Direttiva Ministeriale 19 luglio 1999, n. 180

"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO l'articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza le istituzioni scolastiche a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, con le modalità previste dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 che potranno all'uopo essere modificate ed integrate;

VISTO l'art.1, comma 8, ultimo periodo, della citata legge 20 gennaio 1999 n. 9, con il quale, per la realizzazione della suddetta sperimentazione didattica ed organizzativa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata dell'importo di £ 174,285 miliardi per l'anno 1998, di £ 149,823 miliardi per l'anno 1999;

VISTO il D.M. 251 del 29 maggio 1998, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;

VISTO il D.M. 179 del 19.7.1999 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29 maggio 1998;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

TENUTO conto che l'articolo 4 della citata legge n.440/1997 fissa la dotazione del fondo in lire 345 miliardi a decorrere dall'anno 1999;

CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere reimpiegate nell'esercizio successivo per il disposto dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge n.440/97;

PRESO atto che i tempi di approvazione della citata legge n. 9/1999 non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1998 la predetta somma di £ 174,285 miliardi, per cui sono disponibili complessivamente, per l'anno 1999, lire 669,108 miliardi da destinare agli interventi indicati dalla legge;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare un'unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 5 maggio 1999;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 12 maggio 1999;

E M A N A

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1999, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

 

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

  1. La realizzazione del programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di organizzazione anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia dell'inserimento nel mondo del lavoro; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media. Saranno, inoltre, poste in essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite a tutte le componenti della scuola, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

  2. Gli interventi perequativi finalizzati anche ad integrare gli organici provinciali del personale;

  3. Le iniziative per la formazione post-secondaria non universitaria e per la copertura della quota nazionale inerente ai progetti cofinanziati con i fondi strutturali dell'Unione Europea;

  4. Lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti;

  5. Gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

2. Specificazione degli interventi

3. Progetti riferiti al piano dell'offerta formativa di cui al punto 2.

I progetti contenenti i piani dell'offerta formativa, che comportano oneri riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate ai sensi del citato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le attività da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa l'eventuale remunerazione per l'attività progettuale.

I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo finanziamento.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile per l'anno 1999, come sopra quantificata in lire 669,108 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):

a) lire 535,108 miliardi per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione indicato al punto 1) - di cui lire 324,108 miliardi riferiti allo specifico finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 20 gennaio 1999, n.9 - e delle iniziative di formazione ed aggiornamento indicate sub lettera a). A queste ultime attività vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 120 miliardi nell'ambito del predetto importo complessivo di lire 535,108 miliardi.

b) lire 66 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera b);

c) lire 35 miliardi per le iniziative di formazione post-secondaria non universitaria e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera c);

d) lire 15 miliardi per lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera d);

e) lire 18 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della legge n.440/1997, ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi a norma del già menzionato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (sub lettera e).

I finanziamenti destinati ai progetti contenenti il piano dell'offerta formativa di cui al primo periodo del punto 3) saranno imputati allo specifico capitolo di bilancio rinveniente nei competenti centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri di responsabilità presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

5. Modalità della gestione delle somme.

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti contenenti il piano dell'offerta formativa di cui al punto 3), dopo aver dedotto la somma di lire 105 miliardi, da destinare alla promozione dell'insegnamento delle lingue comunitarie, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire 65 miliardi per le iniziative di cui al punto 1, 3 periodo, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 60% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10% sarà assegnato ai Provveditorati agli studi per azioni perequative e di supporto.

Nella gestione delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le finalità di cui ai punti c) e d) si applicano, nel caso di interventi integrati con la formazione professionale regionale, le istruzioni amministrativo-contabili in materia di interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi.

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione del più volte citato programma nazionale di sperimentazione, saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Monitoraggio e valutazione degli interventi.

All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n.440/1997, si provvederà mediante i Nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi ai sensi del D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, gli IRRSAE, il CEDE, la BDP, nonché mediante gli ispettori tecnici.



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