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C.M. 15 gennaio 1983, n. 15, prot. n. 2069/25/FL

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'I.N.A.I.L., art. 16, commi 4 e 5, della Legge 10 maggio 1982, n. 251

A seguito della circolare di questo Ministero n. 237, (Protocollo n. 123/42/VL) del 18 settembre 1979, si trascrive, per gli adempimenti di competenza, il seguente fonogramma n. 500/A/I fascicolo del 22 dicembre 1982, inviato a tutte le Amministrazioni statali dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio amministrativo - Ufficio I - Settore II:
"Si rammenta che ai sensi della Legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 16, penultimo e ultimo comma, anche codesta Amministrazione così come tutti i datori di lavoro deve indicare all'atto delle denunzie di infortuni e malattie professionali il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopratico, pena la sanzione amministrativa di cui alla norma citata. Si prega di interessare al riguardo i dipendenti uffici periferici. Per il Dir. Gen. Cecchini"
Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1983, nelle denunce da inviare all'I.N.A.I.L. in applicazione della predetta circolare n. 237/1979, dovrà essere indicato anche il numero di codice fiscale dell'infortunato.
Si precisa, con l'occasione, che la sanzione amministrativa di cui sopra, prevista dall'ultimo comma del citato articolo 16 per i casi di mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale, è di lire 50.000.
Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero competente in relazione alla scuola presso la quale l'infortunio si sia verificato.


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