livelli di apprendimento.
E' indispensabile che le istituzioni scolastiche coinvolgano,
progressivamente, tutti i propri studenti (art. 3 comma 1).
Occorre aiutare gli studenti a riconoscere 'autentici livelli di
conoscenza e di competenza ' (art. 3 comma 1). Le eccellenze scolastiche
debbono coniugarsi ed affiancarsi alle eccellenze professionali; il
mondo della scuola si basa sull'autonomia didattica dei docenti, ma non
è un mondo chiuso perchè è comunque chiamato a confrontarsi
continuamente. La promozione dell'eccellenza mira a "saldare i rapporti
tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche",
attraverso "situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della
scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti
tecnico-professionali di settore" (art. 1, comma 5).
Secondo le linee di sviluppo illustrate, ogni scuola è chiamata ad
investire sempre maggiori energie per offrire percorsi di studio di
elevata qualità e per dare adeguati riconoscimenti agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado che raggiungono i migliori risultati
nelle diverse discipline, nelle aree pluridisciplinari e nei settori
avanzati di carattere tecnico, professionale ed artistico.
Nello stesso quadro d'azione si debbono rafforzare i rapporti tra il
mondo della scuola e le comunità scientifiche e accademiche per
sostenere ed ampliare le opportunità di sviluppo dell'eccellenza, un
traguardo che può essere pienamente raggiunto se sono ulteriormente
potenziate e favorite occasioni di dialogo e di cooperazione tra docenti
della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti
tecnico-professionali di settore.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere al meglio, presso
gli studenti, le varie manifestazioni che preludono a significativi
percorsi di istruzione; debbono agevolare l'attiva partecipazione dei
docenti a tali iniziative di eccellenza, favorendo e valorizzando a
pieno titolo la loro collaborazione con i soggetti organizzatori, in
fase di progettazione scientifica, coordinamento, realizzazione,
supporto; i Collegi dei docenti, inoltre, possono predisporre adeguate
attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati,
mettendoli in grado di confrontarsi con gli studenti di altre realtà
scolastiche, nazionali e internazionali.
Ogni scuola quindi deve inserire nelle proprie linee strategiche
un'azione per la promozione delle eccellenze, favorendo la
partecipazione, motivando i docenti, dandone visibilità e valorizzazione
nell'intera comunità scolastica, cogliendo le opportunità esistenti.
(1) Decreto legislativo concernente "Definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2 -comma 1, lettera a) e
comma 2, lettera a) - della legge 11 gennaio 2007, n. 1." e Decreto
legislativo concernente "Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a),
b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe COSENTINO
Allegati
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Avviso 28 dicembre 2007
Oggetto: Valorizzazione delle Eccellenze Sempre in via
sperimentale, per il corrente anno è stata emanata un’ulteriore
direttiva, la n. 86 del 18 ottobre 2007, al fine di assegnare un
incentivo anche agli studenti del triennio finale dei corsi di
istruzione secondaria superiore, delle scuole statali e paritarie, che
hanno conseguito risultati di alto rilievo nell’ambito di olimpiadi,
certami, gare nazionali o internazionali relative alle diverse
discipline di studio svoltesi nell’anno scolastico 2006/2007 e comunque
entro il 31 dicembre 2007.
Il compito di effettuare un monitoraggio per individuare le tipologie di
eccellenza conseguite dagli studenti del predetto corso di studi è stato
affidato all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
di Firenze, la quale provvede altresì ad istituire ed aggiornare
l’apposito Albo nazionale.
IL DIRIGENTE
Michele Jaccarino
Direttiva 18 ottobre 2007, n. 86
Il Ministro della Pubblica Istruzione VISTA la legge 28 marzo 2003, n.
53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e
le successive modificazioni;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 1, lettera d);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della
predetta legge del 11 gennaio 2007, n. 1, il Governo è delegato ad
adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare
l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei
percorsi di istruzione";
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 65 del 26 luglio 2007, con la quale:
-) si stabilisce di includere in un apposito Albo Nazionale per la
valorizzazione delle eccellenze gli studenti che abbiano svolto gli
Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 ottenendo il punteggio
massimo con lode e degli studenti vincitori di competizioni scolastiche
di livello particolarmente elevato, in particolare olimpiadi nelle varie
discipline di studio e competizioni nazionali; -) si assegna un buono
agli studenti che abbiano superato gli Esami di Stato nell’anno
scolastico 2006/07 con il massimo punteggio e l’attribuzione della lode;
RITENUTO di dover procedere ad individuare altre tipologie di eccellenze
conseguite dagli studenti durante il loro percorso di istruzione, al
fine di corrispondere, nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste per il corrente anno, forme di incentivo destinate agli
studenti frequentanti il triennio finale dei corsi di istruzione
secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, attraverso il
riconoscimento sia di elevate prestazioni individuali, sia di risultati
raggiunti da gruppi di studenti, qualora siano richieste particolari
forme di collaborazione; EMANA
la seguente direttiva
Articolo 1 In attesa che vengano definite, con l'apposito
decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della
legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure
finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze
ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, per
quanto attiene ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2006/07 o
comunque non oltre il 31 dicembre 2007, in aggiunta agli alunni già
individuati nella Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007, vengono premiati
con un incentivo ed inclusi nell’Albo Nazionale per la valorizzazione
delle eccellenze, di cui alla stessa Direttiva, gli studenti che abbiano
ottenuto risultati di alto livello in percorsi di elevata valenza
scientifica e formativa, secondo i criteri e le modalità specificate
nella presente Direttiva. Articolo 2 La
presente iniziativa viene assunta a titolo sperimentale relativamente
all’anno scolastico 2006/2007, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007,
ed i risultati della prima attuazione di quanto previsto dalla citata
legge n. 1/2007 sulla valorizzazione delle eccellenze costituirà una
valida base di riferimento per la migliore attuazione del decreto
legislativo che la stessa legge prevede per incentivare l'eccellenza
degli studenti nei percorsi di istruzione. Articolo
3 Al fine di riconoscere e di valorizzare autentici livelli di
eccellenza e di competenza, l’individuazione degli studenti da includere
nel sopradetto Albo Nazionale, in aggiunta a coloro che abbiano
conseguito la lode della Commissione negli Esami di Stato, sarà basata
sui risultati ottenuti mediante procedure di confronto e di
competizione, nell’ambito di iniziative che prevedano la comparazione
tra alunni provenienti da una pluralità di scuole, quali olimpiadi,
certamina, gare nazionali o internazionali riconosciute, relative alle
varie discipline di studio.
Le iniziative atte al riconoscimento delle eccellenze sono individuate
tra le seguenti:
- premi o concorsi o manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione scolastica o da istituzioni scolastiche, che
abbiano livello e rilevanza rispettivamente provinciale, regionale,
nazionale o internazionale;
- iniziative riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione ed
oggetto di specifici accordi o protocolli d’intesa, organizzate da
soggetti od organismi, di natura pubblica o privata, di provata
autorevolezza scientifica, quali università, accademie, istituti di
ricerca avanzata, associazioni scientifiche o professionali, che
assicurino un elevato grado di credibilità e di validità
metodologica nelle valutazioni e nei risultati finali.
Articolo 4 Per quanto attiene alle eccellenze
conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni vengono
rilasciate, a richiesta dei diretti interessati, anche in collaborazione
con i soggetti accreditati, da:
- le Istituzioni Scolastiche, a cura del Dirigente, per i
risultati ottenuti in manifestazioni organizzate a livello di
Istituto e riconosciute quali iniziative atte all’individuazione
delle eccellenze;
- gli Uffici Scolastici Provinciali, a cura del Dirigente, per la
certificazione delle eccellenze ottenute in ambito provinciale a
vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da
soggetti esterni accreditati;
- gli Uffici Scolastici Regionali, a cura del Direttore Generale,
per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito regionale
a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da
soggetti esterni accreditati;
- il Ministero, per la certificazione relativa ai risultati di
competizioni a livello nazionale ed internazionale e come
validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni
accreditati.
Le istituzioni scolastiche, a cura del Dirigente, provvedono ad
iscrivere nell’apposito registro dell’Istituto contenente i dati
relativi alle eccellenze, in aggiunta agli studenti che superino gli
Esami di Stato conseguendo la lode, anche quegli studenti che ottengano
un risultato di eccellenza, certificato come sopra esposto, procedendo
altresì alla contestuale affissione all’albo.
Articolo 5 Gli studenti inclusi nell’Albo Nazionale a seguito di
risultati di alto livello nei percorsi d’eccellenza, di cui agli
articoli 3 e 4, beneficiano di un premio assegnato dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
I criteri di assegnazione per le singole tipologie di percorsi
d’eccellenza e l’ammontare degli importi di tali premi di studio saranno
determinati con successivo provvedimento.
Il premio può essere incrementato come eventuale riconoscimento di
risultati rilevanti ottenuti in competizioni di livello internazionale.
I premi ottenuti a diverso titolo attraverso differenti percorsi
d’eccellenza, o in seguito al punteggio con lode conseguito negli Esami
di Stato, sono tra loro cumulabili, così come sono cumulabili con altre
eventuali borse di studio di varia natura, finanziate da soggetti
pubblici o privati. Articolo 6 La consegna dei
premi di studio agli alunni che hanno conseguito le eccellenze sarà
effettuata dal competente dirigente scolastico dell’Istituto
frequentato. Articolo 7 La presente direttiva
è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni
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