C.M. 12 aprile 1991, n. 112, prot.
n. 1310/B1
Uso delle infrastrutture sportive scolastiche
1. È stato rilevato, soprattutto da settori del mondo sportivo e
delle forze sociali presenti sul territorio, che gli impianti sportivi
in dotazione alle scuole risulterebbero spesso sottoutilizzati, in
particolare nelle ore libere da impegni scolastici o nei periodi al di
fuori del calendario delle lezioni.
Anche se tali denunce risentono in parte di un eccesso di
generalizzazione rispetto a peculiari e circoscritte situazioni di
"sofferenza" nei rapporti tra le scuole consegnatarie e gli
enti locali proprietari, resta tuttavia l'esigenza di una riflessione
sull'intera materia anche alla luce delle recenti direttive impartite da
questo Ministero con la C.M. n. 184 del 9 luglio 1990 sulle iniziative
di collaborazione scuola-extrascuola in tema di attività sportiva.
Tali direttive, finalizzate prevalentemente ad assicurare alla scuola
strutture e servizi utili a superare uno stato di diffusa carenza,
presuppongono una utilizzazione ottimale di tutte le risorse esistenti
sul territorio; e pertanto appaiono incongrui, rispetto al fine
indicato, preclusioni o veti che non siano dettati da imprescindibili,
oggettive esigenze degli enti proprietari o assegnatari.
1.1. La Legge 4 agosto 1977, n. 517 da una parte e la C.M. n. 184
dall'altra, hanno individuato modalità, procedure e limiti di tale
possibile e auspicata collaborazione. Ma le direttive ivi impartite sono
destinate a rimanere in larga misura mere raccomandazioni di principio -
in una situazione nella quale permane una forte eccedenza
della domanda, sull'offerta di strutture sportive - ove non sia tenuta
doverosamente presente l'esigenza di un impegno e di una strategia
comune, tesa a coniugare risorse e fabbisogni complessivi nella
prospettiva di un uso razionale delle prime e di un soddisfacimento equo
dei secondi.
2. Al fine di avviare e definire, da parte degli enti interessati, un
progetto concordato di utilizzazione dell'impiantistica sportiva, appare
importante il ruolo dei distretti scolastici i quali possono costituire,
d'intesa con gli enti locali, il naturale referente e il comprensorio
ottimale per un compiuta ricognizione della disponibilità di
infrastrutture sul territorio.
Tale ricognizione dovrà approdare alla definizione di una "carta
delle risorse", del comprensorio distrettuale suscettibile di
apportare significativi vantaggi in una duplice direzione.
a) Promuovere una conoscenza capillare di tutto l'esistente, come
premessa di metodo per un uso razionale di esso in relazione ai
fabbisogni del territorio dato;
b) Evitare per questa via situazioni di microconflittualità tra enti
locali proprietari ed istituzioni scolastiche, ampliando l'area delle
opzioni e delle soluzioni possibili e offrendo a tutti gli interlocutori
un parametro obiettivo di analisi, di confronto e di riferimento.
2.1. Resta naturalmente ferma in tale quadro, sotto il profilo
procedurale, la responsabilità degli enti deputati a decidere ai sensi
delle vigente normativa e in particolare dell'art. 12 della Legge n.
517, nel senso che il distretto non è chiamato a prendere decisioni; ma
ad offrire un contributo conoscitivo e di proposta a tutti gli enti
interessati.
3. La scuola per la propria parte ha il compito di dare un segno
esplicito di comprensione delle necessità dei giovani anche non
scolarizzati, assolvendo così al ruolo che le è proprio di comunità
educante inserita ed integrata nel più vasto tessuto sociale.
3.1. A questo fine, i provveditori agli studi - acquisiti gli elementi
conoscitivi e le proposte dei distretti scolastici - procederanno ad una
disamina preliminare delle varie situazioni delle infrastrutture
sportive scolastiche, in relazione sia ai differenti problemi di
gestione che ad esse ineriscono (avuto riguardo ad esempio agli spazi
attrezzati e agli impianti all'aperto, rispetto alle palestre coperte
ubicate negli edifici scolastici), sia ai diversi momenti temporali di
utilizzazione, la cui incidenza assume aspetti peculiari a seconda che
essi si collochino nel corso dell'anno scolastico ovvero nel periodo
delle vacanze estive.
3.2. Sotto il primo profilo non appare esservi dubbio che la tipologia
degli impianti polivalenti al servizio di più scuole e degli impianti
sportivi all'aperto, nonché la loro collocazione al di fuori
dell'edificio scolastico pongano obiettivamente problemi minori sul
piano gestionale e delle necessarie garanzie da richiedere e da
assicurare, rispetto agli impianti coperti situati all'interno delle
scuole.
3.3. Per questi ultimi infatti l'assenso del Consiglio d'Istituto
previsto dall'art. 12 della Legge 517 sopracitata potrà essere dato ad
una duplice condizione:
a) che l'uso extra-scolastico degli impianti sia compatibile con l'uso
scolastico, comprensivo sia della normale attività curriculare, sia di
iniziative extra-curriculari eventualmente deliberate in sede di
programmazione educativa;
b) che sotto il profilo della gestione siano garantite ed osservate le
condizioni poste dalla C.M. n. 144 del 3 giugno 1978 - avente per
oggetto l'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche - e le altre
eventuali deliberate dai consigli scolastici provinciali, in relazione
alle singole realtà territoriali, per l'uso degli impianti da parte dei
terzi concessionari.
3.4. Per gli impianti polivalenti al servizio di più scuole e per gli
impianti all'aperto invece - fermo restando il limite derivante dalle
priorità dell'uso scolastico, per cui l'utilizzo da parte
dell'extra-scuola non può essere che residuale - si pongono
evidentemente in modo meno rigoroso e più attenuato le esigenze di
garanzia collegate alla gestioni di cui alla lettera b) punto 3.3.
proprio per l'ubicazione di detti impianti al di fuori dell'edificio
scolastico.
3.5. Per quanto attiene al secondo aspetto di cui al punto 3.1., cioè
l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici nei periodi non compresi
nel calendario scolastico potranno stipularsi convenzioni tra le SS.LL.
e gli enti proprietari, al fine di assecondare nei modi possibili l'uso
di detti impianti da parte delle componenti sociali operanti sul
territorio. Considerata la delicatezza del periodo estivo, nel quale le
singole scuole operano a "ranghi" ridotti, dovranno in ogni
caso essere tenute presenti le guarentigie che seguono, anche in
conformità di quanto indicato dalla richiamata C.M. n. 144.
a) Vincolo ad usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con
la loro destinazione.
b) Definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti
responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla
salvaguardia del patrimonio.
c) Realizzazione, da parte degli enti proprietari, di quelle opere e di
quegli accorgimenti necessari ad evitare l'accesso da parte di terzi
estranei dalla palestra agli altri locali scolastici.
d) Previsione di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni
a persone e cose e contro i rischi di furto di arredi o attrezzature.
e) Assunzione di tutte le spese di funzionamento e manutenzione da parte
dell'ente proprietario o del concessionario.
f) Previsione di eventuali compensi ai dipendenti dell'istituto per
prestazione "che rese per il concessionario, siano ritenute
indispensabili nell'interesse dell'istituto", secondo quanto già
previsto per i conservatori di musica, le accademie di belle arti ecc.,
con C.M. n. 337 dell'11 dicembre 1990 negli allegati relativi
all'impostazione del bilancio.
3.6. Va da sé che il potere e le responsabilità dei consigli di
circolo e d'istituto - per quanto attiene all'assenso o al diniego del
medesimo in ordine alla concessione in uso dell'impianto scolastico da
parte dell'ente proprietario - si configurano in modo nettamente
diverso, a seconda che l'uso anzidetto ricada nell'anno scolastico o
durante la "vacatio" delle lezioni.
In questa seconda ipotesi il potere di denegare l'assenso risulta
obiettivamente affievolito perché è venuto meno l'interesse pubblico
primario a privilegiare l'uso scolastico dell'impianto; finisce invece
per rilevare e divenire preminente l'altro interesse, teso a garantire
l'uso sociale dell'impianto da parte del territorio.
A fronte pertanto di una accertata disponibilità del concessionario ad
offrire le necessarie garanzie, l'assenso del consiglio di circolo o
d'istituto viene, di fatto, a configurare un atto dovuto.
4. Sembra opportuno inoltre sottolineare, relativamente al potere di
denegare l'uso degli impianti sportivi scolastici riconosciuto dall'art.
12 della Legge 517 ai consigli d'istituto e di circolo, che tale potere
va esercitato con prudenza e solo in assenza delle garanzie sopra
enunciate, proprio per il ruolo che la scuola è chiamata a svolgere in
favore della più vasta comunità sociale.
In ogni caso - ad evitare situazioni di contenzioso suscettibili di
facile strumentalizzazione - la relativa delibera dovrà essere
adeguatamente ed esaurientemente motivata in modo da consentire sia un
apprezzamento delle ragioni ostative dell'assenso agli interessati, sia
una verifica di tali motivazioni ai provveditori agli studi, alla
stregua di quanto prescritto dall'art. 26 D.P.R. 416/74, sull'esercizio
del potere di vigilanza da parte delle stesse autorità scolastiche
provinciali nei confronti degli organi
collegiali.
5. Le SS.LL. nell'informare le istituzioni scolastiche in ordine alle
direttive impartite con la presente circolare, vorranno inoltre
concertare con gli enti locali interessati iniziative comuni intese a
dare risposta nei modi possibili e utili, in relazione alle situazioni
di carenza evidenziate, alla domanda di uso di infrastrutture sportive
da parte della società civile.
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