C.M. 9 luglio 1990, n. 184, prot. n.
1436/B, (Ministero Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'educazione
fisica e sportiva)
Iniziative di collaborazione scuola - extra scuola in
materia di attività sportiva
1. Sono pervenute richieste di numerose federazioni intese a
realizzare forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche per
una più vasta diffusione della pratica sportiva.
1.1. Al riguardo, questo Ministero considera con favore tutte le
ulteriori occasioni formative che possano conseguire da intese con enti
(federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali), sul presupposto
che il loro coinvolgimento sia idoneo ad arricchire il
ventaglio delle opzioni possibili per il conseguimento degli obiettivi
educativi, qualora inserito in un quadro di puntuale programmazione e di
attiva integrazione di interventi nel rispetto dei compiti e delle
finalità proprie di ciascuna istituzione.
1.2. Tali forme di collaborazione si iscrivono del resto, oltre che
nello spirito dei rapporti in atto con il Coni formalizzati nel
protocollo d'intesa del 1980, nella linea enunciata dai decreti delegati
di apertura della comunità scolastica "alla più vasta comunità
sociale e civica". È superfluo rilevare, tuttavia, che tale
apertura significa possibilità di confronto e di mutuo scambio di
esperienze e conoscenze; non può significare condizionamento o
attenuazione di attenzione da parte degli operatori scolastici, rispetto
al conseguimento degli obiettivi propri dell'istituzione - scuola. In
tal senso saranno da evitare intese che realizzino iniziative
dispersive, estranee agli obiettivi anzidetti e non mirate al
coinvolgimento della generalità degli studenti; mentre dovranno essere
favorite quelle iniziative che incentivino forme di socializzazione o
che si prestino anche a garantire - nei modi più idonei, ivi compresi
impegni organizzativi, di giuria, arbitraggio, ecc. - la partecipazione
degli alunni più svantaggiati e dei portatori di handicap.
1.3. Il proliferare di tali richieste pone, tuttavia, problemi di
definizione di limiti, in relazione al vigente ordinamento; di
coordinamento delle possibili offerte; di valutazione delle relative
compatibilità.
2. Limiti di ordinamento
2.1. Sotto tale profilo appare di tutta evidenza che qualsiasi
iniziativa di collaborazione tra scuola e enti interessati non può non
fare rigorosamente salvi i punti che seguono:
2.2. - la pratica di discipline sportive potrà configurarsi solo come
esperienza originale di svolgimento dei vigenti programmi di
insegnamento o trovare spazi utili di estrinsecazione nell'ambito delle
attività integrative eventualmente deliberate. In nessun caso potrà
risolversi, come è persino superfluo rilevare, in un'attività a
qualsiasi titolo sostitutiva dell'insegnamento curriculare;
2.3. - l'eventuale coinvolgimento di esperti sarà istituzionalmente
limitato ad un'opera di consulenza e di supporto per la parte
squisitamente tecnica, fermo restando il diritto-dovere e la
responsabilità degli insegnanti nell'assolvimento della funzione
docente;
2.4. - dovrà essere fatta salva, tranne che in casi eccezionalissimi da
rimettere alla prudente e attenta valutazione da parte dei competenti
organi della scuola, l'obbligatorietà della scansione bisettimanale
delle lezioni;
2.5. - qualsiasi iniziative in materia sarà oggetto di preventiva
esplicita determinazione da parte del collegio dei docenti e costituirà
parte integrante - ove se ne ravvisino i presupposti di merito e di
metodo-della programmazione educativa. A tal fine saranno da evitare
forme episodiche, o disorganiche di esperienze di pratica sportiva che
non trovino il necessario raccordo, da una parte con quanto deliberato
ad inizio dell'anno nell'ambito della stessa programmazione educativa,
dall'altra con gli obiettivi dei vigenti programmi d'insegnamento.
3. Coordinamento a livello provinciale delle eventuali offerte di
collaborazione
Non sfugge alle SS.VV. l'esigenza di un coordinamento a livello
provinciale volto ad attivare, soprattutto nelle situazioni di maggiore
squilibrio di offerte educative sul territorio, modalità procedure e
linee di progettazione integrata.
Tale coordinamento da parte delle SS.VV. si rivela indispensabile sotto
un triplice profilo:
3.1. - per l'esigenza, in relazione alle proposte di collaborazione da
parte degli enti anzidetti, di avviare una concertazione preliminare
intesa alla definizione - sul piano operativo - di modalità
organizzative coerenti con la prescrizione degli attuali ordinamenti sia
sotto l'aspetto gestionale, sia con riferimento all'osservanza dei
limiti di cui al punto 2;
3.2. - per l'opportunità di coinvolgere, con riferimento al punto che
precede, il presidente provinciale del Coni, il quale - per il suo ruolo
istituzionale di coordinamento delle iniziative federali periferiche in
base agli indirizzi enunciati dal Comitato olimpico - costituisce
referente particolarmente qualificato per dare un utile apporto
conoscitivo nella individuazione delle scelte più opportune e, in
relazione a queste, delle risorse materiali che possano facilitarne gli
esiti;
3.3. - per la necessità di contatti con i competenti organi della
Regione e degli Enti locali interessati per quanto attiene alla messa a
disposizione dei mezzi di trasporto dalla scuola agli impianti sportivi
e per quant'altro possa agevolare le iniziative programmate.
4. Valutazione delle relative compatibilità
Sotto tale profilo dovrà tenersi conto:
4.1. - delle realtà sociali, territoriali ed ambientali, nel senso che
saranno preferite quelle discipline che possano essere praticate in modo
continuativo per l'esistenza di infrastrutture logisticamente
accessibili senza eccessive aggravi di tempo e senza costi aggiuntivi
per gli alunni e le loro famiglie;
4.2. - della carenza o inadeguatezza di infrastrutture sportive
scolastiche; in tal senso l'offerta, da parte degli enti, di mettere a
disposizione i propri impianti può costituire utile e significativa
risposta rispetto ai problemi sopraevidenziati;
4.3. - gli organi scolastici dovranno avere particolare cura a che siano
evitate, nei rapporti di collaborazione, discriminazioni tra studenti in
relazione alle abilità tecniche e alle possibilità finanziarie, anche
per quanto attiene agli equipaggiamenti sportivi;
4.4. - la scelta delle discipline dovrà in ogni caso essere compatibile
con l'età degli alunni e - quale che sia la disciplina praticata -
indipendentemente dai contenuti tecnici di essa, dovranno soprattutto
essere esaltati i momenti socializzanti.
5. Modalità operative
Entro il mese di maggio (per il 1990 entro il 30 luglio) gli enti
interessati a rapporti di collaborazione con la scuola, faranno
pervenire ai provveditori agli studi e ai delegati provinciali del Coni
un programma circostanziato di iniziative nel quale siano anche
precisate le proposte di disponibilità in termini di messa a
disposizione di impianti, attrezzature e materiale tecnico.
5.1. Almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, i
provveditori informeranno i capi d'istituto in merito a quelle proposte
che siano state ravvisate come utili e praticabili in relazione alle
indicazioni di cui ai punti precedenti.
Sulla base dell'anzidetto quadro conoscitivo di proposte e risorse
disponibili, i collegi dei docenti valuteranno autonomamente modi e
termini di una collaborazione possibile in sede di programmazione
educativa annuale e ne daranno tempestiva comunicazione al provveditore
agli studi il quale, d'intesa con il delegato provinciale Coni, con
l'ente locale, le federazioni e egli altri enti interessati,
predisporrà un piano di attuazione delle relative iniziative.
5.2. Le SS.VV., qualora vi siano state adesioni significative, vorranno
assicurare la necessaria opera di assistenza e di vigilanza nel corso
dello svolgimento delle attività concordate.
A conclusione delle esperienze relative, le SS.VV. medesime vorranno
riferirne a questo Ministero, mettendo in particolare risalto i problemi
gestionali e organizzativi che ne sono derivati.
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