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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Risposta quesiti del 09/01/1998, prot. 47/A1

Avviamento alla pratica sportiva art. 308 - D.L. 297/94

Da parte di più Uffici Scolastici Provinciali, sono state sottoposte all'attenzione di questo Ispettorato alcune problematiche relative alle nomine sulle ore eccedenti di attività sportiva e alla consulenza nel Circoli Didattici.
Al fine di consentire una situazione omogenea sul territorio nazionale, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

1 - I docenti di sostegno, di ruolo nell'area psico-motoria (Educazione Fisica), possono effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di appartenenza, anche in scuole diverse da quella di titolarità.
2 - I docenti di sostegno, area psico-motoria (Educazione Fisica) supplenti annuali con incarico del Provveditore e i docenti di Educazione Fisica, supplenti annuali (con Incarico del Provveditore) possono effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di appartenenza, solo nella scuola di servizio.
3 - Il docente di ruolo di Educazione Fisica, titolare di cattedra, composta da 13 ore curriculari più 5 ore di consulenza (o Gruppo Sportivo) a completamento, può effettuare ulteriori 6 ore eccedenti, per la pratica sportiva, retribuite.
4 - Il docente di ruolo presso una Scuola Secondaria di 2° grado, utilizzato per il corrente anno scolastico sti un progetto da realizzare nella Scuola Elementare per 18 ore settimanali, in applicazione della C.M n° 67 del 9-2-96, può effettuare 6 ore eccedenti di Gruppo Sportivo presso la propria sede di titolarità, considerata la disponibilità del docente e a fronte della delibera dei competenti Organi Collegiali.
5 - Per la consulenza nei Circoli Didattici, i Direttori non possono accedere direttamente al fondi del capitolo n° 1053 per retribuire i docenti.
6 - Un supplente temporaneo di Educazione Fisica può effettuare le ore eccedenti di Gruppo Sportivo a condizione che:
a) al momento della nomina, sia stato già deliberato lo svolgimento dell'attività sportiva dai competenti Organi Collegiali;
b) sia stata accertata la disponibilità dei fondi;
c) sia stata presentata, dal supplente temporaneo al Capo d'Istituto, una dichiarazione scritta di disponibilità.
7 - Un docente di sostegno, diplomato I.S.E.F., in caso di indisponibilità del docente di Educazione Fisica, non può essere nominato per le sei ore di Gruppo Sportivo, a meno che, come detto al punto 2, non sia di ruolo nell'area psico-motoria.


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