C.M. 30 settembre 1974, n. 232, prot.
n. 3473
Criteri formazione squadre educazione fisica anno
scolastico 1974/75
Con circolare del 14 agosto u.s. ho richiamato l'attenzione delle
SS.VV. sulla assoluta necessità di evitare, nella attuale situazione
economica del Paese, ogni comportamento che implichi aggravi di spesa
non giustificati da obiettive inderogabili esigenze.
Reputo opportuno integrare ora le disposizioni generali colà contenute
con istruzioni attinenti allo specifico settore dell'educazione fisica,
nel quale negli ultimi anni il numero degli insegnanti non di ruolo è
andato aumentando con ritmo sproporzionato rispetto all'incremento degli
alunni e delle classi. In questo settore, infatti, si sono manifestati
in misura particolarmente grave i fenomeni, sia della immotivata
moltiplicazione dei posti d'insegnamento, sia dello spezzettamento delle
nomine tra più insegnanti.
Per l'anno scolastico 1974-75, occorre quindi che le SS.VV. vigilino
attentamente affinché non si ripetano i fenomeni predetti, i quali, dal
punto di vista didattico, comportano a volte, la nomina di persone non
in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, dal punto di vista
finanziario, si ripercuotono pesantemente sul bilancio dello Stato, in
quanto una quota delle retribuzioni degli insegnanti è uguale per
tutti, indipendentemente dal numero delle ore settimanali di servizio
prestato. Allo scopo varranno le istruzioni seguenti.
1. Formazione delle squadre di educazione fisica
Come è noto, l'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 dispone che
l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole
e istituti di istruzione secondaria e artistica ed è impartito
distintamente per gli alunni e le alunne.
L'art. 2 della stessa legge prevede che la scolaresca di ciascuna scuola
o istituto è ripartita per squadre maschili e femminili di almeno 15
alunni.
L'attuazione delle norme sopra richiamate ha suscitato spesso notevoli
difficoltà per la necessità di conciliare, nelle situazioni
contingenti delle singole scuole, il principio della obbligatorietà
dell'insegnamento in questione con quello della presenza nelle varie
classi degli almeno 15 alunni dello stesso sesso necessari per
costituire una squadre. Sicché in molti casi si è fatto luogo alla
costituzione di squadre con un minor numero di alunni. Per l'anno
scolastico 1974-75, invece, è necessario che a tale soluzione si
pervenga solo in casi assolutamente eccezionali e previa autorizzazione
ministeriale, per la quale le SS.VV. dovranno fornire tutti gli
occorrenti elementi di giudizio. A tal fine dovranno essere seguite le
indicazioni di seguito esposte:
a) nei casi in cui, in una classe il contingente di alunni dello stesso
sesso non raggiunga i 15, tale contingente dovrà essere riunito con
quello di altra classe, avente già o no un numero di alunni sufficiente
per costituire una squadra, purché gli alunni nel complesso non
superino il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la
composizione di una classe;
b) nei casi in cui non sia sufficiente il raggruppamento degli alunni di
due classi, il raggruppamento dovrà essere disposto su più classi,
anche se una di queste avrebbe già il contingente sufficiente a
costituire una squadra, purché gli alunni nel complesso non superino il
numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la composizione
di una classe;
c) nel procedere ai raggruppamenti, si dovrà operare preferibilmente
fra le classi parallele e solo successivamente - se ancora necessario -
fra le classi consecutive; d) quando in un istituto il numero degli
alunni di un sesso sia particolarmente esiguo, si dovrà procedere alla
riunione di tutti i contingenti di allievi o allieve delle varie classi
in un'unica squadra. Il fenomeno può verificarsi soprattutto per le
squadre femminili negli istituti tecnici o professionali degli indirizzi
industriali e nautici, o per le squadre maschili negli istituti
magistrali (per questi ultimi, tuttavia, si tenga presente che la
composizione della classe per sesso può essere evitata nell'ora
settimanale di educazione fisica teorica). Qualora il numero degli
alunni di un sesso nell'intero istituto sia di poche unità, dovrà
studiarsi la possibilità di aggregare tali alunni ad una squadra di
altro istituto, anche di diverso tipo, purché dello stesso grado, e
facilmente raggiungibile;
e) allo stesso modo, dovrà studiarsi la possibilità di aggregazione a
squadre di altro istituto per gli alunni o le alunne di sezioni staccate
o scuole coordinate, quando tale diverso istituto sia raggiungibile più
facilmente rispetto all'istituto di appartenenza.
2. Conferimento degli incarichi
Si ricorda che devono essere conferite dal Provveditore agli Studi, ai
sensi dell'art. 4 dell'O.M. 22 aprile 1974, non soltanto le cattedre e
posti ad esse corrispondenti, ma anche quelli costituiti da
raggruppamenti di ore comunque disponibili nella provincia.
Si ricorda pure che ai sensi dell'art. 17 della stessa ordinanza le
SS.VV. devono curare di realizzare il completamento d'orario degli
incaricati anche con ore che si rendessero disponibili successivamente
all'apertura dell'anno scolastico. La precisazione non appare fuori di
luogo considerando che in passato sono state date dai presidi per
supplenza ore di insegnamento che avrebbero potuto essere attribuite ad
incaricati come completamento d'orario.
3. Conferimento delle supplenze agli aspiranti in possesso di titolo
di studio inferiore
L'art. 22 della più volte citata O.M. 22 aprile 1974 ha consentito che
i presidi, nei casi di assoluta necessità, attribuiscano supplenze
temporanee a persone fornite di titolo di studio inferiore a quelli
richiesti per l'ammissione all'esame di abilitazione. Per le motivazioni
già esposte, è necessario che il numero delle persone così nominate
sia ridotto al minimo possibile. A tal fine:
a) con ordinanza di pari data, qui unita in copia, ho disposto la
costituzione di elenchi provinciali comprendenti gli aspiranti che
nell'anno scolastico 1973/74 abbiano già svolto insegnamento di
educazione fisica per almeno quattro ore settimanali. Le SS.VV.
indirizzeranno su tali aspiranti le nomine dei presidi, curando che
quelli graduati con precedenza abbiano il massimo numero di nomine
consentite, prima di passare alla segnalazione di quelli che seguono;
b) dopo che siano stati eventualmente esauriti gli elenchi, le SS VV.
vorranno promuovere opportune intese fra i presidi in modo che questi,
anche nel conferimento delle supplenze agli aspiranti non inclusi in
elenco, facciano confluire le loro nomine sugli stessi aspiranti, fino
alla concorrenza del massimo orario consentito.
|