C.M. 18 settembre 1979, n. 237, prot.
n. 123/42
Applicazione dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 30 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Com'è noto, l'art. 4, n. 5 del T.U. concernente
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
contempla fra i soggetti compresi nell'assicurazione gli insegnanti e
gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni
pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché i preparatori,
gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni
tecnico-pratiche o di lavoro.
Nei casi di infortunio o di malattie derivanti dallo svolgimento delle
predette attività e comportanti l'inabilità permanente, totale o
parziale, o la morte del soggetto, l'I.N.A.I.L. attribuisce
rispettivamente la rendita di inabilità o quella prevista per i
superstiti.
Nei casi in cui l'infortunio conduca ad una invalidità temporanea
assoluta, l'I.N.A.I.L. attribuisce l'indennità giornaliera per
invalidità temporanea assoluta, prevista dagli articoli 68 e seguenti
del citato D.P.R. 1124/1965, beneficio, quest'ultimo, che in base ad una
precedente interpretazione dell'art. 30 del predetto D.P.R.,
l'I.N.A.I.L., aveva sempre escluso nei confronti degli studenti,
mancando il presupposto della perdita del guadagno per il periodo
dell'inabilità temporanea assoluta.
Tale indirizzo è stato sottoposto a revisione da parte del Consiglio di
Amministrazione del predetto Istituto, il quale ha deliberato di
riconoscere il diritto all'indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta anche in favore degli studenti che svolgano una
attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro infortunatisi nelle attività previste dal
menzionato art. 4, n. 5.
Nei casi di infortuni occorsi durante le predette esperienze ed
esercitazioni, pronosticati non guaribili entro 3 giorni, il capo di
istituto è tenuto, ai sensi dell'art. 53 del più volte citato D.P.R. a
denunciare l'accaduto alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L.,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi
di legge per l'indennizzabilità, ed è altresì tenuto a farne denuncia
all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto
l'infortunio. Nei comuni in cui manca il commissariato di P.S.,
autorità di pubblica sicurezza è, com'è noto, il Sindaco.
Tali denunce vanno effettuate utilizzando gli appositi moduli modello
4-I, in triplice copia, da inviare all'I.N.A.I.L. (Allegato 1), e
modello 90-I, da inviare all'autorità di pubblica sicurezza (Allegato
2).
Per la compilazione delle denunce dovranno tenersi presenti le
avvertenze contenute a tergo di tali modelli, alle quali si fa esplicito
rinvio. (Nei casi di denunce relative a studenti non dovrà essere
compilata la sezione del modello 4-I concernente la retribuzione).
Nei soli casi in cui l'infortunio riguardi studenti lavoratori, la
denuncia diretta all'I.N.A.I.L. va trasmessa con lettera d'ufficio
recante l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo della ditta
presso cui lo studente svolge la propria attività lavorativa.
La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata entro due giorni da
quello in cui il Capo di istituto ne ha avuto notizia e deve essere
corredata da certificato del medico scolastico o del pronto soccorso.
Nel caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia deve essere
preceduta da comunicazione telegrafica dell'infortunio, da inviare
all'I.N.A.I.L. entro le 24 ore dall'infortunio stesso.
Il certificato medico deve indicare, oltre alle generalità
dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le
cause e le circostanze dello stesso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa
sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le
eventuali alterazioni preesistenti.
Copia della denuncia effettuata alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L.
dovrà essere trasmessa anche al provveditore agli studi competente per
territorio ed alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo
Ministero che amministra l'ordine scolastico cui appartiene la scuola
denunciante. Ciò allo scopo di consentire l'istruttoria delle richieste
di rimborso a favore dell'I.N.A.I.L. delle somme corrisposte
dall'istituto medesimo all'infortunato. Nessun contributo deve essere
pertanto versato all'I.N.A.I.L. a titolo di premio assicurativo.
Per quanto concerne gli infortuni che dovessero verificarsi nelle scuole
della provincia di Bolzano, si rende noto che questo Ministero potrà
provvedere al rimborso delle somme corrisposte dall'I.N.A.I.L. soltanto
nei confronti del personale a carico del bilancio dello Stato, rimanendo
pertanto esclusi dalla competenza di questo Ministero i rimborsi
relativi ad infortuni occorsi a personale a carico della provincia e
agli studenti, in quanto le scuole site in tale provincia non sono
statali.
Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione
generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la
scuola presso la quale si è verificato l'infortunio.
I Provveditori agli studi, il Sovrintendente scolastico per la provincia
di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e
delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la
presente e di trasmetterla ai capi degli istituti e scuole delle
rispettive circoscrizioni.
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