C.M. 15 gennaio 1983, n. 15, prot.
n. 2069/25/FL
Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale
degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'I.N.A.I.L.,
art. 16, commi 4 e 5, della Legge 10 maggio 1982, n. 251
A seguito della circolare di questo Ministero n. 237, (Protocollo n.
123/42/VL) del 18 settembre 1979, si trascrive, per gli adempimenti di
competenza, il seguente fonogramma n. 500/A/I fascicolo del 22 dicembre
1982, inviato a tutte le Amministrazioni statali dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio
amministrativo - Ufficio I - Settore II:
"Si rammenta che ai sensi della Legge 10 maggio 1982, n. 251, art.
16, penultimo e ultimo comma, anche codesta Amministrazione così come
tutti i datori di lavoro deve indicare all'atto delle denunzie di
infortuni e malattie professionali il numero di codice fiscale del
lavoratore infortunato o tecnopratico, pena la sanzione amministrativa
di cui alla norma citata. Si prega di interessare al riguardo i
dipendenti uffici periferici. Per il Dir. Gen. Cecchini"
Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1983, nelle denunce da inviare
all'I.N.A.I.L. in applicazione della predetta circolare n. 237/1979,
dovrà essere indicato anche il numero di codice fiscale
dell'infortunato.
Si precisa, con l'occasione, che la sanzione amministrativa di cui
sopra, prevista dall'ultimo comma del citato articolo 16 per i casi di
mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale, è di lire
50.000.
Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione
generale, ispettorato o servizio di questo Ministero competente in
relazione alla scuola presso la quale l'infortunio si sia verificato.
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