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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 9 luglio 1990, n. 184, prot. n. 1436/B, (Ministero Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)

Iniziative di collaborazione scuola - extra scuola in materia di attività sportiva

1. Sono pervenute richieste di numerose federazioni intese a realizzare forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche per una più vasta diffusione della pratica sportiva.
1.1. Al riguardo, questo Ministero considera con favore tutte le ulteriori occasioni formative che possano conseguire da intese con enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali), sul presupposto che il loro coinvolgimento sia idoneo ad arricchire il
ventaglio delle opzioni possibili per il conseguimento degli obiettivi educativi, qualora inserito in un quadro di puntuale programmazione e di attiva integrazione di interventi nel rispetto dei compiti e delle finalità proprie di ciascuna istituzione.
1.2. Tali forme di collaborazione si iscrivono del resto, oltre che nello spirito dei rapporti in atto con il Coni formalizzati nel protocollo d'intesa del 1980, nella linea enunciata dai decreti delegati di apertura della comunità scolastica "alla più vasta comunità sociale e civica". È superfluo rilevare, tuttavia, che tale apertura significa possibilità di confronto e di mutuo scambio di esperienze e conoscenze; non può significare condizionamento o attenuazione di attenzione da parte degli operatori scolastici, rispetto al conseguimento degli obiettivi propri dell'istituzione - scuola. In tal senso saranno da evitare intese che realizzino iniziative dispersive, estranee agli obiettivi anzidetti e non mirate al coinvolgimento della generalità degli studenti; mentre dovranno essere favorite quelle iniziative che incentivino forme di socializzazione o che si prestino anche a garantire - nei modi più idonei, ivi compresi impegni organizzativi, di giuria, arbitraggio, ecc. - la partecipazione degli alunni più svantaggiati e dei portatori di handicap.
1.3. Il proliferare di tali richieste pone, tuttavia, problemi di definizione di limiti, in relazione al vigente ordinamento; di coordinamento delle possibili offerte; di valutazione delle relative compatibilità.

2. Limiti di ordinamento
2.1. Sotto tale profilo appare di tutta evidenza che qualsiasi iniziativa di collaborazione tra scuola e enti interessati non può non fare rigorosamente salvi i punti che seguono:
2.2. - la pratica di discipline sportive potrà configurarsi solo come esperienza originale di svolgimento dei vigenti programmi di insegnamento o trovare spazi utili di estrinsecazione nell'ambito delle attività integrative eventualmente deliberate. In nessun caso potrà risolversi, come è persino superfluo rilevare, in un'attività a qualsiasi titolo sostitutiva dell'insegnamento curriculare;
2.3. - l'eventuale coinvolgimento di esperti sarà istituzionalmente limitato ad un'opera di consulenza e di supporto per la parte squisitamente tecnica, fermo restando il diritto-dovere e la responsabilità degli insegnanti nell'assolvimento della funzione docente;
2.4. - dovrà essere fatta salva, tranne che in casi eccezionalissimi da rimettere alla prudente e attenta valutazione da parte dei competenti organi della scuola, l'obbligatorietà della scansione bisettimanale delle lezioni;
2.5. - qualsiasi iniziative in materia sarà oggetto di preventiva esplicita determinazione da parte del collegio dei docenti e costituirà parte integrante - ove se ne ravvisino i presupposti di merito e di metodo-della programmazione educativa. A tal fine saranno da evitare forme episodiche, o disorganiche di esperienze di pratica sportiva che non trovino il necessario raccordo, da una parte con quanto deliberato ad inizio dell'anno nell'ambito della stessa programmazione educativa, dall'altra con gli obiettivi dei vigenti programmi d'insegnamento.

3. Coordinamento a livello provinciale delle eventuali offerte di collaborazione
Non sfugge alle SS.VV. l'esigenza di un coordinamento a livello provinciale volto ad attivare, soprattutto nelle situazioni di maggiore squilibrio di offerte educative sul territorio, modalità procedure e linee di progettazione integrata.
Tale coordinamento da parte delle SS.VV. si rivela indispensabile sotto un triplice profilo:
3.1. - per l'esigenza, in relazione alle proposte di collaborazione da parte degli enti anzidetti, di avviare una concertazione preliminare intesa alla definizione - sul piano operativo - di modalità organizzative coerenti con la prescrizione degli attuali ordinamenti sia sotto l'aspetto gestionale, sia con riferimento all'osservanza dei limiti di cui al punto 2;
3.2. - per l'opportunità di coinvolgere, con riferimento al punto che precede, il presidente provinciale del Coni, il quale - per il suo ruolo istituzionale di coordinamento delle iniziative federali periferiche in base agli indirizzi enunciati dal Comitato olimpico - costituisce referente particolarmente qualificato per dare un utile apporto conoscitivo nella individuazione delle scelte più opportune e, in relazione a queste, delle risorse materiali che possano facilitarne gli esiti;
3.3. - per la necessità di contatti con i competenti organi della Regione e degli Enti locali interessati per quanto attiene alla messa a disposizione dei mezzi di trasporto dalla scuola agli impianti sportivi e per quant'altro possa agevolare le iniziative programmate.

4. Valutazione delle relative compatibilità
Sotto tale profilo dovrà tenersi conto:
4.1. - delle realtà sociali, territoriali ed ambientali, nel senso che saranno preferite quelle discipline che possano essere praticate in modo continuativo per l'esistenza di infrastrutture logisticamente accessibili senza eccessive aggravi di tempo e senza costi aggiuntivi per gli alunni e le loro famiglie;
4.2. - della carenza o inadeguatezza di infrastrutture sportive scolastiche; in tal senso l'offerta, da parte degli enti, di mettere a disposizione i propri impianti può costituire utile e significativa risposta rispetto ai problemi sopraevidenziati;
4.3. - gli organi scolastici dovranno avere particolare cura a che siano evitate, nei rapporti di collaborazione, discriminazioni tra studenti in relazione alle abilità tecniche e alle possibilità finanziarie, anche per quanto attiene agli equipaggiamenti sportivi;
4.4. - la scelta delle discipline dovrà in ogni caso essere compatibile con l'età degli alunni e - quale che sia la disciplina praticata - indipendentemente dai contenuti tecnici di essa, dovranno soprattutto essere esaltati i momenti socializzanti.

5. Modalità operative
Entro il mese di maggio (per il 1990 entro il 30 luglio) gli enti interessati a rapporti di collaborazione con la scuola, faranno pervenire ai provveditori agli studi e ai delegati provinciali del Coni un programma circostanziato di iniziative nel quale siano anche precisate le proposte di disponibilità in termini di messa a disposizione di impianti, attrezzature e materiale tecnico.
5.1. Almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, i provveditori informeranno i capi d'istituto in merito a quelle proposte che siano state ravvisate come utili e praticabili in relazione alle indicazioni di cui ai punti precedenti.
Sulla base dell'anzidetto quadro conoscitivo di proposte e risorse disponibili, i collegi dei docenti valuteranno autonomamente modi e termini di una collaborazione possibile in sede di programmazione educativa annuale e ne daranno tempestiva comunicazione al provveditore agli studi il quale, d'intesa con il delegato provinciale Coni, con l'ente locale, le federazioni e egli altri enti interessati, predisporrà un piano di attuazione delle relative iniziative.
5.2. Le SS.VV., qualora vi siano state adesioni significative, vorranno assicurare la necessaria opera di assistenza e di vigilanza nel corso dello svolgimento delle attività concordate.
A conclusione delle esperienze relative, le SS.VV. medesime vorranno riferirne a questo Ministero, mettendo in particolare risalto i problemi gestionali e organizzativi che ne sono derivati.


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