C.M. 14 gennaio 1969, n. 11, prot.
n. 2681/8, (Gabinetto)
Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi
scolastici ad enti, associazioni e società sportive.
Pervengono da parte di enti, associazioni, società e sodalizi
sportivi richieste intese ad ottenere la concessione in uso di palestre
scolastiche e di impianti per lo svolgimento di esercitazioni sportive.
Questo Ministero, in linea di massima, considera favorevolmente la
possibilità di accogliere tali istanze; però, avuto riguardo alla
situazione delle palestre e degli impianti che si presenta, in genere,
carente, ritiene di dover fornire chiarimenti al fine di evitare che
l'utilizzazione incontrollata degli impianti possa determinare
limitazioni nell'insegnamento dell'educazione fisica e nello svolgimento
dell'attività sportiva scolastica e possa pregiudicare il grado di
funzionalità delle relative attrezzature.
In proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che
le concessioni vengano date soltanto per le ore in cui le palestre e gli
impianti sono completamente liberi da qualsiasi attività scolastica,
compresa quella relativa alle esercitazioni di avviamento alla pratica
sportiva.
Le autorizzazioni di cui trattasi devono essere limitate all'anno
scolastico in corso e potranno, eventualmente, essere rinnovate nel
successivo anno scolastico dopo aver accettato la disponibilità degli
impianti, in relazione agli orari delle lezioni e delle esercitazioni
Ciò premesso, qualora i sodalizi sportivi avanzino richieste per la
concessione di palestre e impianti sportivi scolastici le SS.LL.,
sentiti i capi delle scuole e istituti che utilizzano gli impianti,
potranno consentire l'uso, dopo che i sodalizi sportivi interessati
avranno dato formale assicurazione di attenersi ai seguenti impegni e
modalità:
1) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle
esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati i nominativi dei
dirigenti responsabili che presiederanno l'attività (la presenza di
almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento determinante per
l'accesso degli atleti alle palestre e agli impianti sportivi);
2) corrispondere un equo compenso al personale ausiliario delle palestre
per le prestazioni straordinarie;
3) risarcire eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature
nel corso delle esercitazioni;
4) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del
pubblico;
5) divieto di installare altri attrezzi fissi e di sistemare impianti
che possano ridurre la disponibilità dello spazio nella palestra;
6) restituire la propria funzionalità alla palestra ed all'impianto al
termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una
adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere
riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle
esercitazioni.
Nel caso di pluralità di richieste per uno stesso impianto dovranno
essere obiettivamente valutate le esigenze dei singoli sodalizi,
disponendo, ove necessario, una rotazione nell'uso.
Nei disciplinari di concessione delle palestre sarà inoltre stabilito
che la relativa utilizzazione può essere fatta cessare "ad nutum"
degli Enti ed istituto concedenti; e che, qualora i concessionari
trasgredissero anche una sola delle clausole sopra indicate, essi
incorreranno nella decadenza di pieno diritto della concessione, senza
pretesa a risarcimenti od indennizzi di sorta.
Le eventuali concessioni di palestre o impianti a sodalizi sportivi
dovranno essere segnalate dalle SS.LL. a questo Ministero - Ispettorato
per l'educazione fisica e sportiva.
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