Direttiva Ministeriale 1 dicembre
2003, n. 90
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165
e, in particolare, l'articolo 4 che fa obbligo all'organo di indirizzo
politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo
generali che individuano obiettivi, priorità, piani e programmi;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, relativo al riordino delle Amministrazioni
dello Stato, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del presidente della repubblica 11 agosto 2003,
n.319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
scuola per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 24
luglio 2003;
VISTO l'articolo 66 del citato CCNL che conferma il principio
dell'accreditamento degli Enti e delle Agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del
riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di
formazione;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;
VISTO il Contratto Integrativo Nazionale per il personale
dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;
VISTA la direttiva n. 305 del 1 luglio 1996, successivamente
modificata con direttiva n. 156 del 26 marzo 1998, relativa alla
procedura di autorizzazione dei corsi di aggiornamento gestiti da
Associazioni ed Enti;
VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 ,
concernente le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle
Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a
comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di
formazione;
VISTO la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla
gestione per l'anno 2003 - prot.n./ 231 MR del 14 gennaio 2003, che
indica come obiettivo la realizzazione di un disegno di modernizzazione
che dovrà essere garantito attraverso l'apprestamento di investimenti
nella professionalizzazione dei docenti, nell'innovazione didattica e
nella definizione di processi formativi di alta qualità;
CONSIDERATA l'opportunità di rendere le procedure per
l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale
della scuola, per il riconoscimento di qualificazione delle Associazioni
professionali e delle Associazioni disciplinari e per il riconoscimento
delle singole iniziative di formazione, più snelle e funzionali rispetto
ai tempi e alle modalità di definizione del Piano dell'Offerta Formativa
delle istituzioni scolastiche;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 66
comma 3 del CCNL del comparto scuola per gli anni 2002-2005;
E M A N A
la seguente direttiva
Articolo 1
(Finalità)
- La presente direttiva individua le modalità di accreditamento dei
Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di
riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche, quali soggetti
qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di singoli
corsi di formazione.
- Sono considerati Soggetti di per sé qualificati per la formazione
del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e
interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e
gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea,
le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani.
- Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio
possono, in base all'articolo 66 comma quinto del CCNL del comparto
scuola, citato in premessa, proporsi come Soggetti che offrono
formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate
infrastrutture.
- I Ministeri che destinano iniziative e risorse alla formazione del
personale della scuola nella realizzazione dei propri fini
istituzionali sono esclusi dalla procedura di cui alla presente
direttiva. Le finalità delle iniziative di formazione del personale
della scuola promosse da altri Ministeri dovranno essere coerenti con
gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e
comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
Articolo 2
(Accreditamento dei Soggetti che offrono formazione)
- Sono legittimati a richiedere l'accreditamento al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i Soggetti le cui
finalità statutarie contemplino la formazione e la ricerca nel settore
o ambito disciplinare prevalente per il quale si chiede
l'accreditamento.
- L'accreditamento può essere richiesto da Soggetti le cui
iniziative di formazione, svolte anche secondo modalità di formazione
a distanza, siano rivolte al personale della scuola di almeno tre
Regioni.
- L'accreditamento dei Soggetti richiedenti presuppone la presenza
dei seguenti requisiti:
- inclusione - tra i fini istituzionali dell'Ente - della
formazione e della ricerca nel settore o ambito disciplinare
prevalente di interesse del Soggetto richiedente. Tale requisito si
intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di
secondo grado, la prevalenza degli Associati sia costituita da
Soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini
istituzionali;
- documentata realizzazione di attività formative per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
- documentata attività di ricerca e di innovazione metodologica
nel campo della formazione;
- documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione a distanza;
- capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
- autonoma struttura organizzativa e stabilità economica e
finanziaria;
- realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel
campo della formazione;
- professionalizzazione nell'ambito della formazione anche con
riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti
(protocolli di intesa con l'Amministrazione centrale e regionale,
accreditamenti per la formazione del personale del comparto scuola
ricevuti a livello regionale, collaborazioni documentate e continue
con le istituzioni scolastiche);
- documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione
dell'impatto delle azioni formative;
- documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei
processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
- disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
valutazione delle azioni di formazione.
- L'accreditamento dei Soggetti richiedenti che intendono effettuare
attività formative nel settore del disagio giovanile presuppone la
presenza dei seguenti requisiti:
- prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria
(handicap, minori in difficoltà, dipendenti da sostanze d'abuso,
disturbi dell'alimentazione, ecc.) tra le finalità istituzionali del
soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora,
nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la maggioranza
degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la
prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria tra
le proprie finalità istituzionali;
- inclusione della formazione tra i fini istituzionali del
soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora,
nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza
degli associati sia costituita da soggetti che garantiscono la
formazione tra i propri fini istituzionali;
- possesso delle autorizzazioni al funzionamento previste dalle
normative vigenti e/o iscrizioni agli albi regionali attinenti per
le attività socio-assistenziali e iscrizioni agli albi regionali
attinenti per le attività socio- assistenziali e socio-sanitarie di
cui alla precedente lettera a);
- documentata attività di ricerca e valutazione dei risultati che
comprovi l'efficacia delle metodologie impiegate per le attività
socio-assistenziali e/o socio-sanitarie di cui alla precedente
lettera a);
- accreditamento, almeno in una Regione o Provincia autonoma, per
lo svolgimento di attività di formazione professionale che attesti
l'adeguatezza, anche strutturale, delle aule e il possesso delle
necessarie attrezzature informatiche e multimediali;
- documentata disponibilità di figure professionali qualificate
nelle materie oggetto della formazione;
- documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione di
impatto delle azioni formative;
- i requisiti previsti alla lettera c), d), e), f) e g) si
intendono rispettati qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di
secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da
soggetti che ne garantiscono il possesso;
- condizioni di autonomia organizzativa e stabilità economica e
finanziaria;
- disponibilità incondizionata a consentire il monitoraggio,
l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.
Articolo 3
(Qualificazione di Associazioni professionali e disciplinari)
- Le Associazioni professionali del personale della scuola e le
Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono
richiedere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di essere riconosciute come Soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola.
- I requisiti per tale riconoscimento sono:
- documentate attività formative rivolte al personale della
scuola;
- adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da
consentire interventi di livello almeno interregionale;
- capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
- documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione a distanza;
- attività di ricerca condotta in relazione allo sviluppo dei
profili professionali del personale della scuola;
- documentata attività di comunicazione professionale svolta
(convegni, mostre, pubblicazioni, news letter, ecc);
- disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
valutazione delle azioni di formazione.
- I Soggetti qualificati sono chiamati a collaborare con le
istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, al fine di
promuovere l'innovazione di modelli di formazione in servizio, con una
ricaduta positiva sul ruolo del personale della scuola e sui modelli
organizzativi e gestionali presenti nelle diverse realtà scolastiche.
Articolo 4
(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)
- Le richieste di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione
per il personale della scuola o di riconoscimento delle Associazioni
professionali e/o disciplinari come Soggetti qualificati devono essere
presentate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Direzione Generale per il personale della scuola - entro il
30 settembre di ogni anno.
- All'atto della domanda il Soggetto richiedente dichiara il
possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 della
presente direttiva, allega lo statuto e l'atto costitutivo, documenta
lo svolgimento delle iniziative di formazione di interesse generale
rivolte al personale della scuola e presenta un piano di formazione di
interesse generale da realizzare nei successivi dodici mesi. Le
iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai
seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di
svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza
scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie
usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta
realizzazione delle attività. Le iniziative da realizzare dovranno
essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi, programma di
massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si
intendono utilizzare. Nell'istanza il Soggetto dovrà, altresì,
indicare quali competenze possiede in relazione all'ambito nel quale
opera prevalentemente.
- Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate
carenze nella documentazione presentata, la Direzione Generale per il
personale della scuola contatterà l'ente per chiederne l'integrazione.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale,
di cui al successivo articolo 7, esprime il parere di ammissibilità (o
meno) del Soggetto in base alla verifica della completezza della
documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati
all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva e alla
qualità delle iniziative documentate.
- Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale la
Direzione Generale per il personale della scuola predispone - con
riferimento alle iniziative previste dai piani di attività e
avvalendosi prevalentemente di dirigenti tecnici - specifici
interventi di analisi e di verifica volti ad accertare l'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di
formazione svolte dal Soggetto richiedente. Il Direttore Generale del
Personale della Scuola, tenuto conto del parere obbligatorio non
vincolante del citato Comitato tecnico nazionale e degli esiti degli
interventi di analisi e di verifica , includerà o non includerà il
Soggetto nell'elenco di quelli accreditati o di quelli qualificati.
- Le iniziative formative promosse dai Soggetti accreditati o
qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della
domanda; le predette iniziative danno diritto all'esonero dal servizio
del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
- Qualora gli interventi di analisi e di verifica diano esito
negativo l'Amministrazione comunica i risultati di detti accertamenti
al Soggetto richiedente. L'ente può presentare le proprie documentate
controdeduzioni entro sessanta giorni e , comunque, non oltre il 30
giugno di ogni anno.
- Nel caso in cui la procedura di accreditamento o qualificazione
non si concluda positivamente entro il 31 agosto di ogni anno, il
Soggetto richiedente potrà ripresentare la domanda entro i termini
stabiliti dalla presente direttiva.
Articolo 5
(Presentazione di richieste di riconoscimento corsi)
- I Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola
possono presentare richiesta di riconoscimento di singoli corsi di
formazione destinati al personale della scuola.
- Le domande di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire
entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio, in quanto
funzionale allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla
pubblicazione dei corsi riconosciuti alla data del 1°settembre di ogni
anno scolastico successivo alla domanda.
- Le richieste devono riferirsi ad attività di formazione a
carattere nazionale o regionale. Nel primo caso vanno inoltrate al
MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola, nel secondo
all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
- Le richieste devono essere corredate da un progetto di formazione
destinato al personale della scuola nel quale siano indicati:
- il tema;
- le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
- il programma dei lavori;
- il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
- i nominativi dei relatori;
- i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con
l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
- la data e la sede di svolgimento del corso.
- I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione devono allegare
lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risultino tra le finalità
del Soggetto la formazione e la ricerca nel settore o ambito
disciplinare prevalente. Le eventuali modifiche statutarie devono
risultare da atto pubblico. Per questa documentazione il Soggetto
richiedente può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli
atti dell'Amministrazione centrale o regionale, purché si precisino
gli estremi della presentazione e sempre che questa risalga a non
oltre i due anni precedenti alla domanda.
- I Soggetti che intendano presentare richieste di rinnovo di
riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non
sono tenute a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova
richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale che
riporti gli estremi della precedente autorizzazione o del
riconoscimento ottenuto in base alla direttiva vigente pro tempore e
che attesti la permanenza dei requisiti di legittimazione per il
riconoscimento del corso.
Articolo 6
(Informazione e monitoraggio sui Soggetti accreditati o qualificati o
proponenti singoli corsi di formazione)
- Gli elenchi dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni
qualificate sono pubblici e inseriti nel sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre che essere
disponibili presso gli Uffici scolastici regionali. L'elenco dei
Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate indicano,
altresì, l'ambito di formazione prevalente, al fine di orientare il
personale della scuola nella scelta delle iniziative di formazione. Il
Ministero si impegna a dare diffusione alle iniziative di formazione
promosse dai Soggetti accreditati o qualificati. A tal fine si
pubblicherà l'elenco delle iniziative di formazione proposte dai
Soggetti accreditati o qualificati in tempi utili all'adozione del
Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento previsto
dall'art.65 del CCNL, citato in premessa.
- Analogamente verrà reso pubblico l'elenco dei corsi riconosciuti.
- I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente
sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il
mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di
formazione. I Consorzi o Associazioni di secondo grado sono tenuti a
comunicare alla Direzione Generale del Personale della Scuola i
Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della
domanda.
- La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli
interventi formativi comportano notifica all'Ente dei risultati del
monitoraggio e della verifica e, salvo documentata presentazione di
controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento di cancellazione
dall'elenco dei Soggetti accreditati o da quello delle Associazioni
qualificate.
- I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano ai
Direttori degli Uffici scolastici regionali competenti per territorio,
sede di corso e programma dei lavori, in modo da consentire la
verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili
indicati all'articolo 5 della presente direttiva.
Articolo 7
(Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che
offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni
professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli
corsi)
- Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di
qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito
presso la Direzione Generale per il personale della scuola il Comitato
tecnico nazionale, composto da esperti nominati con decreto del
Ministro , con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla
verifica e alla valutazione delle caratteristiche che,dichiarate o
documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare
rispettivamente per l'accreditamento, per la qualificazione e per il
riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
- Il Comitato tecnico nazionale sarà composto da esperti esterni ed
interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e non comporterà oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto,
del trattamento di missione.
- I componenti del Comitato tecnico nazionale non dovranno avere
alcun rapporto con i Soggetti che parteciperanno alle procedure di
accreditamento o di qualificazione o di riconoscimento di singoli
corsi.
- Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani
periodici di monitoraggio e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Articolo 8
(Impugnative)
Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della
qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
- Fino alla data di registrazione della presente direttiva le
richieste di accreditamento o di qualificazione pervenute al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno esaminate
secondo le procedure definite dal D.M. 10 luglio 2000, n. 177, citato
in premessa.
- Analogamente, le richieste di autorizzazione di singoli corsi di
formazione saranno istruite secondo le procedure previste dalla
Direttiva n. 305/96 e successiva modifica.
- Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine di presentazione delle
richieste di riconoscimento corsi è prorogato al 31 maggio 2004.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente direttiva sarà
trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il
tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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