C.M. 16 luglio 1991, n. 222, prot.
n. 5591
Infortuni alunni delle scuole elementari
Al fine di regolamentare e agevolare l'iter istruttorio in materia di
infortuni ad alunni della scuola elementare, questa Direzione Generale
richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui contenuti della nota
circolare n. 7739 del 25/7/1990 della Procura Generale della Corte dei
Conti (sostitutiva della precedente n. 164603 del 22/2/78 e portata a
conoscenza delle SS.LL. medesime con nota n. 1029.412 del 25/9/90 della
Direzione Generale del personale) con la quale vengono forniti i criteri
univoci sulle modalità delle denunce e sulle operazioni conseguenti in
materia di danno all'erario.
Poiché continuano a pervenire al Ministero, alla Procura Generale della
Corte dei Conti ed all'Avvocatura Generale dello Stato numerosissime
comunicazioni, denunce, atti e documenti riguardanti infortuni occorsi
ad alunni della scuola elementare, si ritiene necessario ribadire che
gli atti suddetti sono riconducibili alla specifica competenza delle
SS.LL. ed ai poteri di vigilanza sulle Istituzioni scolastiche esistenti
nelle province.
Pertanto, al momento del verificarsi dell'infortunio, i Direttori
Didattici preposti alle Istituzioni scolastiche dipendenti, dovranno
curare l'istruttoria dei relativi atti (comprensiva, ovviamente, della
rituale denuncia alla società assicuratrice) e l'invio della
documentazione esclusivamente ai competenti uffici scolastici
provinciali per gli eventuali successivi interventi.
Le SS.LL. cureranno, quindi, tutti i necessari adempimenti, tenendo
presente che l'obbligo della denuncia alla Procura Generale della Corte
dei Conti , con l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale,
si instaura solo nelle ipotesi richiamate dal punto 2 della citata nota
n. 7739 del 25/7/90 del Procuratore Generale della Corte dei Conti .
Con l'occasione si precisa altresì che solo allorquando, per la
rilevanza oggettiva dei fatti verificatisi o quando i danni fisici,
sanitariamente pronosticati, si rivelino particolarmente gravi o quando
vi siano richieste stragiudiziali di bonaria transizione o qualora
questa amministrazione sia citata in giudizio o si debba dar luogo,
senza possibili impugnative, a provvedimenti di liquidazione
patrimoniale del danno (cap. 1291) questa Direzione Generale, ferma
restando la iniziale e continua trattazione della pratica da parte delle
SS.LL. dovrà essere opportunamente ed urgentemente ragguagliata per
l'assunzione degli incombenti di propria competenza.
Analogamente dovrà essere provveduto all'instaurarsi di situazioni di
rilevanza penale.
Comunque, già alla proposizione di iniziative stragiudiziali od,
ovviamente, in presenza di una citazione in giudizio, non dovrà essere
tralasciato di chiedere, con la dovuta tempestività, la consulenza, i
buoni uffici ed il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato o
delle competenti Avvocature distrettuali alle quali, come è noto,
competono "la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza
legale delle amministrazioni dello Stato".
Si confida nella massima collaborazione.
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