C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot.
n. 1771/A
Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3
Legge 7 febbraio 1958, n. 88
In relazione a talune perplessità manifestate in ordine alla
applicazione della norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno
fornire alcune indicazioni in materia di esonero temporaneo o
permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazione fisica.
Come è noto ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88,
l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole
e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Al fine di indicare i limiti di applicabilità degli esoneri previsti
dall'art. 3 della citata legge, è opportuno sottolineare che:
- I programmi di educazione fisica per la scuola media (D.M. 9 febbraio
1979), non solo non limitano l'intervento educativo ai soli aspetti
operativi o di esercitazioni pratiche, ma sottolineano l'opportunità
che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap
psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato
secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni, tenendo conto degli
aspetti pedagogici ed interdisciplinari che vi sono connessi. In tal
senso utile riferimento può essere anche quanto disposto dalla Legge 4
agosto 1977, n. 517.
- Analogamente i nuovi programmi per le scuole e istituti di istruzione
secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono
attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti,
nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali
sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni.
A tutti i livelli di scuola secondaria, pertanto, la lezione di
educazione fisica offre anche significative occasioni di socializzazione
ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per
quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle
esercitazioni pratiche.
Occorre inoltre sottolineare che l'insegnamento dell'educazione fisica,
proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, consente
all'insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce nell'ambito dei
consigli di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli
alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa
considerazione.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che le modalità di esonero
previste dalla Legge n. 88 del 1958 devono essere intese alla stregua
delle considerazioni richiamate nel senso che, ferma restando
l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, secondo
quanto prescritto dall'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, tale
obbligatorietà può assumere connotazioni diverse in relazione a
determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere
disattesa.
In relazione a quanto sopra precisato, gli alunni, che per le proprie
condizioni fisiche e psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi
totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a
determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro
dovranno presentare istanza di esonero in carta legale, sottoscritta dal
genitore o da chi ne fa le veci, al Capo di istituto.
Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare
alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non
incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.
Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni
esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti
interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto
intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio
e più in generale nell'organizzazione delle attività.
Con l'occasione, in relazione ad alcuni quesiti qui pervenuti, si
richiama l'attenzione delle SS.LL e dei Capi di Istituto sul fatto che
l'esonero, circoscritto secondo le modalità e i criteri indicati, è
del tutto ininfluente ai fini del colloquio pluridisciplinare nell'esame
di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981 nel senso che nel
colloquio si potrà accertare "se l'alunno abbia acquisito la
conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie delle
attività motorie" alla stregua di quanto precisato nei criteri
orientativi dettati con l'anzidetto decreto. L'eventuale mancanza di una
pratica effettiva di tali attività sarà infatti compensata dall'attivo
coinvolgimento dell'alunno secondo le indicazioni sopra formulate e in
base all'autonoma e responsabile valutazione del docente.
Mentre nulla è innovato per quanto riguarda gli adempimenti di ordine
amministrativo relativi all'esonero di cui all'art. 3 della citata Legge
7 febbraio 1958, n. 88, è in ogni caso opportuno rammentare che gli
accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata alla
relativa istanza, ovvero effettuati su richiesta del Capo di Istituto,
costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista
della responsabile autonoma determinazione del Capo di Istituto stesso.
Si pregano le SS.LL di voler dare opportuna, tempestiva, diffusione alle
direttive impartite con la presente circolare.
|