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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 18 settembre 1979, n. 237, prot. n. 123/42

Applicazione dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Com'è noto, l'art. 4, n. 5 del T.U. concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contempla fra i soggetti compresi nell'assicurazione gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.
Nei casi di infortunio o di malattie derivanti dallo svolgimento delle predette attività e comportanti l'inabilità permanente, totale o parziale, o la morte del soggetto, l'I.N.A.I.L. attribuisce rispettivamente la rendita di inabilità o quella prevista per i superstiti.
Nei casi in cui l'infortunio conduca ad una invalidità temporanea assoluta, l'I.N.A.I.L. attribuisce l'indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta, prevista dagli articoli 68 e seguenti del citato D.P.R. 1124/1965, beneficio, quest'ultimo, che in base ad una precedente interpretazione dell'art. 30 del predetto D.P.R., l'I.N.A.I.L., aveva sempre escluso nei confronti degli studenti, mancando il presupposto della perdita del guadagno per il periodo dell'inabilità temporanea assoluta.
Tale indirizzo è stato sottoposto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto, il quale ha deliberato di riconoscere il diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta anche in favore degli studenti che svolgano una attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni sul lavoro infortunatisi nelle attività previste dal menzionato art. 4, n. 5.
Nei casi di infortuni occorsi durante le predette esperienze ed esercitazioni, pronosticati non guaribili entro 3 giorni, il capo di istituto è tenuto, ai sensi dell'art. 53 del più volte citato D.P.R. a denunciare l'accaduto alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L., indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità, ed è altresì tenuto a farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui manca il commissariato di P.S., autorità di pubblica sicurezza è, com'è noto, il Sindaco.
Tali denunce vanno effettuate utilizzando gli appositi moduli modello 4-I, in triplice copia, da inviare all'I.N.A.I.L. (Allegato 1), e modello 90-I, da inviare all'autorità di pubblica sicurezza (Allegato 2).
Per la compilazione delle denunce dovranno tenersi presenti le avvertenze contenute a tergo di tali modelli, alle quali si fa esplicito rinvio. (Nei casi di denunce relative a studenti non dovrà essere compilata la sezione del modello 4-I concernente la retribuzione).
Nei soli casi in cui l'infortunio riguardi studenti lavoratori, la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. va trasmessa con lettera d'ufficio recante l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo della ditta presso cui lo studente svolge la propria attività lavorativa.
La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata entro due giorni da quello in cui il Capo di istituto ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato del medico scolastico o del pronto soccorso. Nel caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia deve essere preceduta da comunicazione telegrafica dell'infortunio, da inviare all'I.N.A.I.L. entro le 24 ore dall'infortunio stesso.
Il certificato medico deve indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze dello stesso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Copia della denuncia effettuata alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L. dovrà essere trasmessa anche al provveditore agli studi competente per territorio ed alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra l'ordine scolastico cui appartiene la scuola denunciante. Ciò allo scopo di consentire l'istruttoria delle richieste di rimborso a favore dell'I.N.A.I.L. delle somme corrisposte dall'istituto medesimo all'infortunato. Nessun contributo deve essere pertanto versato all'I.N.A.I.L. a titolo di premio assicurativo.
Per quanto concerne gli infortuni che dovessero verificarsi nelle scuole della provincia di Bolzano, si rende noto che questo Ministero potrà provvedere al rimborso delle somme corrisposte dall'I.N.A.I.L. soltanto nei confronti del personale a carico del bilancio dello Stato, rimanendo pertanto esclusi dalla competenza di questo Ministero i rimborsi relativi ad infortuni occorsi a personale a carico della provincia e agli studenti, in quanto le scuole site in tale provincia non sono statali.
Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la scuola presso la quale si è verificato l'infortunio.
I Provveditori agli studi, il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi degli istituti e scuole delle rispettive circoscrizioni.


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