C.M. 29 gennaio 1976, n. 22, prot.
n. 436, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)
Attribuzione ed uso delle palestre e degli impianti
sportivi scolastici
Nel quadro della valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione
fisica e sportiva, l'impegno in corso per lo sviluppo delle palestre e
degli impianti scolastici ha portato notevoli risultati positivi,
segnatamente negli ultimi anni, consentendo il recupero da parte del
deficit pregresso; a questo riguardo vale la pena di segnalare che negli
ultimi due anni sono state ultimate 1.363 palestre e 1.130 impianti
sportivi. La situazione, seppure migliorata, tuttavia è ancora lontana
dal raggiungere un assetto soddisfacente, sicché molte scuole non
dispongono di proprie attrezzature e devono per necessità avvalersi di
quelle di altre scuole viciniori, per le quali si determina così un uso
interscolastico.
In tale situazione, appare utile riconsiderare il problema
dell'assegnazione e dell'uso delle predette strutture, in relazione
anche a quesiti pervenuti a seguito dell'entrata in vigore dei noti
decreti delegati.
1) Impianti di nuova costruzione
Secondo le disposizioni vigenti ogni impianto deve essere assegnato ad
una scuola determinata, sia che faccia parte organicamente del relativo
edificio, sia che si presenti strutturalmente come entità a sé stante.
Tale assegnazione, nella generalità dei casi, discende dalla procedura
amministrativa seguita per la sua costruzione, nel senso che essa
risulta già dalla richiesta fatta dall'ente locale interessato.
La possibilità di uso interscolastico, tuttavia, già in questa fase
può venire in rilievo, sia nella progettazione (ad esempio,
l'aggiornamento fatto alle norme tecniche di cui al D.M. 21 marzo 1970,
prevede che nel caso di palestre di scuole elementari utilizzabili anche
da scuole secondarie si seguano gli standard propri delle palestre di
quest'ultimo tipo di scuola), sia nella graduazione delle richieste di
contributo ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, in
quanto devono considerarsi con opportuno favore quelle, di tali
richieste, che possano soddisfare le esigenze di più scuole viciniori.
Può accadere tuttavia che esigenze sopravvenute impongano l'uso
interscolastico di palestra originariamente progettata al servizio di
una sola scuola. La competenza a disporre tale uso spetta al
provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 9 della predetta Legge n.
88.
Questi, tuttavia, dovrà raggiungere preventivamente intese con gli enti
locali interessati, tenuto conto dei maggiori oneri che possono derivare
loro dall'uso interscolastico (es. palestra di scuola media data in uso
comune a un liceo scientifico).
2) Impianti preesistenti
Anche per gli impianti preesistenti, la competenza a disporre
l'utilizzazione interscolastica spetta al provveditore agli studi ai
sensi dell'art. 9 della Legge n. 88. Il provveditore agli studi dovrà
rivedere le disposizioni date circa l'uso delle palestre, a mano a mano
che la costruzione dei nuovi impianti venga a modificare le situazioni
preesistenti. Per i motivi illustrati nel precedente punto 1, è
opportuno che tale revisione sia fatta d'intesa con gli enti
interessati.
3) Compiti dei distretti
In ordine a quanto presentato nei precedenti punti 1 e 2 utili proposte
potranno essere fornite dai consigli di distretto nello svolgimento
delle funzioni previste dai primi tre commi dell'art. 12 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416, una volta che detti organi siano stati costituiti.
4) Criteri per l'uso delle palestre interscolastiche
Come è noto, la lettera a) dell'art. 6 del predetto D.P.R. n. 416
assegna al consiglio di circolo o d'istituto il potere di deliberare,
nell'ambito del regolamento interno dello stesso circolo o istituto, i
criteri per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive della scuola.
È chiaro che, ove l'istituzione abbia palestre o impianti sportivi in
comune con altre scuole, tale potere deve essere esercitato in modo da
non impedire o renderne eccessivamente difficile l'uso da parte delle
altre scuole che devono fruire della stessa palestra o impianto.
Sul piano concretamente operativo, quindi, nel caso di palestre o
impianti comuni a più scuole, i rispettivi consigli d'istituto vorranno
ricercare e raggiungere le più opportune intese nella definizione dei
criteri d'uso da parte delle rispettive scolaresche.
Compete al provveditore agli studi decidere gli eventuali conflitti, ai
sensi dell'art. 26 del più volte citato D.P.R. n. 416, anche in assenza
del parere del consiglio scolastico provinciale fino a quando detto
organo non sarà costituito.
5) Concessione in uso di palestre ed impianti scolastici ad enti,
associazioni e società sportive.
Nel quadro delle misure intese a favorire l'interrelazione fra la scuola
e la comunità sociale e civica, l'art. 15, lett. f), del più volte
citato D.P.R. n. 416 attribuisce, tra l'altro, al consiglio scolastico
provinciale la funzione di determinare i criteri generali per la
utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle
attrezzature delle scuole, ivi compresi, ovviamente quelli relativi
all'educazione fisica e alle attività sportive.
In attesa della costituzione del predetto organo provinciale, per quel
che concerne l'argomento, restano operanti le disposizioni di cui alle
circolari ministeriali 14 agosto 1969, n. 11, 7 gennaio 1974, n. 150 e
18 settembre 1974, n. 212.
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