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C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A

Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88

In relazione a talune perplessità manifestate in ordine alla applicazione della norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in materia di esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazione fisica.
Come è noto ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Al fine di indicare i limiti di applicabilità degli esoneri previsti dall'art. 3 della citata legge, è opportuno sottolineare che:
- I programmi di educazione fisica per la scuola media (D.M. 9 febbraio 1979), non solo non limitano l'intervento educativo ai soli aspetti operativi o di esercitazioni pratiche, ma sottolineano l'opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni, tenendo conto degli aspetti pedagogici ed interdisciplinari che vi sono connessi. In tal senso utile riferimento può essere anche quanto disposto dalla Legge 4 agosto 1977, n. 517.
- Analogamente i nuovi programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni.
A tutti i livelli di scuola secondaria, pertanto, la lezione di educazione fisica offre anche significative occasioni di socializzazione ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle esercitazioni pratiche.
Occorre inoltre sottolineare che l'insegnamento dell'educazione fisica, proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, consente all'insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce nell'ambito dei consigli di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa considerazione.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che le modalità di esonero previste dalla Legge n. 88 del 1958 devono essere intese alla stregua delle considerazioni richiamate nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto prescritto dall'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, tale obbligatorietà può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa.
In relazione a quanto sopra precisato, gli alunni, che per le proprie condizioni fisiche e psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro dovranno presentare istanza di esonero in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al Capo di istituto.

Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.
Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione delle attività.
Con l'occasione, in relazione ad alcuni quesiti qui pervenuti, si richiama l'attenzione delle SS.LL e dei Capi di Istituto sul fatto che l'esonero, circoscritto secondo le modalità e i criteri indicati, è del tutto ininfluente ai fini del colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981 nel senso che nel colloquio si potrà accertare "se l'alunno abbia acquisito la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie delle
attività motorie" alla stregua di quanto precisato nei criteri orientativi dettati con l'anzidetto decreto. L'eventuale mancanza di una pratica effettiva di tali attività sarà infatti compensata dall'attivo coinvolgimento dell'alunno secondo le indicazioni sopra formulate e in base all'autonoma e responsabile valutazione del docente.
Mentre nulla è innovato per quanto riguarda gli adempimenti di ordine amministrativo relativi all'esonero di cui all'art. 3 della citata Legge 7 febbraio 1958, n. 88, è in ogni caso opportuno rammentare che gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata alla relativa istanza, ovvero effettuati su richiesta del Capo di Istituto, costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile autonoma determinazione del Capo di Istituto stesso.
Si pregano le SS.LL di voler dare opportuna, tempestiva, diffusione alle direttive impartite con la presente circolare.


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