Risposta
quesiti del 09/01/1998, prot. 47/A1
Avviamento alla
pratica sportiva art. 308 - D.L. 297/94
Da parte di più
Uffici Scolastici Provinciali, sono state sottoposte all'attenzione di
questo Ispettorato alcune problematiche relative alle nomine sulle ore
eccedenti di attività sportiva e alla consulenza nel Circoli
Didattici.
Al fine di consentire una situazione omogenea sul territorio
nazionale, si forniscono di seguito alcune indicazioni.
1 - I docenti di
sostegno, di ruolo nell'area psico-motoria (Educazione Fisica),
possono effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di
appartenenza, anche in scuole diverse da quella di titolarità.
2 - I docenti di sostegno, area psico-motoria (Educazione Fisica)
supplenti annuali con incarico del Provveditore e i docenti di
Educazione Fisica, supplenti annuali (con Incarico del Provveditore) possono
effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di
appartenenza, solo nella scuola di servizio.
3 - Il docente di ruolo di Educazione Fisica, titolare di cattedra,
composta da 13 ore curriculari più 5 ore di consulenza (o Gruppo
Sportivo) a completamento, può effettuare ulteriori 6 ore
eccedenti, per la pratica sportiva, retribuite.
4 - Il docente di ruolo presso una Scuola Secondaria di 2° grado,
utilizzato per il corrente anno scolastico sti un progetto da
realizzare nella Scuola Elementare per 18 ore settimanali, in
applicazione della C.M n° 67 del 9-2-96, può effettuare 6 ore
eccedenti di Gruppo Sportivo presso la propria sede di titolarità,
considerata la disponibilità del docente e a fronte della delibera
dei competenti Organi Collegiali.
5 - Per la consulenza nei Circoli Didattici, i Direttori non
possono accedere direttamente al fondi del capitolo n° 1053 per
retribuire i docenti.
6 - Un supplente temporaneo di Educazione Fisica può effettuare le
ore eccedenti di Gruppo Sportivo a condizione che:
a) al momento della nomina, sia stato già deliberato lo svolgimento
dell'attività sportiva dai competenti Organi Collegiali;
b) sia stata accertata la disponibilità dei fondi;
c) sia stata presentata, dal supplente temporaneo al Capo d'Istituto,
una dichiarazione scritta di disponibilità.
7 - Un docente di sostegno, diplomato I.S.E.F., in caso di
indisponibilità del docente di Educazione Fisica, non può essere
nominato per le sei ore di Gruppo Sportivo, a meno che, come detto al
punto 2, non sia di ruolo nell'area psico-motoria.
|