C.M. 18 gennaio 1980, n. 18, prot.
n. 428
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n.
419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
1980-1981
L'attuale momento, che vede il concretizzarsi della normativa sulla
sperimentazione per l'anno scolastico 1980-1981, coincide con il primo
avvio degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, che hanno tra i loro compiti istituzionali
quello di "promuovere e assistere l'attuazione di progetti di
sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche".
La prima Conferenza dei Presidenti degli IRRSAE, svoltasi a Roma nei
giorni 26 e 27 novembre 1979, ha posto in evidenza la necessità che gli
Istituti Regionali siano in grado di operare al più presto, sia pure in
forma necessariamente graduale, positivi, incisivi interventi sulla
scuola in tutti i suoi ordini e gradi.
In considerazione di tale realtà, questo Ministero, nel confermare le
linee generali contenute nella Circolare ministeriale n. 27 del 25
gennaio 1977 e le indicazioni della Circolare ministeriale n. 187 dell'1
agosto 1978 circa la prosecuzione di attività sperimentali in atto, il
rinnovo di cicli sperimentali e le proposte di nuove iniziative,
fornisce le seguenti norme procedurali per le attività sperimentali che
si riferiscono all'anno scolastico 1980-1981.
1) I nuovi progetti di sperimentazione, le richieste di rinnovo con
variazioni delle iniziative già in atto, le richieste di prosecuzione a
completamento di cicli già autorizzati (esempio: gli istituti tecnici
femminili, che nel corrente anno scolastico hanno iniziato un monoennio,
a cui dovrà fare seguito un quadriennio), ovvero i progetti che
prevedono l'attivazione di nuovi indirizzi, devono essere inviati entro
il 5 marzo 1980 direttamente all'IRRSAE competente per territorio,
nonché al Provveditore agli Studi, alle Direzioni Generali o
Ispettorati o Servizio Scuola Materna, e all'Ufficio Studi e
Programmazione del Ministero. I progetti dovranno essere corredati dalla
documentazione prevista dall'articolo 3 del D.P.R. n. 419 del 1974,
nonché da una relazione riassuntiva a firma del Capo d'Istituto secondo
lo schema unito alla presente circolare.
Entro il 31 marzo successivo l'IRRSAE dovrà, se lo riterrà possibile,
esprimere e comunicare al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati,
Servizio Scuola Materna, nonché Ufficio Studi e Programmazione) il
parere tecnico previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974. Entro la
data appena indicata sarà data comunicazione al Provveditore agli studi
competente del parere tecnico espresso dall'IRRSAE, oppure dovrà essere
fatto presente che l'Istituto regionale, a causa della complessa
procedura prevista per la definizione di alcuni atti costitutivi
(approvazione dello statuto per il funzionamento e la gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 419 del
1974) e per l'assunzione del personale (espletamento dei concorsi per
titoli previsti dall'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 419) non è in grado
di esprimere un compiuto parere tecnico.
In questo ultimo caso, il Provveditore agli studi, avvalendosi della
collaborazione del gruppo di lavoro per la sperimentazione operante
presso il Provveditorato stesso, entro il 15 aprile successivo
improrogabilmente farà conoscere agli Uffici del Ministero il proprio
parere.
In ogni caso (sia che l'IRRSAE possa esprimere il parere ad esso
richiesto, sia che tale circostanza non si verifichi) il Provveditore
agli studi è tenuto nel suddetto termine del 15 aprile a far conoscere
il parere espresso sui progetti di sperimentazione dal Consiglio
scolastico provinciale, appositamente interpellato, per quanto attiene
alle competenze previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio
1974, con particolare riguardo all'attivazione di nuovi indirizzi e
specializzazioni.
I Provveditori agli studi sono invitati altresì a fornire ai distretti
scolastici elementi di informazione sulle attività di sperimentazione
ritenuti essenziali perché i distretti stessi possano tenerne opportuno
conto nel predisporre le loro proposte in materia,
come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 416 del 1974.
6) Anche le proposte delle scuole che prevedano il rinnovo e/o la
prosecuzione delle sperimentazioni senza variazioni, saranno inoltrate
ai Provveditori agli studi, agli Uffici del Ministero nonché agli
IRRSAE, corredate dalla relazione del Capo d'Istituto, dall'attestazione
che la richiesta non prevede variazione alcuna, nonché dal verbale
della riunione del collegio dei docenti contenente la relativa delibera.
Ciò, affinché il Ministero possa assumere le determinazioni di
carattere formale.
Anche le predette richieste vanno inoltrate dalle scuole ai Provveditori
agli Studi entro il 5 marzo 1980.
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