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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 15 gennaio 1985, n. 17, prot. n. 261

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1985-1986

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di sperimentazioni da attuare nell'anno scolastico 1985-1986 a norma dell'art. 3 del D.P.R. 419 del 31 maggio 1974 nella scuola materna ed elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

1. Scuola materna ed elementare
Restando ferma l'ipotesi che le scuole si richiamino alle modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 419 del 1974, per la promozione di sperimentazioni intese come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, si dovrà far riferimento, in quanto richiamabili, per il caso di proposte da presentare ai sensi dell'art 3 dello stesso D.P.R., alle disposizioni impartite.
Non si ravvisa l'opportunità di fornire particolari indicazioni circa la tipologia dei piani di sperimentazione da proporre; tuttavia saranno ritenuti di particolare interesse quei progetti che si collochino nella prospettiva delineata dalla proposta dei nuovi programmi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla opportunità di presentare progetti che propongano possibili, diverse modalità di affrontare problematiche offerte dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali, non risolvibili con i mezzi offerti dall'ordinamento. Le proposte, cioè, dovrebbero presentarsi come automatiche innovazioni di strutture e ordinamenti, non attuabili
nell'ambito delle previsioni dell'art. 1 della Legge 820/1971 o dell'art. 2 della Legge 517/1977 o dell'art. 14, comma 6, della Legge 270/1982.
Nelle proposte vanno indicate con precisione le eventuali risorse umane necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della scuola fornendo circostanziate motivazioni alla richiesta e, nel caso, alla scelta di particolare personale; è, inoltre, quanto mai opportuno che gli eventuali contributi siano richiesti con piani articolati, motivando dettagliatamente la necessità di spese.

2. Scuola secondaria di primo grado
La sperimentazione innovativa di ordinamenti e di strutture nella scuola media deve, naturalmente, tener conto di un quadro normativo di riferimento che ha avuto, anche di recente, ulteriori sviluppi secondo quella linea di intervento - tracciata dalle leggi di riforma del 1977 - intesa a migliorare la qualità del servizio scolastico finalizzandolo "alla promozione umana e culturale" di chi usufruisce del servizio medesimo (cfr. "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979).
Le proposte innovative delle singole scuole medie debbono, pertanto, tener preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:
a) una applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento del 1979 ed, in particolare, l'esame delle opportunità innovative contenute nella parte terza della "Premessa generale" di tali programmi (vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla "Organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche");
b) l'utilizzazione, ove vi sia stata richiesta dalle famiglie, dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella prospettiva di una programmazione educativa e didattica che sfrutti almeno le opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il modello consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti disciplinari, compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua straniera sia attraverso la possibile competenza del docente di lingua straniera assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio" di docenti di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;
c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle "attività integrative" ed iniziative di sostegno previste dall'art. 7 della Legge n. 517/1977, anche alla luce delle indicazioni al riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979 (paragrafo 4 della terza parte);
d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983 trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito dei piani di intervento educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare anche l'introduzione di una seconda lingua straniera;
e) una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica nell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980, n. 279, che consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale utilizzazione, senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento della sperimentazione.
Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative di ordinamenti e di strutture sono invitate a rinnovare la richiesta di prosecuzione, con modifiche o non del progetto, entro i termini e le modalità richieste.
Inoltre, al fine di consentire al Ministero di disporre di una aggiornata documentazione, si invitano le scuole medie riconosciute sperimentali ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del ripetuto D.P.R. n. 419, nonché le scuole ad ordinamento speciale ai sensi del medesimo comma a trasmettere alla Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado, Divisione I, una documentazione significativa sull'attività finora svolta - in relazione a quanto previsto dal ripetuto art. 3 del D.P.R. 419, comprese le modalità di verifica dei risultati conseguiti, accompagnata dalla scheda allegata, debitamente compilata.
Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover suggerire particolari tempi o ipotesi sperimentali.
Ci si limita, pertanto, a raccomandare - tenuto anche conto dei suggerimenti emersi nell'ambito del comitato tecnico nazionale per la sperimentazione, settore scuola media - che le proposte riguardino le possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi presentati dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi già offerti dall'ordinamento. Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di autentica innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già presenti nell'ordinamento.
Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti prosecuzioni con modifiche o non, ad una precisa indicazione delle risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con classi a tempo prolungato.

3. Scuola secondaria di secondo grado
Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché di quelle che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.
Per quanto concerne gli istituti statali si richiama l'attenzione sulla circostanza che potranno essere presi in considerazione soltanto quei progetti realizzabili attraverso il ricorso ai docenti
dell'istituto stesso, ivi compresi quelli eventualmente utilizzati già in servizio, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo.
4. Presentazione delle proposte
I presidi o i direttori didattici invieranno entro il 10 marzo 1985 agli IRRSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o agli Ispettorati, al Servizio per la scuola materna competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero le proposte di sperimentazione concernenti:
1) nuovi progetti;
2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
5) prosecuzione senza modifiche;
6) prosecuzione con modifiche.
Le proposte dovranno essere corredate:
- dalla documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di Istituto o del Consiglio di circolo (copia integrale);
- dalla relazione del Preside o del Direttore didattico sul progetto presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.
È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente circolare.
Per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi (punti 5 e 6) dovranno essere indicati:
- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.
Si ribadisce la necessità della trasmissione delle relazioni firmate e delle verifiche dei risultati conseguiti, e di ogni altro elemento atto a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in
atto.
Limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
- i progetti che comportano rinnovi con o senza modifiche potranno essere presi in considerazione soltanto se realizzabili attraverso il ricorso ai docenti dell'istituto stesso ivi compresi quelli eventualmente utilizzati già in servizio, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo;
- le richieste che comportano la sola prosecuzione di sperimentazioni in atto non sono soggette alle stesse procedure previste per i nuovi progetti;
- nel formulare le proposte di cui trattasi le scuole e gli istituti interessati dovranno tenere presente quanto segue:
a) le classi sperimentali debbono essere costituite da un numero di allievi non inferiore a quello previsto per le corrispondenti classi non sperimentali, fatte salve le deroghe ai limiti minimi consentite in particolari condizioni (es.: scuole di montagna, ecc.);
b) le opzioni da attivare nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado devono prevedere non meno di 10 allievi per ciascuna opzione;
c) gli indirizzi non devono essere costituiti con meno di 15 allievi.
Le proposte dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio: nel caso di B + T il progetto dovrà contenere il piano di studi di entrambi i cicli), corredati dall'allegato schema riepilogativo (Allegato A).
Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.
I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di Religione dovranno essere corredati del parere della competente autorità ecclesiastica.
Si invita ad un rigoroso rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte.
Gli IRRSAE invieranno entro il 30 marzo 1985 alle Direzioni generali e agli Ispettorati al Servizio competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974.
Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione agli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.
5. Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano. In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981 i Presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste al precedente punto 4), alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza scolastica.


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