C.M. 15 maggio 1989, n. 171, prot.
n. 4277
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n.
419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado
La presente circolare fornisce indicazioni relative alle procedure ed
agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di
sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R n. 419/74, per
i vari ordini e gradi di scuola e sostituisce il testo coordinato delle
CC.MM. n. 42 del 5 febbraio 1986, n. 246 del 15 settembre 1986 e n. 126
del 30 aprile 1987.
Il presente testo ha validità a tempo indeterminato, fatte salve
eventuali successive modifiche ed integrazioni da impartire entro il 30
aprile di ciascun anno.
La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale
"espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si
realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto
dal D.P.R. n. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire
nella ricerca di innovazioni metodologiche-didattiche (art. 2) ed in
progettazioni più complesse che investono ordinamenti e strutture (art.
3).
L'innovazione didattica, in particolare la sperimentazione di nuovi
ordinamenti e strutture, richiede collegamenti socio-culturali risorse
strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che
consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.
Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un
quadro di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto della
sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:
a) docenti in possesso di un'adeguata preparazione;
b) locali e attrezzature necessarie.
Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere altresì
considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari ordini di
scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione agli
allievi ed alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei
progetti. L'Amministrazione provvederà, di norma, a portare a
conoscenza degli istituti, entro la data di conferma delle iscrizioni,
l'avvenuta approvazione del progetto.
Titolo I - Sperimentazione metodologico-didattica (D.P.R. n. 419/74,
art. 2)
L'art. 2 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di
ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture ed
ordinamenti, incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della
funzione formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede
l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione
scolastica;
b) quella che coinvolge più insegnanti e richiede un intervento
straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste
condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive
autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta
sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel
piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di
interclasse, in forme peraltro non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi occorre, invece, l'autorizzazione del
Collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di
classe e il Consiglio di istituto, delibera, con la debita motivazione,
approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque
dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.
Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di
sperimentazione si raccomanda l'osservanza delle norme contenute negli
artt. 2 e 6, primo comma del D.P.R. n. 419/74 e negli artt. 4 e 6 del
D.P.R. n. 416/74.
I Consigli di circolo e di istituto devono essere espressamente
convocati dai Direttori e dai Presidi perché esprimano il parere
previsto; così pure il Collegio dei docenti, qualora non debba già
riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte da presentarsi al Collegio dei docenti e al Consiglio di
interclasse e di classe, per le rispettive competenze, dovranno
contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le
innovazioni metodologiche-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) i tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.
Titolo II - Sperimentazioni di ordinamenti e strutture (D.P.R. n.
419/74, art. 3)
L'art. 3 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di
ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla
didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nella
struttura.
Per la scuola dell'obbligo tali piani innovativi di ordinamenti o
strutture attuano possibili e diverse modalità di soluzione dei
problemi di ordine socio-culturale-ambientale, non risolvibili con i
mezzi offerti dall'attuale ordinamento.
Relativamente all'istruzione secondaria di II grado, si considerano
sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni
"parziali") quelle che prevedono variazioni ai piani di studio
nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.
Tali sperimentazioni non comportano modifiche nell'esame di maturità,
tranne, ovviamente, le variazioni previste nei programmi didattici e la
possibilità di includere discipline non contemplate dall'ordinamento
tradizionale tra quelle che lo studente può facoltativamente presentare
nel colloquio.
Si considerano invece sperimentazioni di struttura (cosiddette
sperimentazioni "globali") quelle che, oltre ad incidere
sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si
sostiene un esame di maturità sperimentale e si conseguono titoli non
corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari
funzionanti nell'istituto e/o prevedono curricoli "flessibili"
con corsi opzionali (esempio biennio unitario sperimentale) ovvero
introducono nei piani di studio innovazioni tali da variare
sostanzialmente i curricoli originari.
Nell'ambito delle sperimentazioni di cui al presente titolo assumono una
particolare connotazione i progetti coordinati di sperimentazione
(cosiddetti progetti "assistiti" quali, ad esempio, il
progetto '92 per gli istituti professionali ed il progetto IGEA per gli
istituti tecnici) che, tra le altre finalità, tendono a sostenere e
sviluppare l'innovazione anche nelle aree meno favorite.
Titolo III - Presentazione delle richieste
A) Istruzioni comuni ai vari ordini e gradi di scuola
Le proposte di sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico
dovranno essere inviate entro il 30 ottobre di ogni anno alle Direzioni
Generali ed Ispettorati e Servizio competenti, ai Provveditori agli
studi ed agli IRRSAE competenti per territorio.
Le proposte di sperimentazione sia "parziali" sia
"globali", riguardanti tutti gli ordini di scuola, che
prevedono modifiche al vigente ordinamento, negli orari e nei programmi
di insegnamento dell'educazione fisica, dovranno essere inviate, oltre
che alle Direzioni Generali e Ispettorati e Servizio competenti, anche
all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, che provvede
all'eventuale autorizzazione.
Le proposte di sperimentazione possono riguardare:
1) Nuovi progetti, ossia progetti da attuare per la prima volta o
ripresentati dopo interruzioni. Per nuovi progetti si intende anche
l'aggiunta di un nuovo indirizzo all'interno di un progetto già in
atto;
2) Rinnovo con modifiche, ossia riproposizione con modifiche di un
progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Laddove le
modifiche si estendono ai cicli già avviati ne deve essere fatta
espressa menzione nella richiesta;
3) Rinnovo senza modifiche, ossia riproposizione senza modifiche di un
progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Le nuove
richieste di sperimentazione dovranno essere corredate:
a) dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3
del D.P.R. n. 419/74 come di seguito indicati:
- la identificazione del problema che si vuole affrontare con la
relativa motivazione;
- la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro;
- la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;
- il preventivo di spesa;
- la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della
sperimentazione;
- le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione;
b) dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
c) dalla delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto (copia
integrale);
d) dalla relazione del direttore didattico e del preside sul progetto
presentato;
e) dai prospetti riepilogativi distinti per grado di scuola e,
limitatamente alla scuola materna, elementare e media, dalla scheda di
rilevazione predisposta dalla B.D.P. di Firenze.
Per le richieste di rinnovo con modifiche, oltre agli elementi sopra
indicati, è necessario acquisire anche:
- la valutazione dell'andamento e dei risultati della sperimentazione
anche sulla base delle indicazioni degli organi della scuola interessati
(Consigli di classe o di interclasse, Collegio dei docenti, Comitato
tecnico-scientifico);
- ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle
esperienze in atto;
- le motivazioni scientifico-didattiche delle eventuali modifiche che si
propongono;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito
raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le eventuali modifiche.
Per quanto riguarda le richieste di rinnovo senza modifiche, si fa
rinvio alle specifiche, istruzioni contenute nei paragrafi B1; B2; B3
I prospetti riepilogativi e le schede di rilevazione, predisposte
dalla BDP di Firenze, relativi alle richieste di sperimentazione
dovranno essere trasmessi anche all'Ufficio Studi.
Qualora ai sensi dell'art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE
e dai Consigli Scolastici distrettuali, dovranno essere corredati dalla
documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche
presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio
dei docenti, del Consiglio di Istituto o di Circolo e la relazione del
Preside o del Direttore didattico).
Gli IRRSAE invieranno entro il 15 dicembre di ogni anno alle Direzioni
Generali o agli Ispettorati o Servizio competenti di questo Ministero il
motivato parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato
D.P.R. n. 419/74.
Entro la medesima data i Provveditori agli studi formuleranno motivate
valutazioni in merito alle proposte pervenute. Dette valutazioni saranno
inviate ai suddetti Uffici centrali insieme al
parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale a norma del punto
a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sulla
attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base
delle considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non
sperimentali.
Le Istituzioni scolastiche riconosciute sperimentali, ai sensi del
penultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, dovranno fornire alle
Direzioni Generali e Servizio competenti ed all'Ufficio Studi
significative documentazione sui risultati conseguiti, al fine di
consentire un'approfondita valutazione dell'andamento
didattico-organizzativo della sperimentazione.
Per i programmi di assistenza e di verifica della sperimentazione si fa
rinvio a quanto indicato nelle istruzioni particolari.
B) Istruzioni particolari
B1) Scuola materna ed elementare
Le proposte di sperimentazione, che interessino sia la scuola materna
sia la scuola elementare, dovranno essere trasmesse, distintamente
corredate da tutti gli elementi richiesti, al Servizio per la Scuola
materna ed alla Direzione Generale dell'istruzione elementare.
Si raccomanda che le proposte di sperimentazione si presentino come
autentiche innovazioni, non attuabili nell'ambito delle previsioni
dell'art. 2 del D.P.R. n. 419/74, dell'art. 1 della Legge n. 820/1971,
dell'art. 2 della Legge n. 517/77, dell'art. 14 sesto comma della Legge
n. 270/82 o nell'ambito dei nuovi moduli didattici sperimentali,
introdotti con CC.MM. n. 288/87 e n. 143/88.
I progetti di sperimentazione dovranno essere corredati dalla unita
scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca
di Documentazione Pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.
Tale scheda non è sostitutiva del progetto stesso.
Si precisa che le proposte di rinnovo con o senza modifiche dovranno
essere presentate annualmente corredate da tutti gli elementi richiesti
per i nuovi progetti.
Si richiama, inoltre, la necessità che sia assicurata una qualificata e
continua assistenza tecnico-didattica da parte degli Ispettori tecnici
alle sperimentazioni autorizzate, allo scopo di valutare il reale stato
di funzionamento delle attività sperimentali.
Le relazioni dovranno essere inviate al Servizio per la Scuola Materna e
alla Direzione Generale Istruzione Elementare.
B2) Scuola secondaria di primo grado
Si raccomanda che i progetti presentati riportino dettagliatamente
distinte le spese occorrenti per il personale da quelle per il
funzionamento.
Si richiede pertanto, che i progetti siano corredati dall'allegato
prospetto riepilogativo, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione
secondaria di primo grado.
I rinnovi senza modifiche devono essere corredati solo dalle delibere
del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della relazione
del preside oltre che del prospetto riepilogativo di cui
sopra.
B3) Scuola secondaria di secondo grado
L'elevato numero delle sperimentazioni e delle innovazioni, già attuate
nella scuola secondaria superiore, in attesa della riforma legislativa,
richiede una semplificazione delle procedure di annuale autorizzazione
al rinnovo senza modifiche dei cicli già avviati e l'adozione di
programmi mirati di verifica ed assistenza.
Pertanto l'autorizzazione al rinnovo senza modifiche dei nuovi cicli di
sperimentazione deve considerarsi automatica, salvo diverso esplicito
provvedimento ministeriale, ovvero motivate delibere negative del
Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto delle scuole
interessate.
Ciascun Istituto interessato al rinnovo del ciclo adotterà le predette
delibere ed invierà comunicazione delle determinazioni assunte dal
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto agli uffici sopra
indicati.
Le delibere degli Organi collegiali summenzionati dovranno essere
integralmente trasmesse solo se negative o, in caso, si intenda chiedere
l'autorizzazione ad iniziare un ciclo diverso da quello già autorizzato
(rinnovo con modifiche).
La procedura automatica di autorizzazione al rinnovo senza modifiche non
si applica alle istituzioni scolastiche non statali.
Lo stato di funzionamento delle sperimentazioni autorizzate sarà
rilevato con criteri e modalità precisati da annuali programmi di
assistenza e verifica, realizzati anche in collaborazione con la
Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze.
Per la disciplina sulla formazione delle classi sperimentali o sulla
definizione dei relativi organici, si fa rinvio alle specifiche
disposizioni vigenti in materia, in particolare al D.L. 6 agosto 1988,
n. 323 convertito in Legge 6 ottobre 1988, n. 426 e relative
disposizioni applicative.
Titolo IV - Istruzioni particolari per le Regioni a normativa
speciale
A) Istruzioni per la regione autonoma Valle d'Aosta
In applicazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 33
della Legge 16 maggio 1978 n. 196 e dell'art. 14 della Legge Regionale
25 agosto 1980, n. 43, i presidi ed i direttori didattici delle
istituzioni scolastiche ubicate nella Regione autonoma Valle d'Aosta
invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e con le
modalità già indicate, all'Assessorato Regionale alla P.I. e al locale
IRRSAE per il prescritto parere. Tale parere sarà inoltrato da parte
dell'IRRSAE all'Assessore alla P.I. nel termine sopra specificato.
B) Istruzioni per la provincia autonoma di Bolzano
In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 20 febbraio
1983, n. 89, i presidi delle Istituzioni scolastiche ubicate in
provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei
termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia
nonché, per le scuole di lingua italiana, alla Sovrintendenza
Scolastica e, per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle
località ladine alle rispettive Intendenze Scolastiche.
C) Istruzioni per la provincia autonoma di Trento
In applicazione della norma prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 405/88, i
presidi e i direttori didattici delle Istituzioni scolastiche ubicate in
provincia di Trento invieranno le proposte di sperimentazione, nei
termini e secondo le modalità già indicate, salvo diverse
disposizioni, al Provveditore agli studi che le trasmetterà alla
Provincia con le opportune osservazioni ed indicazioni entro il 15
dicembre di ogni anno.
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