Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

C.M. 29 gennaio 1976, n. 22, prot. n. 436, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)

Attribuzione ed uso delle palestre e degli impianti sportivi scolastici

Nel quadro della valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, l'impegno in corso per lo sviluppo delle palestre e degli impianti scolastici ha portato notevoli risultati positivi, segnatamente negli ultimi anni, consentendo il recupero da parte del deficit pregresso; a questo riguardo vale la pena di segnalare che negli ultimi due anni sono state ultimate 1.363 palestre e 1.130 impianti sportivi. La situazione, seppure migliorata, tuttavia è ancora lontana dal raggiungere un assetto soddisfacente, sicché molte scuole non dispongono di proprie attrezzature e devono per necessità avvalersi di quelle di altre scuole viciniori, per le quali si determina così un uso interscolastico.
In tale situazione, appare utile riconsiderare il problema dell'assegnazione e dell'uso delle predette strutture, in relazione anche a quesiti pervenuti a seguito dell'entrata in vigore dei noti decreti delegati.

1) Impianti di nuova costruzione
Secondo le disposizioni vigenti ogni impianto deve essere assegnato ad una scuola determinata, sia che faccia parte organicamente del relativo edificio, sia che si presenti strutturalmente come entità a sé stante. Tale assegnazione, nella generalità dei casi, discende dalla procedura amministrativa seguita per la sua costruzione, nel senso che essa risulta già dalla richiesta fatta dall'ente locale interessato.
La possibilità di uso interscolastico, tuttavia, già in questa fase può venire in rilievo, sia nella progettazione (ad esempio, l'aggiornamento fatto alle norme tecniche di cui al D.M. 21 marzo 1970, prevede che nel caso di palestre di scuole elementari utilizzabili anche da scuole secondarie si seguano gli standard propri delle palestre di quest'ultimo tipo di scuola), sia nella graduazione delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, in quanto devono considerarsi con opportuno favore quelle, di tali richieste, che possano soddisfare le esigenze di più scuole viciniori.
Può accadere tuttavia che esigenze sopravvenute impongano l'uso interscolastico di palestra originariamente progettata al servizio di una sola scuola. La competenza a disporre tale uso spetta al provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 9 della predetta Legge n. 88.
Questi, tuttavia, dovrà raggiungere preventivamente intese con gli enti locali interessati, tenuto conto dei maggiori oneri che possono derivare loro dall'uso interscolastico (es. palestra di scuola media data in uso comune a un liceo scientifico).

2) Impianti preesistenti
Anche per gli impianti preesistenti, la competenza a disporre l'utilizzazione interscolastica spetta al provveditore agli studi ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 88. Il provveditore agli studi dovrà rivedere le disposizioni date circa l'uso delle palestre, a mano a mano che la costruzione dei nuovi impianti venga a modificare le situazioni preesistenti. Per i motivi illustrati nel precedente punto 1, è opportuno che tale revisione sia fatta d'intesa con gli enti interessati.

3) Compiti dei distretti
In ordine a quanto presentato nei precedenti punti 1 e 2 utili proposte potranno essere fornite dai consigli di distretto nello svolgimento delle funzioni previste dai primi tre commi dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, una volta che detti organi siano stati costituiti.

4) Criteri per l'uso delle palestre interscolastiche
Come è noto, la lettera a) dell'art. 6 del predetto D.P.R. n. 416 assegna al consiglio di circolo o d'istituto il potere di deliberare, nell'ambito del regolamento interno dello stesso circolo o istituto, i criteri per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive della scuola. È chiaro che, ove l'istituzione abbia palestre o impianti sportivi in comune con altre scuole, tale potere deve essere esercitato in modo da non impedire o renderne eccessivamente difficile l'uso da parte delle altre scuole che devono fruire della stessa palestra o impianto.
Sul piano concretamente operativo, quindi, nel caso di palestre o impianti comuni a più scuole, i rispettivi consigli d'istituto vorranno ricercare e raggiungere le più opportune intese nella definizione dei criteri d'uso da parte delle rispettive scolaresche.
Compete al provveditore agli studi decidere gli eventuali conflitti, ai sensi dell'art. 26 del più volte citato D.P.R. n. 416, anche in assenza del parere del consiglio scolastico provinciale fino a quando detto organo non sarà costituito.

5) Concessione in uso di palestre ed impianti scolastici ad enti, associazioni e società sportive.
Nel quadro delle misure intese a favorire l'interrelazione fra la scuola e la comunità sociale e civica, l'art. 15, lett. f), del più volte citato D.P.R. n. 416 attribuisce, tra l'altro, al consiglio scolastico provinciale la funzione di determinare i criteri generali per la utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole, ivi compresi, ovviamente quelli relativi all'educazione fisica e alle attività sportive.
In attesa della costituzione del predetto organo provinciale, per quel che concerne l'argomento, restano operanti le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 14 agosto 1969, n. 11, 7 gennaio 1974, n. 150 e 18 settembre 1974, n. 212.


La pagina
- Educazione&Scuola©