C.M. 15 gennaio 1985, n. 17, prot.
n. 261
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419
del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
1985-1986
Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla
procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di
sperimentazioni da attuare nell'anno scolastico 1985-1986 a norma
dell'art. 3 del D.P.R. 419 del 31 maggio 1974 nella scuola materna ed
elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
1. Scuola materna ed elementare
Restando ferma l'ipotesi che le scuole si richiamino alle modalità
previste dall'art. 2 del D.P.R. 419 del 1974, per la promozione di
sperimentazioni intese come ricerca e realizzazione di innovazioni sul
piano metodologico-didattico, si dovrà far riferimento, in quanto
richiamabili, per il caso di proposte da presentare ai sensi dell'art 3
dello stesso D.P.R., alle disposizioni impartite.
Non si ravvisa l'opportunità di fornire particolari indicazioni circa
la tipologia dei piani di sperimentazione da proporre; tuttavia saranno
ritenuti di particolare interesse quei progetti che si collochino nella
prospettiva delineata dalla proposta dei nuovi programmi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla opportunità di presentare
progetti che propongano possibili, diverse modalità di affrontare
problematiche offerte dalla diversità delle situazioni
socio-culturali-ambientali, non risolvibili con i mezzi offerti
dall'ordinamento. Le proposte, cioè, dovrebbero presentarsi come
automatiche innovazioni di strutture e ordinamenti, non attuabili
nell'ambito delle previsioni dell'art. 1 della Legge 820/1971 o
dell'art. 2 della Legge 517/1977 o dell'art. 14, comma 6, della Legge
270/1982.
Nelle proposte vanno indicate con precisione le eventuali risorse umane
necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della scuola
fornendo circostanziate motivazioni alla richiesta e, nel caso, alla
scelta di particolare personale; è, inoltre, quanto mai opportuno che
gli eventuali contributi siano richiesti con piani articolati, motivando
dettagliatamente la necessità di spese.
2. Scuola secondaria di primo grado
La sperimentazione innovativa di ordinamenti e di strutture nella scuola
media deve, naturalmente, tener conto di un quadro normativo di
riferimento che ha avuto, anche di recente, ulteriori sviluppi secondo
quella linea di intervento - tracciata dalle leggi di riforma del 1977 -
intesa a migliorare la qualità del servizio scolastico finalizzandolo
"alla promozione umana e culturale" di chi usufruisce del
servizio medesimo (cfr. "Premessa generale" ai programmi di
insegnamento del 1979).
Le proposte innovative delle singole scuole medie debbono, pertanto,
tener preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli
interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si
segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:
a) una applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento
del 1979 ed, in particolare, l'esame delle opportunità innovative
contenute nella parte terza della "Premessa generale" di tali
programmi (vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla
"Organizzazione flessibile ed articolata delle attività
didattiche");
b) l'utilizzazione, ove vi sia stata richiesta dalle famiglie,
dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella prospettiva di
una programmazione educativa e didattica che sfrutti almeno le
opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il modello
consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti disciplinari,
compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua straniera sia
attraverso la possibile competenza del docente di lingua straniera
assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio" di docenti
di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;
c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle
"attività integrative" ed iniziative di sostegno previste
dall'art. 7 della Legge n. 517/1977, anche alla luce delle indicazioni
al riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla
stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del
1979 (paragrafo 4 della terza parte);
d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983
trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito dei piani di intervento
educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti
delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare
anche l'introduzione di una seconda lingua straniera;
e) una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica
nell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano
le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980, n. 279, che
consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale
utilizzazione, senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento
della sperimentazione.
Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative
di ordinamenti e di strutture sono invitate a rinnovare la richiesta di
prosecuzione, con modifiche o non del progetto, entro i termini e le
modalità richieste.
Inoltre, al fine di consentire al Ministero di disporre di una
aggiornata documentazione, si invitano le scuole medie riconosciute
sperimentali ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del ripetuto
D.P.R. n. 419, nonché le scuole ad ordinamento speciale ai sensi del
medesimo comma a trasmettere alla Direzione generale dell'istruzione
secondaria di I grado, Divisione I, una documentazione significativa
sull'attività finora svolta - in relazione a quanto previsto dal
ripetuto art. 3 del D.P.R. 419, comprese le modalità di verifica dei
risultati conseguiti, accompagnata dalla scheda allegata, debitamente
compilata.
Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente
circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture
proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover
suggerire particolari tempi o ipotesi sperimentali.
Ci si limita, pertanto, a raccomandare - tenuto anche conto dei
suggerimenti emersi nell'ambito del comitato tecnico nazionale per la
sperimentazione, settore scuola media - che le proposte riguardino le
possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi
presentati dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali
non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi già offerti
dall'ordinamento. Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di
autentica innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già
presenti nell'ordinamento.
Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in
quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti
prosecuzioni con modifiche o non, ad una precisa indicazione delle
risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti
nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle
cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive
rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con
classi a tempo prolungato.
3. Scuola secondaria di secondo grado
Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si
terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella
prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in
discussione al Parlamento, nonché di quelle che prevedono la
realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con
esperienze di lavoro.
Per quanto concerne gli istituti statali si richiama l'attenzione sulla
circostanza che potranno essere presi in considerazione soltanto quei
progetti realizzabili attraverso il ricorso ai docenti
dell'istituto stesso, ivi compresi quelli eventualmente utilizzati già
in servizio, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento
dell'istituto medesimo.
4. Presentazione delle proposte
I presidi o i direttori didattici invieranno entro il 10 marzo 1985 agli
IRRSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o agli
Ispettorati, al Servizio per la scuola materna competenti ed all'Ufficio
studi e programmazione di questo Ministero le proposte di
sperimentazione concernenti:
1) nuovi progetti;
2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
5) prosecuzione senza modifiche;
6) prosecuzione con modifiche.
Le proposte dovranno essere corredate:
- dalla documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 3 del
D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di Istituto o del Consiglio di circolo
(copia integrale);
- dalla relazione del Preside o del Direttore didattico sul progetto
presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con
la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni
sua parte.
È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le
scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi
richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente
circolare.
Per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi (punti 5 e 6)
dovranno essere indicati:
- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito
raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.
Si ribadisce la necessità della trasmissione delle relazioni firmate e
delle verifiche dei risultati conseguiti, e di ogni altro elemento atto
a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in
atto.
Limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
- i progetti che comportano rinnovi con o senza modifiche potranno
essere presi in considerazione soltanto se realizzabili attraverso il
ricorso ai docenti dell'istituto stesso ivi compresi quelli
eventualmente utilizzati già in servizio, fatti salvi gli insegnamenti
non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo;
- le richieste che comportano la sola prosecuzione di sperimentazioni in
atto non sono soggette alle stesse procedure previste per i nuovi
progetti;
- nel formulare le proposte di cui trattasi le scuole e gli istituti
interessati dovranno tenere presente quanto segue:
a) le classi sperimentali debbono essere costituite da un numero di
allievi non inferiore a quello previsto per le corrispondenti classi non
sperimentali, fatte salve le deroghe ai limiti minimi consentite in
particolari condizioni (es.: scuole di montagna, ecc.);
b) le opzioni da attivare nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado devono prevedere non meno di 10 allievi per ciascuna opzione;
c) gli indirizzi non devono essere costituiti con meno di 15 allievi.
Le proposte dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo
considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio: nel caso di B + T il
progetto dovrà contenere il piano di studi di entrambi i cicli),
corredati dall'allegato schema riepilogativo (Allegato A).
Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola,
che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione
dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate
all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.
I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di
lezione dell'insegnamento di Religione dovranno essere corredati del
parere della competente autorità ecclesiastica.
Si invita ad un rigoroso rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle proposte.
Gli IRRSAE invieranno entro il 30 marzo 1985 alle Direzioni generali e
agli Ispettorati al Servizio competenti ed all'Ufficio studi e
programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto
dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974.
Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai
suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale,
il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416, si pronuncerà sull'attivazione agli indirizzi sperimentali,
esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un
piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche
sperimentali e non sperimentali.
5. Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano. In applicazione
delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981 i Presidi delle
istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le
proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste
al precedente punto 4), alla locale Provincia nonché, per le scuole in
lingua italiana, alla Sovrintendenza scolastica e, per le scuole in
lingua tedesca, all'Intendenza scolastica.
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