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C.M. 3 maggio 1994, n. 153

Accompagnamento alunni durante lo spostamento dalle aule alla palestra esterna e viceversa

1 - Com'è noto questo Ministero, con circolare n. 2, prot. n. 20, del 5 gennaio 1977, ha emanato disposizioni sull'accompagnamento e controllo degli alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche alla palestra. Sulla base di tali istruzioni è stato sottolineato che:
a) la responsabilità in materia, ferma restando la competenza del consiglio di istituto di dettare norme di massima attraverso un proprio regolamento interno, era da attribuire al personale docente nel quadro generale delle relative attribuzioni, che gli competono in materia di vigilanza degli alunni;
b) a titolo meramente sussidiario era anche indicato, sulla base della legislazione vigente, una responsabilità, in materia, del personale ausiliario, in particolari condizioni di necessità, o a titolo di assistenza nei confronti del personale docente.
2 - Successivamente, con D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 sono stati definiti i profili professionali del personale non docente non l'indicazione dettagliata, nell'area riservata al personale ausiliario, delle mansioni proprie di tale categoria di personale. In particolare in detti profili si legge che il personale ausiliario esegue, "nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. In particolare provvede: ...omissis... all'accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa se questa è ubicata fuori dall'edificio scolastico...".
La suindicata disposizione ha sollevato una serie di incertezze interpretative in ordine alla competenza dell'obbligo di accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra esterna e viceversa. In particolare sono stati sollevati quesiti tendenti a conoscere se tale incombenza possa o debba rientrare ancora negli obblighi di servizio degli insegnanti, o costituisca invece mansione propria ed esclusiva del personale ausiliario.
Il Consiglio di Stato con il parere che si trasmette in copia (n. 4/94, Sez. II, 12 gennaio 1994) ha chiarito che il D.P.R. n. 588/85 ha definito le mansioni di una categoria di personale, quello ausiliario, che per la propria collocazione subordinata, non può esplicare compiti autonomi; tant'è che lo stesso D.P.R. evidenzia l'esigenza di specifiche istruzioni, la responsabilità esecutiva e la "definizione" di apposite procedure, quali presupposti per lo svolgimento delle mansioni ausiliarie.
D'altra parte non può essere ignorata la più ampia responsabilità "in vigilando" che la scuola, in tutte le sue componenti, assume nei confronti degli alunni, specie se minori, ad essa affidato; responsabilità, che analogamente a quanto avviene per altre iniziative scolastiche svolte all'esterno, non consente una attenuazione, ma postula, invece, una serie di accorgimenti anche organizzativi rapportati all'età degli alunni e al livello di responsabilità da loro raggiunto.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la previsione contenuta nel più volte citato D.P.R. n. 588, in ordine all'accompagnamento degli alunni alla palestra sita all'esterno della scuola e viceversa, assume carattere ricognitivo di mansioni, peraltro già svolte dal personale ausiliario, entro limiti predeterminati e non sembra, invece, costituire, rispetto al passato, elevazione del grado di responsabilità proprio del personale ausiliario.
Tutto ciò premesso, i competenti consigli di istituto, nell'emanare il prescritto regolamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 31 maggio 1974, n. 417 non potranno non valutare (in relazione all'età degli alunni, al livello di responsabilità e contegno raggiunti, a certe particolari condizioni ambientali) il grado di responsabilità occorrente per l'accompagnamento degli alunni stessi, limitando l'impiego esclusivo del personale ausiliario alle sole ipotesi in cui tale impiego si configuri, motivatamente, quale mera esecuzione di istruzioni e non ipotizzi, invece, l'adozione di autonome iniziative a fronte di situazioni impreviste.
In tutte le ipotesi - presumibilmente prevalenti - in cui si riterrà di prevedere l'impiego del personale docente (non necessariamente di educazione fisica) dovrà essere posta la massima cura nei criteri di individuazione dei docenti stessi, al fine di contenere al minimo possibile riduzioni dell'ora di lezione.


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