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C.M. 18 gennaio 1980, n. 18, prot. n. 428

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1980-1981

L'attuale momento, che vede il concretizzarsi della normativa sulla sperimentazione per l'anno scolastico 1980-1981, coincide con il primo avvio degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, che hanno tra i loro compiti istituzionali quello di "promuovere e assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche".
La prima Conferenza dei Presidenti degli IRRSAE, svoltasi a Roma nei giorni 26 e 27 novembre 1979, ha posto in evidenza la necessità che gli Istituti Regionali siano in grado di operare al più presto, sia pure in forma necessariamente graduale, positivi, incisivi interventi sulla scuola in tutti i suoi ordini e gradi.
In considerazione di tale realtà, questo Ministero, nel confermare le linee generali contenute nella Circolare ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1977 e le indicazioni della Circolare ministeriale n. 187 dell'1 agosto 1978 circa la prosecuzione di attività sperimentali in atto, il rinnovo di cicli sperimentali e le proposte di nuove iniziative, fornisce le seguenti norme procedurali per le attività sperimentali che si riferiscono all'anno scolastico 1980-1981.
1) I nuovi progetti di sperimentazione, le richieste di rinnovo con variazioni delle iniziative già in atto, le richieste di prosecuzione a completamento di cicli già autorizzati (esempio: gli istituti tecnici femminili, che nel corrente anno scolastico hanno iniziato un monoennio, a cui dovrà fare seguito un quadriennio), ovvero i progetti che prevedono l'attivazione di nuovi indirizzi, devono essere inviati entro il 5 marzo 1980 direttamente all'IRRSAE competente per territorio, nonché al Provveditore agli Studi, alle Direzioni Generali o Ispettorati o Servizio Scuola Materna, e all'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero. I progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dall'articolo 3 del D.P.R. n. 419 del 1974, nonché da una relazione riassuntiva a firma del Capo d'Istituto secondo lo schema unito alla presente circolare.
Entro il 31 marzo successivo l'IRRSAE dovrà, se lo riterrà possibile, esprimere e comunicare al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati, Servizio Scuola Materna, nonché Ufficio Studi e Programmazione) il parere tecnico previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974. Entro la data appena indicata sarà data comunicazione al Provveditore agli studi competente del parere tecnico espresso dall'IRRSAE, oppure dovrà essere fatto presente che l'Istituto regionale, a causa della complessa procedura prevista per la definizione di alcuni atti costitutivi (approvazione dello statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 419 del 1974) e per l'assunzione del personale (espletamento dei concorsi per titoli previsti dall'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 419) non è in grado di esprimere un compiuto parere tecnico.
In questo ultimo caso, il Provveditore agli studi, avvalendosi della collaborazione del gruppo di lavoro per la sperimentazione operante presso il Provveditorato stesso, entro il 15 aprile successivo improrogabilmente farà conoscere agli Uffici del Ministero il proprio parere.
In ogni caso (sia che l'IRRSAE possa esprimere il parere ad esso richiesto, sia che tale circostanza non si verifichi) il Provveditore agli studi è tenuto nel suddetto termine del 15 aprile a far conoscere il parere espresso sui progetti di sperimentazione dal Consiglio scolastico provinciale, appositamente interpellato, per quanto attiene alle competenze previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, con particolare riguardo all'attivazione di nuovi indirizzi e specializzazioni.
I Provveditori agli studi sono invitati altresì a fornire ai distretti scolastici elementi di informazione sulle attività di sperimentazione ritenuti essenziali perché i distretti stessi possano tenerne opportuno conto nel predisporre le loro proposte in materia,
come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 416 del 1974.
6) Anche le proposte delle scuole che prevedano il rinnovo e/o la prosecuzione delle sperimentazioni senza variazioni, saranno inoltrate ai Provveditori agli studi, agli Uffici del Ministero nonché agli IRRSAE, corredate dalla relazione del Capo d'Istituto, dall'attestazione che la richiesta non prevede variazione alcuna, nonché dal verbale della riunione del collegio dei docenti contenente la relativa delibera. Ciò, affinché il Ministero possa assumere le determinazioni di carattere formale.
Anche le predette richieste vanno inoltrate dalle scuole ai Provveditori agli Studi entro il 5 marzo 1980.


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