C.M. 3 maggio 1994, n. 153
Accompagnamento alunni durante lo spostamento dalle
aule alla palestra esterna e viceversa
1 - Com'è noto questo Ministero, con circolare n. 2, prot. n. 20,
del 5 gennaio 1977, ha emanato disposizioni sull'accompagnamento e
controllo degli alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche
alla palestra. Sulla base di tali istruzioni è stato sottolineato che:
a) la responsabilità in materia, ferma restando la competenza del
consiglio di istituto di dettare norme di massima attraverso un proprio
regolamento interno, era da attribuire al personale docente nel quadro
generale delle relative attribuzioni, che gli competono in materia di
vigilanza degli alunni;
b) a titolo meramente sussidiario era anche indicato, sulla base della
legislazione vigente, una responsabilità, in materia, del personale
ausiliario, in particolari condizioni di necessità, o a titolo di
assistenza nei confronti del personale docente.
2 - Successivamente, con D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 sono stati definiti
i profili professionali del personale non docente non l'indicazione
dettagliata, nell'area riservata al personale ausiliario, delle mansioni
proprie di tale categoria di personale. In particolare in detti profili
si legge che il personale ausiliario esegue, "nell'ambito di
specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben
definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. In
particolare provvede: ...omissis... all'accompagnamento degli studenti
in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e
viceversa se questa è ubicata fuori dall'edificio scolastico...".
La suindicata disposizione ha sollevato una serie di incertezze
interpretative in ordine alla competenza dell'obbligo di accompagnare
gli alunni dalle aule alla palestra esterna e viceversa. In particolare
sono stati sollevati quesiti tendenti a conoscere se tale incombenza
possa o debba rientrare ancora negli obblighi di servizio degli
insegnanti, o costituisca invece mansione propria ed esclusiva del
personale ausiliario.
Il Consiglio di Stato con il parere che si trasmette in copia (n. 4/94,
Sez. II, 12 gennaio 1994) ha chiarito che il D.P.R. n. 588/85 ha
definito le mansioni di una categoria di personale, quello ausiliario,
che per la propria collocazione subordinata, non può esplicare compiti
autonomi; tant'è che lo stesso D.P.R. evidenzia l'esigenza di
specifiche istruzioni, la responsabilità esecutiva e la
"definizione" di apposite procedure, quali presupposti per lo
svolgimento delle mansioni ausiliarie.
D'altra parte non può essere ignorata la più ampia responsabilità
"in vigilando" che la scuola, in tutte le sue componenti,
assume nei confronti degli alunni, specie se minori, ad essa affidato;
responsabilità, che analogamente a quanto avviene per altre iniziative
scolastiche svolte all'esterno, non consente una attenuazione, ma
postula, invece, una serie di accorgimenti anche organizzativi
rapportati all'età degli alunni e al livello di responsabilità da loro
raggiunto.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la previsione contenuta nel
più volte citato D.P.R. n. 588, in ordine all'accompagnamento degli
alunni alla palestra sita all'esterno della scuola e viceversa, assume
carattere ricognitivo di mansioni, peraltro già svolte dal personale
ausiliario, entro limiti predeterminati e non sembra, invece,
costituire, rispetto al passato, elevazione del grado di responsabilità
proprio del personale ausiliario.
Tutto ciò premesso, i competenti consigli di istituto, nell'emanare il
prescritto regolamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 31 maggio 1974, n.
417 non potranno non valutare (in relazione all'età degli alunni, al
livello di responsabilità e contegno raggiunti, a certe particolari
condizioni ambientali) il grado di responsabilità occorrente per
l'accompagnamento degli alunni stessi, limitando l'impiego esclusivo del
personale ausiliario alle sole ipotesi in cui tale impiego si configuri,
motivatamente, quale mera esecuzione di istruzioni e non ipotizzi,
invece, l'adozione di autonome iniziative a fronte di situazioni
impreviste.
In tutte le ipotesi - presumibilmente prevalenti - in cui si riterrà di
prevedere l'impiego del personale docente (non necessariamente di
educazione fisica) dovrà essere posta la massima cura nei criteri di
individuazione dei docenti stessi, al fine di contenere al minimo
possibile riduzioni dell'ora di lezione.
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