C.M. 28 maggio 1988, n. 146, prot.
n. 1418/A
Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art.
3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88 -
Istanza in bollo o in carta libera
1. In relazione alla C.M. n. 216 del 17 luglio 1987 concernente
l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, ex art. 3 Legge 7 febbraio
1958, n. 88, sono pervenuti da parte di diversi capi d'istituto quesiti
intesi a conoscere se l'istanza in oggetto debba o meno essere redatta
in carta da bollo e, in caso positivo, se sia soggetta a bollo intero o
ridotto.
2. Al riguardo, una più approfondita disamina della normativa in
materia vigente induce ad assimilare il trattamento fiscale delle
istanze di cui trattasi a quello previsto per l'ammissione, la frequenza
e gli esami.
Alle medesime conclusioni perviene il Ministero delle Finanze con nota
n. 290293/80 in data 25 marzo 1980, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della P.I. nn. 17-18 del 24 aprile 1980, in ordine
all'esonero dalle lezioni di religione, per quanto concerne la
conformità delle istanze stesse alla vigente legge sul bollo.
3. In tal senso, a parziale rettifica di quanto disposto con la C. M.
indicata in oggetto, si ritiene opportuno distinguere le possibili
soluzioni, in relazione alle diverse fattispecie, nei termini che
seguono:
a) Per gli alunni che frequentano gli istituti di istruzione secondaria
di primo grado, il D.P.R. n. 955 del 30 dicembre 1982, all'art. 1 -
allegato - prevede che siano esonerati in modo assoluto dall'imposta di
bollo gli "atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza
ed esami nella scuola dell'obbligo".
L'istanza relativa all'esonero potrà pertanto essere presentata in
carta semplice. Tale assunto è del resto conforme al dettato della
Costituzione il quale prescrive, com'è noto, all'art. 34 che
"l'istruzione inferiore... è obbligatoria e gratuita".
b) Per gli alunni invece che frequentano gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado l'art. 2, punto 2, D.L. 24 settembre 1987 n.
391 (convertito in Legge 21 novembre 1987 n. 477), così recita:
"Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle
domande e sui documenti, necessari per l'ammissione frequenza ed esami
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado...".
Ad analoga soluzione sulla base delle considerazioni di cui al punto 2,
dovrà pertanto pervenirsi - nel senso del pagamento dell'imposta
ridotta nella misura sopraindicata - anche per le domande di esonero
dalle esercitazioni di educazione fisica.
Si prega di voler dare tempestiva diffusione del contenuto della
presente nota.
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