C.M. 19 aprile 1999, n. 106. prot.
n. 1793/A1
Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, N°297.
Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e
Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della
C.M.3.12.1964 n° 438, della C.M. 23.1.1980, n°22, della C.M. 5.3.1985,
n° 79 e 30.3.1998 n. 158
Sono state rappresentate a questo Ministero alcune
difficoltà di attuazione della C.M. n. 158 (prot. n. 1057/B1 del
30.3.1998) e sono pervenuti molti quesiti e proposte di modifica.
Ritenuto importante, nell'emanazione delle norme, il confronto con gli
operatori destinati ad applicarle si ritiene di dover emanare la
presente circolare in cui i problemi evidenziati trovano una specifica
risposta.
Premessa
L'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che
ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e
tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e,
insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e
locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore
dell'Educazione Fisica e Sportiva.
Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e del D.P.R.
567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione
degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e
tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di
crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro
permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono
che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione
fisica e sportiva.
Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e
burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97
si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed
intermedi e gli standard formativi, saranno dati ed uguali per tutti,
onde consentire l'unità nazionale del sistema.
Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola
sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve
considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si
candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del
territorio.
L'opportunità di una accentuata valorizzazione dell'insegnamento della
educazione motoria, fisica e sportiva, anche attraverso piani
straordinari d'intervento, il riconoscimento del suo determinante ruolo
educativo nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, come pure
le innovazioni introdotte dall'inserimento a pieno titolo
dell'educazione fisica negli esami di stato conclusivi dell'istruzione
secondaria di II grado previsto dal Regolamento pubblicato dalla G.U.
del 13.9.1998 e dal protocollo di intesa tra il Ministero della P.I. ed
il C.O.N.I.del 12.3.1997, promuovono il Coordinatore per l'Educazione
Fisica e Sportiva tra le figure operative maggiormente impegnate nel
sostegno della autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
Il D.M. n. 114 del 9.3.1998 ha inoltre innovato, in via sperimentale
l'assetto organizzativo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e
Sportiva costituendolo come nucleo centrale di un più vasto
coordinamento e di una più organica gestione delle attività per gli
studenti. Da tale nuova configurazione nasce la necessità di un
maggiore e sistematico collegamento della funzione dei Coordinatori per
l'Educazione Fisica e Sportiva con i nuclei per l'autonomia scolastica e
con le figure professionali presenti nei settori dell'educazione alla
salute, ambientale, per la lotta contro la dispersione scolastica ecc..
Un ulteriore rinnovato impegno è richiesto agli insegnanti delle
attività motorie, fisiche e sportive (che dovranno essere finalizzate
alla partecipazione della totalità degli alunni) per l'incremento del
successo scolastico, per l'introduzione nella loro attività di criteri
di visibilità ed affidabilità, per la ottimale responsabilizzazione
degli operatori, degli studenti e dei genitori, per la promozione delle
attività sportive per tutti, per l'intervento sul disagio giovanile,
per l'integrazione dei vari segmenti formativi, per il possibile nuovo
coinvolgimento di un insieme di proposte delle scuole che non si
limitino allo sport ma che siano tali da coinvolgere molti aspetti della
vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la
solidarietà, la protezione civile, l'educazione ambientale.
Tutto ciò, assieme alla funzione che l'educazione motoria, fisica e
sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, alla
necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da
svolgersi in comune con gli Enti Locali, alla riconosciuta finalità del
coinvolgimento del maggior numero dei giovani allo sport, al benessere
fisico e al gioco, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione
istituzionale della scuola, fa emergere l'urgenza di adeguare in modo
sempre più rispondente alle attuali esigenze la procedura per il
conferimento dell'incarico, i compiti e le funzione dei Coordinatori per
l'Educazione Fisica e Sportiva che tutte queste missioni debbono
organizzare, supportare e favorire.
A tal fine si trasmette la presente circolare che, nel rispetto dei
poteri discrezionali dei Provveditori agli Studi, mira ad assicurare una
efficace, uniforme e trasparente applicazione della norma per
l'individuazione del Coordinatore dell'Educazione Fisica .
L'incarico deve intendersi in ogni caso a tempo indeterminato, come già
chiarito dalla C.M. 23.1.1980 n°22 ed, ove la necessità di una nuova
individuazione non derivi dalla assenza di tale figura professionale ma
trovi la sua ragione nell'opportunità di
procedere ad una sostituzione, specie a seguito di avvicendamento del
dirigente periferico, il Provveditore agli Studi adotterà un
provvedimento adeguatamente motivato per l'avvio della nuova procedura
di affidamento dell'incarico.
Il dettato del D.L.vo 3 febbraio 1993, n°29 e la natura fiduciaria del
rapporto del Dirigente con il Coordinatore di Educazione Fisica e
Sportiva impone che l'Amministrazione Centrale non possa limitare
l'ambito della discrezionalità dei Provveditori agli Studi. In questa
prospettiva alcune precedenti disposizioni sono state modificate o
eliminate.
In relazione ai risultati derivanti dai lavori della Commissione
appositamente costituita, i Provveditori agli Studi, dunque, potranno
adottare provvedimento congruamente motivato di nomina anche nei
confronti di un iscritto in graduatoria non in possesso del punteggio
più alto ma, ad esempio, con particolare attitudine all'incarico, tale
da farne diretto e stretto collaboratore della funzione dirigenziale.
Ambito di applicazione
I Provveditori agli Studi, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art.
307 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ex art. 9 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88), si atterranno alle indicazioni
procedurali di cui alla presente circolare.
Avviso di disponibilità
Il Provveditore, oltre a disporre la pubblicazione nell'albo
dell'ufficio scolastico provinciale e di ciascun distretto scolastico di
apposito avviso di disponibilità dell'incarico di Coordinatore per
l'Educazione Fisica e Sportiva, ne curerà una diffusione capillare con
apposita circolare in modo che ciascun insegnante ne abbia conoscenza
nei termini previsti. Detto atto dovrà contenere la determinazione del
termine per la presentazione delle domande che non potrà essere
inferiore a trenta giorni dalla data di affissione all'albo del predetto
avviso.
Domanda
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli
aventi titolo dovrà essere inviata, unitamente ad una proposta
progettuale, entro la data prevista, al competente ufficio, pena
l'esclusione, con allegata la documentazione dei requisiti previsti per
l'ammissione nonché dei titoli posseduti e dichiarati. Possono
presentare tale domanda i docenti di Educazione Fisica ed i Capi di
istituto in servizio nella provincia, con almeno 5 anni di ruolo,
(compreso quello nel quale viene posto a disposizione l'incarico) con
nomina a tempo indeterminato.
Titoli
I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di
selezione, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata
alla presente circolare; i titoli di servizio valutabili nei limiti
previsti dalla tabella, devono essere relativi agli ultimi dieci anni
(compreso quello in corso al momento di svolgimento della procedura
stessa).
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla
nomina in ruolo, ancorché riconosciuti validi ai fini della carriera,
nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto
dell'applicazione di disposizioni legislative.
Commissione
Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei
titoli e la predisposizione della graduatoria di merito, il Provveditore
nomina un'apposita Commissione, con la seguente composizione:
- Provveditore o un suo delegato, che assume la presidenza;
- due membri designati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e
Sportiva, di cui uno ispettore tecnico;
- un Capo di Istituto;
- un docente di educazione fisica con nomina a tempo indeterminato.
La Commissione, previa valutazione dei titoli, compila una scheda
specifica per ciascun aspirante al conferimento dell'incarico di
Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva e formula una
graduatoria di merito.
Conferimento dell'incarico
Il Provveditore agli studi, vista la graduatoria predisposta dalla
Commissione, tenuto conto della proposta progettuale del candidato in
relazione allo svolgimento dei compiti e delle nuove responsabilità
attribuite ai Capi di Istituto, (per i quali non è stato previsto dalla
legge l'esonero) previo colloquio svolto dal candidato in presenza della
commissione suddetta, con motivato decreto, conferisce l'incarico di
Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva ad uno dei candidati
inseriti nella graduatoria di merito e ne dispone l'esonero
dall'insegnamento, ai sensi della vigente normativa, ove ne ricorrano le
condizioni. A tal fine si deve evidenziare il fatto che la scelta di
personale per il quale sia prevista la possibilità di esonero dal
servizio d'istituto potrebbe garantire una maggiore disponibilità di
tempo da adibire alle specifiche funzioni, rispetto ad altro tipo di
personale per il quale non sia prevista tale possibilità.
Limitatamente ai Capi d'Istituto, la presente disciplina deve intendersi
applicabile fino all'emanazione di specifiche disposizioni concernenti
la piena attuazione della dirigenza scolastica. Al riguardo il recente
C.C.N.L. prevede che entro il 30 marzo 2000 sarà avviata una apposita
sessione negoziale sulla nuova dirigenza scolastica.
Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa
sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i rapporti complessi che
includono finanziamenti e richieste di finanziamenti intercorrenti tra
Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti
promozionali, Società sportive, l'incarico di Coordinatore è
incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non retribuite presso
le suddette agenzie ed altre omologhe.
Trasmissione degli atti
Le SS.LL., dopo il termine dei lavori della Commissione ed il
conferimento dell'incarico, provvederanno ad una tempestiva trasmissione
al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione
fisica e sportiva, di copia del decreto di nomina.
Norme transitorie
Ad evitare, come è già successo, che le procedure di concorso già in
atto possano concludersi con l'applicazione di criteri e tabelle
superate, con nocumento del principio della buona amministrazione, si
invitano i Provveditori agli studi a sospendere i procedimenti non
ancora conclusi per rinnovare il necessario bando conformandolo alle
nuove disposizioni.
IL MINISTRO
Allegato 1
Tabella dei titoli
Titoli di servizio
1
|
Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e
grado punti 2 per anno di servizio (compreso quello in corso)
|
Max p.20 |
2
|
Utilizzazione negli uffici del Provveditorato agli
studi o del Ministero della Pubblica / 1 per utilizzazione annuale
(compreso quello in corso)punti 0,3 per frazione di utilizzazione
superiore a 29 giorni
|
Max p.4 |
3
|
Servizio di Capo di istituto o di collaboratore del
Capo di istituto (in aggiunta al punteggio previsto sub.1)
punti 0,5 per anno per il Capo d'istituto
punti 0,5 per anno per il collaboratore
|
Max p. 5 |
4
|
Direttore Tecnico o responsabile delle attività
sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub
1.)punti 0,2 per anno
Titoli relativi ad incarichi o a funzioni
|
Max p. 2 |
5
|
Capo delegazione di rappresentative sportive
studentesche nazionali ai campionati I.S.F. componente Commissione
tecnica di disciplina sportiva ai Campionati I.S.F.punti
1 per manifestazione
|
Max p.2 |
6
|
Membro di Commissioni nazionali o provinciali
costituite dal M.P.I. anche in applicazione del protocollo
M.P.I.-C.O.N.I. del 12.3.1997
Nazionali punti 0,3 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,2 per anno o frazione di anno
|
Max p.3 |
7
|
Membro di Commissioni nazionali, regionali o
provinciali costituite per l'organizzazione delle attività
sportive
Nazionali o Regionali punti 0,2 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,1 per anno o frazione di anno |
Max p.3 |
8
|
Organizzazione di manifestazioni sportive
studentesche nazionali, interregionali, regionali, dei Giochi
della Gioventù e dei Campionati Studenteschi (non cumulabili con
il punto 2)punti 0.50 per manifestazione
|
Max p.4 |
9
|
Docente delle attività sportive scolastiche (in
aggiunta al punteggio previsto sub 1.)punti 0,5 per anno
|
Max p.5 |
10
|
Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o
di Federazione sportiva nazionale, regionale, provinciale, di Enti
promozionali
punti 0,5 per anno
|
Max p.1 |
11
|
Membro di Commissione di concorso a cattedre e/o
abilitante per docenti di educazione fisica
punti 1 per concorso
|
Max p.2 |
12
|
Direttore o docente in corsi di
aggiornamento inerenti all'attività motoria fisica e sportiva,
l'orientamento la dispersione scolastica, le educazioni varie, le
problematiche giovanili organizzati dall'Amministrazione Centrale
o periferica del M.P.I., dall'Università o dall'I.R.R.S.A.E.
punti 0,5 per corso |
Max p. 4 |
13
|
Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica
presso I.S.E.F. o altra facoltà universitaria punti 0,5 per anno
|
Max p.2 |
14
|
Membro del Consiglio Sc. Distrettuale, Consiglio
Scolastico Provinciale, Nazionale della P.I., del Consiglio
Direttivo I.R.R.S.A.E.
punti 0,5 per anno
|
Max p.2 |
|
Assistente (esclusi i volontari) presso gli I.S.E.F.
o altra facoltà universitaria
punti 0,2 per anno |
Max p. 2 |
Titoli di studio e cultura
15
|
Diploma I.S.E.F. o Laurea utilizzata come titolo di
accesso da parte dei Capi d'Istituto
conseguito fino a punti 104 - p. 6
conseguito fino a punti 108 - p. 8
conseguito fino a punti 110 con lode - p. 10
|
Max p.10 |
16
|
Altre lauree
p.3 per laurea
|
Max p. 9 |
17
|
Titoli di specializzazione o di perfezionamento
universitari
della durata di due anni - p. 2 per titolo
della durata di un anno - p. 1 per titolo
|
Max p. 4 |
18
|
Abilitazioni ad insegnamento diverso dall'educazione
fisica, idoneità in concorsi a cattedre
punti 0,5 per abilitazioni o idoneità
|
Max p. 0,5 |
19
|
Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico,
giudice, arbitro, cronometrista) rilasciati dalle Federazioni
Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.:
- a livello provinciale o regionale p. 0,1
- nazionale p. 0,2
|
Max p. 2 |
20
|
Pubblicazioni o prodotti multimediali, software,
attestati da idonea certificazione, pertinenti l'attività
motoria, l'orientamento, la dispersione scolastica, l'educazione
alla salute e le problematiche giovanili
punti da 2 a 3 per ciascuno di essi |
Max p. 7 |
21
|
Articoli su riviste specializzate
pertinenti l'attività motoria, l'educazione alla salute e le
problematiche giovanili
punti da 0,5 a 2 per ciascuno di essi |
Max p. 6 |
Allegato 2
Tipologie di compiti
Si riportano, di seguito, alcune tipologie di compiti da affidare ai
collaboratori individuati nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva
che rivisitano e riformulano quelle indicate dalla C.M del 23.1.1980 n.
22 ("Organizzazione e coordinamento periferico del servizio di
Educazione Fisica e Sportiva"):
A - In generale il Coordinatore dell'Educazione Fisica e Sportiva
esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del Provveditore e
dell'Amministrazione Centrale in ciò che attiene al coordinamento dei
servizi periferici in materia di Educazione Fisica e per le attività di
cui al D.P.R. 10.10.1996, n. 567 e il funzionamento delle attività
motorie, ludiche, pre-sportive, sportive.
B - Per quanto attiene alle attività curriculari dell'Educazione
Fisica il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, per
delega del Provveditore, la trattazione delle seguenti materie:
· assistenza tecnico-didattica ai dirigenti scolastici ed agli OO.CC.
delle singole scuole;
· collaborazione per l'approntamento del piano annuale di ripartizione
e l'assegnazione di fondi per l'espletamento della attività sportiva
scolastica alle istituzioni scolastiche della provincia che tiene conto
delle proposte presentate alle scuole dell'autonomia da tutte le agenzie
esterne;
· consulenza sulle proposte di aggiornamento sia per l'Educazione
Fisica e le attività sportive che per le tematiche generali
dell'aggiornamento;
· assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento per i
docenti di attività motorie e di Educazione Fisica e Sportiva e
vigilanza sullo svolgimento dei corsi, in particolare nel caso questi
non siano organizzati dall'Amministrazione;
· azione di supporto alla scuola elementare e scuola materna nella
programmazione e nella elaborazione, oltreché nell'attuazione, di
progetti e di iniziative di educazione motoria;
· coordinamento dei consulenti di educazione fisica eventualmente
nominati presso la scuola materna ed elementare;
· monitoraggio relativo allo svolgimento delle lezioni di Educazione
Fisica e delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva;
· consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi ed
i campi scuola.
C - Per quanto attiene alle attività scolastiche extracurriculari il
Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, tra l'altro, in
qualità di consulente del Provveditore e di Vice Presidente della
Commissione Organizzatrice Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi,
la trattazione delle seguenti materie:
· programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive
scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle
secondarie e vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle
autonomie scolastiche e della scuola in generale;
· organizzazione o assistenza all'organizzazione delle attività e
delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle
scuole elementari fino alle secondarie;
· sostegno e assistenza nei rapporti delle scuole con le autorità
comunali provinciali e regionali e con le associazioni e le agenzie del
territorio in tema di promozione sportiva e di utilizzazione di impianti
ed attrezzature sportive;
· collaborazione con gli Uffici scolastici delle altre province
finalizzata a programmare ed organizzare manifestazioni sportive
scolastiche e del tempo libero nazionali od internazionali;
· consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti
tecnici dell'attività sportiva scolastica promossi dal Ministero della
Pubblica Istruzione;
· approntamento del piano annuale di utilizzazione di fondi finalizzati
alla realizzazione delle attività sportive scolastiche provinciali;
· coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale
tramite le Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti
in relazione alle attività scolastiche, curricolari ed extra
curricolari;
· coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale
tramite le Federazioni sportive e il Comitato Nazionale Sport per tutti
in materia di aggiornamento;
· attuazione protocollo di intesa MPI-CONI del 12.3.1997 ed eventuali
integrazioni in base alle varie situazioni locali;
· rappresentanza del Provveditorato in seno alle commissioni comunali e
provinciali per il miglior utilizzo delle strutture sportive
scolastiche.
|