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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 16 maggio 1992, n. 162

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado - Anno scol. 1993/94

Nel confermare, limitatamente per le scuole di istruzione secondaria di primo grado, le disposizioni precedentemente impartite con C.M. n. 231 del 30 luglio 1991, si dispone che i termini di presentazione delle proposte di sperimentazione redatte dalle scuole materne, elementari e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 1993/94, siano rinviati al 15 ottobre 1992, in considerazione delle innovazioni introdotte nell'ordinamento vigente da disposizioni normative (D.M. 3 giugno 1991 - Nuovi orientamenti per la scuola materna), dalle norme applicative della L. 148/90 di modifica degli ordinamenti della scuola elementare e tenuto conto dello stato avanzato di approfondimento ed elaborazione dei programmi del triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Per le scuole ed istituti di istruzione non statale è confermato il termine del 15 novembre, previsto dal D.M. 11 luglio 1991, n. 212, applicativo degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Eventuali ulteriori istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle predette proposte saranno emanate con successiva circolare.
I provveditori agli studi sono pregati di portare a conoscenza delle proprie circoscrizioni territoriali di competenza le presenti disposizioni.

C.M. 29 settembre 1992, n. 276

Attività sperimentazione ex art. 3 D.P.R. 419/74 presso scuole ogni ordine e grado

Confermansi disposizioni CC.MM. n. 231/91 et n. 162/92 concernenti proposte sperimentazione scuole materne et elementari et disponesi che termini presentazione progetti istituti statali istruzione secondaria secondo grado siano rinviati at 15 novembre 1992.
Stesso termine est confermato scuole et istituti istruzione non statale come previsto da D.M. 11 luglio 1991, n. 212.
Provveditori studi sunt pregati portare at conoscenza istituti territorio propria competenza presenti disposizioni.

C.M. 14 novembre 1992, n. 338

Attività sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/74 presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Anno scolastico 1993/94

Premessa
Il quadro di riferimento della sperimentazione è, a quasi venti anni dall'emanazione del D.P.R. n. 419/74, fortemente caratterizzato da un processo di costruttivo approfondimento critico delle esperienze sperimentali promosse dalle singole scuole.
Gli stessi progetti coordinati a livello nazionale, già elencati nella C.M. n. 231/91, costituiscono il risultato di riflessioni e verifiche in ordine alle esperienze maturate in seno ai singoli istituti ed espressione, quindi, di un'intensa, reale, valorizzazione dell'autonomia didattica.
In questo contesto si inserisce il progetto predisposto dalla commissione ministeriale presieduta dall'On.le Beniamino Brocca, in quanto risultato dell'analisi, sintesi e comparazione delle sperimentazioni in atto, oltre che dei contributi culturali e scientifici offerti da docenti universitari e rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro; esso, quindi, intende porsi processualmente in continuità rispetto a preziose esperienze pregresse, nonché in una prospettiva di confronto e competitività europea ed insieme in funzione di una organica riforma legislativa.
Tale progetto, di conseguenza, si caratterizza, si caratterizza per il potenziamento della formazione generale culturale, per un arricchimento dei percorsi formativi, per la riorganizzazione degli indirizzi e la riduzione del loro numero, per una migliore definizione delle aree di professionalità di base sulle quali poter innestare gli eventuali successivi percorsi postsecondari non universitari e, più in generale, per un attento equilibrio tra le diverse aree disciplinari.
Come viene precisato nella premessa al Progetto, ciascun indirizzo conserva la propria peculiarità, pur condividendo le stesse finalità formative secondo puntuali criteri di unitarietà e differenziazione che sono alla base dell'assetto strutturale di nuovi piani di studio.
Il progetto, pertanto, per l'avanzato quadro culturale in cui si pone, per le esigenze di ampio spettro, alle quali intende positivamente rispondere in un rigoroso impianto metodologico, è proposto alle scuole per un'adeguata e diffusa sperimentazione degli indirizzi previsti.
In tal senso s'è anche pronunciato il C.N.P.I. che, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva sull'intero progetto, ha invitato l'amministrazione a promuovere iniziative di sperimentazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per una sua prossima introduzione negli ordinamenti scolastici.
Il quadro evolutivo sopra rappresentato appare del resto conforme al disposto dell'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. 419/74 che, nell'individuare gli organi legittimati a promuovere la sperimentazione ("sulla base di programmi nazionali ... su proposta dei collegi dei docenti etc.") evidentemente, da un lato, riconosce il valore del pluralismo culturale di una società attraversata da forti tensioni di cambiamento, dall'altro per ciò stesso rimanda a un disegno complessivo che non mortifichi l'autonomia didattica, ma ne orienti l'azione verso significative esigenze di sistema.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto, istruzioni in merito alla presentazione dei progetti di sperimentazione da parte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica per l'anno scolastico 1993/94, con particolare riguardo a quelli aderenti al progetto "Brocca".

Presentazione delle richieste
I progetti di sperimentazione dovranno essere inviati esclusivamente all'amministrazione centrale, presso le Direzioni generali, Ispettorati competenti per settore scolastico ed ai Provveditorati agli studi ed IRRSAE competenti per territorio, entro e non oltre il 15 dicembre 1992.
Per esigenze organizzative si raccomanda, l'esatta indicazione dei destinatari sopra elencati, affinché si evitino disguidi e inutili duplicazioni.
Gli istituti, che hanno già presentato richiesta di sperimentazione per l'anno scolastico 1993/94, vorrano comunicare agli uffici competenti, gli estremi delle richieste già inoltrate.
Le scuole, le cui classi hanno iniziato il progetto "Brocca" e concludono il secondo anno della scuola secondaria superiore nell'anno scolastico 1992/93, inoltreranno richiesta di sperimentare, per il triennio successivo, uno degli indirizzi previsti dai piani di studio del progetto stesso, in quanto consequenziale completamento sul piano didattico dei percorsi formativi già avviati.
Per l'anno scolastico 1993/94, sono confermate, limitatamente ai progetti coordinati a livello nazionale le disposizioni previste dalla C.M. n. 231/91 in materia di autorizzazione automatica del rinnovo senza modifiche dei cicli già avviati. Di contro le richieste di nuovi progetti, i rinnovi con modifiche ed i rinnovi senza modifiche, questi ultimi relativamente alle sole sperimentazioni autonome, dovranno essere inoltrate entro i suddetti termini ai destinatari sopra indicati, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3 del citato D.P.R. 419/74, comprensiva dei piani di studio (quadri orari e programmi).
In particolare, si invitano gli istituti scolastici che hanno già in atto progetti sperimentali ad effettuare una scelta tra le varie tipologie di sperimentazione previste (sperimentazioni autonome o progetti coordinati a livello nazionale ivi compreso il progetto "Brocca").
Gli istituti che intendono aderire per la prima volta al progetto "Brocca" sono invitati ad approfondire in sede collegiale i contenuti dei programmo raccolti nei volumi 56/59/60 e 61 della Collana "Studi e documenti degli annali della P.I." e a tener conto delle integrazioni e correzioni ai predetti volumi contenute nell'allegato "A". Esso contiene i piani di studio definitivi, con l'indicazione delle prove relative alle singole discipline, delle classi di concorso per l'utilizzazione del personale docente, con particolare riferimento agli insegnati tecnico/pratici, e della corrispondenza del titolo di studio finale.
Si comunica al riguardo che si è provveduto contestualmente ad inviare gli uniti piani di studio al C.N.P.I., con una richiesta di tempestivo parere sui nuovi elementi proposti.
Qualora detto parere contenga ulteriori indicazioni, esse saranno comunicate alle SS.LL. prima del termine ultimo previsto per la presentazione, da parte degli alunni, della domanda di preiscrizione alle classi sperimentali.

Adempimenti degli IRRSAE
Gli IRRSAE invieranno entro il 15 gennaio 1993 ai Provveditorati agli studi ed alle Direzioni generali o Ispettorati competenti di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/74.
Per i progetti coordinati a livello nazionale il parere verrà espresso una sola volta per ciascuna tipologia di progetto.
Gli IRRSAE collaboreranno con questo Ministero nell'attività di monitoraggio delle attività di sperimentazione autorizzate, secondo modalità e tempi da definire con successiva circolare ministeriale.

Adempimenti dei provveditori agli studi
Entro il termine del 28 febbraio 1993 i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali, predisporranno un piano di proposte da inviare a tutte le Direzioni generali ed Ispettorati competenti all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi. Il piano, tenuto conto dei limiti percentuali posti dalla normativa vigente, dovrà assicurare la conclusione dei cicli formativi avviati e privilegiare le richieste di rinnovo e di avvio di nuovi cicli in adesione ai progetti di sistema, vale a dire coordinati a livello nazionale ivi compreso il progetto "Brocca".
Al riguardo si raccomanda che siano privilegiate le richieste di avvio di indirizzi sperimentali coerenti con l'ordine ed il tipo di scuola presso il quale saranno introdotti.
Eventuali deroghe al predetto criterio potranno essere concesse qualora in ambito provinciale non vi siano offerte formative analoghe a quelle da attivare e ciò possa avvenire in conformità con le disposizioni vigenti.
Le richieste di sperimentazioni potranno essere, comunque, accolte compatibilmente con il rispetto dei limiti percentuali posti dalla disciplina vigente.
Qualora i suindicati limiti percentuali risultino già raggiunti in ambito provinciale, nuovi progetti potranno essere favorevolmente accolti solo se finalizzati ad introdurre i piani di studio elaborati dalla commissione ministeriale, presieduta dall'On.le Brocca, in sostituzione di precedenti sperimentazioni globali autonome di analogo indirizzo in atto presso la medesima scuola richiedente.
Potranno ugualmente essere accolte favorevolmente le richieste di nuove sperimentazioni del progetto "Brocca", che non provengano dalle stesse scuole interessate alla sostituzione, a condizione che il provveditore agli studi esprima uno specifico motivato parere favorevole a nuove autorizzazioni, valutando preventivamente, in coerenza con i criteri e le scelte espresse nel piano, la possibilità di compensare le nuove autorizzazioni con la riduzione di un pari numero di classi iniziali di corsi sperimentali autonomi in atto presso altri istituti.
Le sperimentazioni attinenti a singole discipline potranno essere autorizzate solo nei limiti percentuali stabiliti dalla O.M. sugli organici e purché si collochino in progetti coordinati a livello nazionale, tenendo, tuttavia, presente che il progetto "Brocca" necessita, per le caratteristiche indicate in premessa, di essere sperimentato nella sua integrità. In ogni caso le sperimentazioni di singole discipline dovranno ispirarsi a criteri di coerenza con le prospettive di sviluppo dei processi di innovazione.

Attività di assistenza e verifica
In considerazione dei dati raccolti dal CEDE al temine del primo anno di sperimentazione del progetto "Brocca" e al fine di poter sottoporre alla valutazione del C.N.P.I. un quadro completo ed esauriente sui risultati raggiunti attraverso la sperimentazione, questo Ministero sta definendo piani di assistenza e verifica delle sperimentazioni già autorizzate per l'anno scolastico 1992/93.
Gli ispettori tecnici saranno chiamati a fornire attività di consulenza, assistenza e verifica sul regolare andamento della sperimentazione per fornire, secondo modalità e criteri che saranno precisati, il proprio contributo sui processi evolutivi che si sono attivati.

Disposizioni per gli istituti di istruzione professionale
Per quanto concerne la sperimentazione assistita "Progetto 92" per gli istituti professionali, si ricorda che i curriculi triennali di qualifica sono stati resi di ordinamento con D.M. 24 aprile 1992, e pertanto, i relativi corsi non debbono più essere richiesti ai sensi della presente circolare.
L'introduzione del nuovo ordinamento determina il superamento di tutte le sperimentazioni diverse dal "Progetto 92"; nuove proposte non potranno ovviamente essere formulate se non dopo il consolidamento del nuovo assetto.
In proposito si richiama quanto esplicitamente prescritto al paragrafo "Sperimentazione" della C.M. 206 del 23 giugno 1992, concernente nuovi programmi ed orari negli istituti professionali di Stato.
Conservano, viceversa, carattere sperimentale i corsi post-qualifica conseguenti il primo triennio; per questi sono applicabili le disposizioni impartite con la presente circolare.

Disposizioni per gli istituti di istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciuti e pareggiati e per le scuole magistrali convenzionate.
Nel confermare le disposizioni contenute nel D.M. 11 luglio 1991, n. 212 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 27-28 del 4/11 luglio 1991, emanato in attuazione dell'art. 2 e dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che, pur non applicandosi per la scuola non statale i vincoli percentuali posti dalla normativa vigente per l'incremento degli organici, si terrà conto, nell'adottare i provvedimenti autorizzativi, sia della coerenza delle domande di sperimentazione con le ipotesi curriculari del progetto "Brocca" e dei progetti coordinati a livello nazionale, sia della esigenza di assicurare in sede provinciale un'equilibrata offerta di indirizzi sperimentali sul territorio.


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