C.M. 25 maggio 1984, n. 160, prot
804/A
Criteri per la liquidazione del compenso spettante ai
docenti di educazione fisica impegnati nell'insegnamento complementare
per la preparazione dei Giochi della Gioventù e i Campionati
Studenteschi
Sono stati avanzati quesiti per conoscere se:
1) le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica
sportiva, fino al limite di sei ore settimanali, di cui alla C.M. n. 304
dell'8 novembre 1983 possono essere retribuite prescindendo dal
completamento dell'orario d'obbligo, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 88
del D.P.R. n. 417/74;
2) dette ore possono essere liquidate con la maggiorazione del 20%
prevista dalla C.M. n. 360 del 23 dicembre 1983.
In proposito si precisa quanto appresso:
- i docenti di educazione fisica di ruolo o non licenziabili che
prestano la loro opera con orario di servizio inferiore alle 18 ore sono
tenuti al completamento d'orario anche utilizzando le ore di
insegnamento complementare per le attività connesse con i Giochi della
Gioventù ed i Campionati Studenteschi in ottemperanza a quanto disposto
con la C.M. n. 304 dell'8 novembre 1983;
- i medesimi docenti con orario di servizio di 18 ore sono retribuiti
per le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica
sportiva in ragione di 1/78 dello stipendio mensile (senza indennità
integrativa speciale) per ogni ora di lezione effettivamente resa. Detto
insegnamento complementare, per le finalità che si propone, potrà
essere reso anche nei giorni festivi e durante i periodi di chiusura
delle scuole. Le ore in questione se effettivamente rese, vanno comunque
retribuite a prescindere dal fatto che per assenza giustificata il
docente non abbia prestato servizio per uno o più giorni della
settimana.
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