Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto Nota 10 maggio 2007
Prot. AOOUFGAB n.7664/FR Oggetto: Procedimenti penali -
Amministrazione P.I. individuata quale parte offesa. Costituzione di
parte civile ex art. 1, comma 4, L. 3 gennaio 1991, n. 3. Richiesta di
autorizzazione - Competenza Amministrazione centrale Si
trasmette, per ogni opportuna informativa, l'unita direttiva prot. n.
5393/FR del 22 marzo ultimo scorso con cui sono state dettate istruzioni
circa la procedura da adottarsi in materia di richiesta di
autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali risultino
coinvolti personale della scuola, alunni, genitori e/o parenti di questi
ultimi.
Per ovvie ragioni di uniformità di indirizzo le indicate precisazioni
debbono intendersi estese anche al personale amministrativo del comparto
Ministero.
La precedente direttiva e la presente integrazione saranno pubblicate
sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET dell'Amministrazione.
D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti
Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto Direttiva 22 marzo 2007
Prot. n. 5393/FR Oggetto: Atti di violenza nelle
scuole. Azioni da intraprendere e aspetti procedurali Il
Ministro della pubblica istruzione ha più volte espresso la propria
ferma volontà di contrastare con ogni mezzo e in ogni sede ogni atto di
violenza che dovesse verificarsi nelle istituzioni scolastiche, siano
gli stessi ascrivibili a docenti, ad alunni o a genitori e parenti di
questi ultimi.
In particolare, essendo in tali evenienze lo Stato qualificabile come
parte offesa, si rende necessario chiedere alle sedi dell’Avvocatura
dello Stato territorialmente competenti la costituzione di parte civile
da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Poiché in alcuni casi si sono evidenziate incertezze da parte degli
uffici periferici di questa amministrazione sulla procedura da seguire
si rende opportuno fornire precisazioni al riguardo.
Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono che la costituzione
di parte civile deve essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
La relativa richiesta è peraltro competenza esclusiva
dell’Amministrazione centrale e non può essere avanzata dai titolari
degli organi periferici.
Ciò comporta che ogni evento cui si ricolleghi l’attivazione della
specifica procedura deve essere tempestivamente portato a conoscenza di
questo Gabinetto, adeguatamente istruito con l’acquisizione, anche
mediante immediato accertamento ispettivo, di ogni utile elemento di
fatto e di diritto che connota la singola fattispecie.
Con l’occasione si ricorda che, come già si è avuto modo di esporre in
un recente incontro con i Direttori Generali Regionali, gli episodi che
configurano ipotesi penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di
accertamenti ispettivi come sopra rilevato, dovranno anche costituire
oggetto di immediata informativa sia alla Procure della Repubblica che
alle Procure regionali della Corte dei Conti.
Le SS.LL. sono pregate di attenersi con il massimo scrupolo agli
indirizzi di cui alla presente nota.
D'ORDINE DEL INISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti
CM 72/06 (Procedimenti e Sanzioni
disciplinari) |