C.M. 1 agosto 1981, n. 242, prot. n.
1690/B
Attività sportiva scolastica - A.S. 1981/82
Per la programmazione e l'organizzazione dell'attività sportiva
scolastica si fornisce qui di seguito un quadro di indicazioni e di
istruzioni relative all'anno scolastico 1981/82.
1. Giochi della Gioventù
Il relativo Progetto Tecnico non presenta innovazioni rispetto al
Progetto dello scorso anno. Alcune modifiche ed integrazioni sono state
invece apportate ai Regolamenti, che tengono conto di esigenze emerse
nella passata esperienza.
Tali modifiche riguardano in particolare:
I) Una nuova normativa, in applicazione del punto 4.3.2 del Progetto
Tecnico, relativa alla esclusione dalle manifestazioni dei Giochi della
Gioventù dei giovani che abbiano partecipato ad attività indette dalle
federazioni sportive. Detta esclusione, per gli appartenenti alle tre
categorie ("ragazzi", "allievi" e
"juniores"), viene limitata ai giovani che abbiano fatto parte
in qualsiasi anno di rappresentative nazionali assolute o giovanili
delle federazioni. Per la categoria "juniores" inoltre, sono
esclusi dagli sport di squadra (pallacanestro pallamano e pallavolo)
tutti giovani tesserati alle federazioni delle rispettive discipline
sportive.
II) Conferma del criterio di partecipazione dei giovani alle sole
manifestazioni previste per ciascun ordine di scuola (elementare - media
- secondaria di II grado), con la possibilità, però, di non escludere
dalle manifestazioni della scuola media gli alunni che abbiano più di
14 anni.
III) Nell'atletica leggera viene ripristinata per i giovani della
categoria "allievi" la partecipazione alle manifestazioni per
squadre rappresentative di istituto, con le stesse modalità previste
per i ragazzi della scuola media.
IV) Inclusione nei Regolamenti relativi all'attività della scuola
elementare del programma dei giochi acquatici sperimentato nella finale
dei Giochi della Gioventù di nuoto del corrente anno.
V) Integrazioni, per una più funzionale attività, delle giurie e degli
arbitraggi nonché delle commissioni giudicanti incaricate di esaminare
i reclami eventualmente presentati nel corso dello svolgimento delle
manifestazioni.
Costituiscono viceversa punti fermi del Progetto i seguenti princìpi
già segnalati nella circolare dello scorso anno e che si ripropongono
all'attenzione degli operatori scolastici:
a) Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei
Giochi si svolgono nell'intero anno scolastico e si concludono al
termine dell'anno stesso con manifestazioni di circolo e di istituto.
Tali attività comprendono la preparazione e la formazione delle
rappresentative che, nelle date fissate, partecipano alle manifestazioni
previste ai vari livelli; ma non si esauriscono nell'impegno riguardante
tali rappresentative, in quanto mirano soprattutto al coinvolgimento del
più ampio numero possibile di alunni ed alunne.
b) L'attività natatoria nella scuola elementare e fino all'età di 11
anni, per i giovani preparati dalle istituzioni diverse dalla scuola,
viene contemplata in forma ludica e propedeutica, sotto la denominazione
di "giochi acquatici". Nella scuola secondaria viceversa il
nuoto è inserito fra le attività cui la scuola partecipa
ufficialmente, nei casi in cui abbia disponibilità di impianti, propri
o aperti agli alunni.
c) Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi
congiuntamente alla scuola (elementare e media), presentando giovani
fino all'età di 14 anni relativamente a tutte le attività contemplate
nel programma. I Giochi della Gioventù riservati agli alunni delle
scuole secondarie superiori comprendono soltanto l'atletica leggera, la
ginnastica, il nuoto, la pallacanestro, la pallamano e la pallavolo. Nei
riguardi delle predette discipline e dei predetti alunni, i regolamenti
di partecipazione e di gara sono uniformati a quelli della Federazione
Internazionale dello Sport Studentesco (I.S.F.) allo scopo, sia di
inserire un altro elemento - anche modesto - al processo di integrazione
della nostra scuola nella comunità internazionale, sia di rendere più
agevole la composizione di rappresentative qualificate di alunni alle
manifestazioni internazionali indette dalla citata Federazione. Ne
consegue, fra l'altro, l'istituzione di un'unica categoria "under
19" per la partecipazione ai giochi di squadra e delle categorie
"under 17" (allievi) e "under 19" (juniores) per la
partecipazione agli sport individuali.
d) Relativamente all'atletica leggera e alla ginnastica, è soppressa la
fase regionale, cosicché i vincitori delle fasi
provinciali accederanno direttamente alla manifestazione nazionale.
Selezioni regionali o interregionali hanno dovuto essere viceversa
mantenute necessariamente per le altre discipline e soprattutto per gli
sport a squadre.
e) Viene mantenuta per la finale nazionale l'appuntamento al mese di
ottobre. Fanno eccezione il nuoto e le altre attività che si svolgono
in acqua, per i quali la manifestazione nazionale è anticipata al mese
di luglio. Alla manifestazione di ottobre sono ammessi, negli sport di
squadra i giovani dell'unica categoria "under 19";
nell'atletica leggera (in pista), nella ginnastica e nel nuoto i giovani
della categoria "under 17" delle scuole secondarie di II
grado.
f) Viene dato ancora maggior risalto al carattere di festa dello sport
giovanile della citata manifestazione nazionale di ottobre sia ampliando
il numero dei giovani ammessi alle gare, sia invitandovi anche
rappresentanze di alunni delle scuole secondarie che nelle
manifestazioni provinciali, indipendentemente dalla vittoria nelle
singole gare, hanno conseguito i migliori risultati complessivi per
partecipazione, classifica e correttezza sportiva.
g) Restano confermate per il 1982 le disposizioni amministrative circa i
fondi che saranno messi a disposizione delle commissioni organizzatrici
dal Ministero e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la
precisazione che gli accreditamenti del Ministero ai provveditori agli
studi dovranno essere utilizzati di massima a titolo di concorso di
spesa per la partecipazione degli alunni alle fasi comunale,
distrettuale e provinciale nei casi in cui non sia assicurato in misura
sufficiente il finanziamento da parte degli enti locali.
h) Resta confermata, con le stesse modalità applicative dello scorso
anno, la possibilità dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti
scolastici di richiedere, a norma del I comma dell'art 65 del D.P.R. 31
marzo 1974 n. 417, l'autorizzazione ad avvalersi della consulenza
tecnica di un insegnante di educazione fisica di ruolo in relazione ai
momenti di maggiore impegno della manifestazione. Inoltre gli insegnanti
di educazione fisica, eventualmente segnalati dalle competenti
commissioni organizzatrici per svolgere compiti di giuria ed arbitraggio
nelle manifestazioni dei Giochi, possono essere dispensati dal
provveditori agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impiego,
dal servizio di insegnamento.
2. Avviamento alla pratica sportiva nella scuola
I Giochi della Gioventù costituiscono l'espressione più nota e
rilevante dell'attività sportiva scolastica; non l'esauriscono
tuttavia, sia perché l'adesione ai Giochi è rimessa alla libera
determinazione dei consigli di circolo e di istituto, sia perché
l'attività sportiva scolastica comprende pure attività o forme di
svolgimento delle attività, diverse da quelle contemplate nei Giochi.
Con riferimento ai Giochi e con riferimento alle altre attività, si
ribadisce l'impegno di coinvolgimento del maggior numero possibile di
alunni nell'avviamento alla pratica sportiva. Allo scopo di dare
incentivo alle relative iniziative, e di realizzare un momento di
verifica del lavoro svolto, si suggerisce ai collegi dei docenti e ai
consigli di istituto di programmare per la fine del periodo delle
lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la massima
possibile partecipazione dell'intero corpo docente, e delle famiglie.
In tale giornata il capo di istituto o il professore vicario potrebbe
consegnare degli attestati di merito sportivo a tutti gli alunni e le
alunne che nelle attività formative fondamentali si siano distinti per
impegno e risultati. I consigli scolastici distrettuali, nella
competenza del potenziamento dello sviluppo delle attività sportive
destinate agli alunni, possono trovare modi e spazi di partecipazione
all'iniziativa nell'ambito della loro autonomia decisionale, che il
Ministero non vuol limitare con indicazioni predeterminate.
3. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica
Le attività programmate delle scuole devono trovare la loro normale
fonte di finanziamento sui fondi dei bilanci deliberati dai consigli
d'istituto. Eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero
su proposta dei provveditori agli studi (sul cap. 3052) per sopperire
alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la
partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche
indette da autorità scolastiche o da enti locali, nonché per le
attività sportive scolastiche organizzate nei mesi
estivi (v. punto 4.d.).
Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei provveditori
agli studi per iniziative organizzate a livello provinciale e
interprovinciale.
In relazione a quanto è detto sopra, i provveditori medesimi vorranno
predisporre ed inviare al Ministero entro il 30 novembre p.v. un piano
organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a
livello scolastico e per quelle a livello provinciale.
Valgono al riguardo le precisazioni contenute nella circolare
ministeriale 7 luglio 1980, n. 2127/B. Non essendo ancora noti in forma
certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1982, sia da
parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, i provveditori vorranno prudenzialmente contenere le
previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1981, unendo
eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le
disponibilità possano essere maggiori.
4. Organizzazione dell'attività sportiva nelle scuole
Valgono anche per l'anno 1981-82 i punti fondamentali delle direttive
impartite a questo proposito negli anni scorsi:
a) opportunità di costituire in ogni scuola un comitato tecnico
sportivo in cui sia assicurata la presenza di docenti di educazione
fisica;
b) possibilità che le attività deliberate dai consigli d'istituto si
svolgano anche in corsi articolati per specialità comprendenti alunni
di classi diverse, secondo modalità determinate nell'ambito della
programmazione educativa di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
416, e nello spirito delle disposizioni contenute nella Legge 4 agosto
1977, n. 517;
c) possibilità che i consigli di istituto, di intesa con i collegi dei
docenti e in armonia con quanto è detto nella precedente lett. b),
deliberino la costituzione di corsi misti maschili e femminili, per
quelle attività nelle quali le metodiche di preparazione e le forme di
svolgimento sono simili per l'uno e per l'altro sesso;
d) possibilità di organizzare attività sportive nei mesi estivi in
conformità di quanto è stato previsto con la circolare prot. n. 1551/B
del 4 luglio 1981.
5. Iniziative promozionali delle attività motorie nella scuola
elementare
Resta pure confermata per l'anno scolastico 1981-82 la possibilità di
utilizzare di professori di educazione fisica, al di fuori del loro
orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della
Gioventù, con compiti di consulenza degli insegnanti elementari
(esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni).
Questa forma di utilizzazione dei professori di educazione fisica
presuppone, oltre ad una loro particolare attitudine nel settore,
l'assenso dei capi di istituto interessati e l'autorizzazione del
provveditore agli studi al quale i consigli di circolo faranno pervenire
le loro richieste.
Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere
utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al provveditore agli
studi un'istanza corredata del nulla osta del proprio capo di istituto.
6. Svolgimento di ore di insegnamento complementare
Anche per l'anno scolastico 1981-82 i professori di educazione fisica
impegnati nelle attività connesse coi Giochi della Gioventù sono
autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla
pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali, sia che tale
insegnamento si svolga nelle direzioni didattiche, sia che si svolga
nelle scuole medie o nelle scuole secondari superiori. Analoga
autorizzazione vale per gli insegnanti impegnati in attività che si
svolgono nei mesi estivi. Negli altri casi restano fermi i consueti
limiti di due ore nella scuola media e quattro nella scuola secondaria
superiore, fatta salva nella scuola media la possibilità di portare a
tre le ore settimanali qualora tale impegno sia inserito nella
programmazione educativa deliberata dal collegio dei docenti, ai sensi
dell'art. 15 della citata legge n. 517.
E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento
effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto vorranno
impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori
autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la
determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana
(e l'eventuale località diversa della scuola) stabiliti per tale
insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è
impartito. Il registro costituirà documento di riferimento negli
accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli
che vorranno disporre direttamente i provveditori agli studi, anche
facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R 31 maggio 1974, n. 417.
7. Relazioni finali
A conclusione dell'anno scolastico ciascuna scuola ed istituto dovrà
inviare al provveditorato agli studi una schematica relazione
sull'attività svolta, sulla base dell'unito modello. Ciascun
provveditorato, a sua volta, trasmetterà a questo Ministero entro il 30
novembre una sintesi delle relazioni ricevute dalle scuole della
provincia utilizzando uno schema analogo a quello predisposto per le
scuole, integrandolo, secondo quanto previsto al punto 3 con i dati
relativi alle attività organizzate e svolte dallo stesso
provveditorato.
Schema di relazione finale
Relazione annuale sull'attività sportiva d'istituto
Anno scolastico 198.....
Scuola ............... di ..................
popolazione scolastica: - alunni n...... - alunne n......
1) Dati sulle discipline praticate al di fuori dei Giochi della
Gioventù: ...........................
..........
..........
- Hanno partecipato alle attività: - alunni n....... - alunne n...
...
2) Manifestazioni finali di istituto effettuate: ..............
..........
3) Dati sui Giochi della Gioventù:
- discipline sportive cui ha partecipato: ............
.........
- alunni che hanno effettuato la preparazione: - alunni n......
alunne n......
4) Eventuali altre notizie ed osservazioni: ...........
...........
Il Preside ..............
Data, ..............
Ministero della Pubblica Istruzione
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Giochi della gioventù 1982 - Progetto tecnico
1.- Obiettivi e organizzazione
I Giochi della Gioventù 1982 sono promossi dal ministero della Pubblica
Istruzione e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la
collaborazione delle regioni, delle province, dei comuni, delle
organizzazioni sportive, delle organizzazioni sindacali degli organi
collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a
suscitare organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare
iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine
alle attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e
di crescita civile e sociale, mezzo di svago, fonte di salute. Le
relative manifestazioni costituiscono il momento di verifica delle
attività svolte ed occasione di sollecitazione e sensibilizzazione alla
pratica sportiva nella comunità. In questo quadro, la finale nazionale,
che si tiene in autunno, rappresenta la conclusione delle attività
svolte nell'anno precedente e insieme festa dello sport giovanile in
coincidenza con l'apertura del nuovo anno scolastico.
2.- Partecipazione della scuola
2.1. La scuola statale e non statale partecipa ai Giochi con tutte le
classi di ogni ordine e grado di istruzione.
2.2. La partecipazione delle singole scuole è deliberata dai competenti
consigli di circolo o di istituto.
2.3. Nelle manifestazioni dei Giochi della Gioventù gli alunni e le
alunne di tutte le classi della scuola elementare svolgono attività di
base preordinata ad un organico complesso di prove di successione
(percorso misto), il gioco polivalente "quattro porte" ed i
"giochi acquatici". Gli alunni delle quarte e quinte classi
espletano il programma attinente al percorso misto e al "gioco
quattro porte" e, ove possibile, ai "giochi acquatici",
possono partecipare anche alle seguenti attività:
un triathlon comprendente prove di corsa, salto e lancio; attività
ginnico espressive; calcio a sette su campo ridotto; minibasket;
minihandball; minivolley; rugby educativo. La scelta delle attività
integrative è deliberata dal consiglio di circolo.
2.4. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria partecipano ai
Giochi della Gioventù con le seguenti attività: atletica leggera
(individuale e per squadre di istituto); ginnastica artistica e
ginnastica ritmica sportiva (individuale e per squadre di istituto);
nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo.
2.5. Ai fini di cui al precedente punto 2.4, gli alunni e le alunne
della scuola secondaria, sono inseriti nelle seguenti categorie: ragazzi
(12, 13 e 14 anni di età), allievi (15, 16 e 17
anni di età), juniores (18 e 19 anni di età).
Gli alunni e le alunne dai 15 ai 19 anni di età nei giochi di squadra
sono compresi in un'unica categoria "under 19". Eventuali
deroghe sono indicate nei "Programmi" di cui al successivo
punto 4.3.
2.6. Le scuole elementari e le scuole medie che partecipano ai Giochi,
in aggiunta rispettivamente al percorso misto, al gioco "quattro
porte", e, ove possibile, ai "giochi acquatici" nonché
all'atletica leggera e ad almeno una delle altre attività di cui al
punto 2.4, possono partecipare alle attività di cui al successivo punto
5.1. Tale partecipazione è subordinata alla disponibilità di
attrezzature idonee e di docenti specificamente preparati, nonché alla
presenza di un sufficiente numero di alunni interessati alle attività
stesse. La scelta delle attività di cui sopra è deliberata dal
consiglio d'istituto.
2.7. Fino alla fase comunale e/o distrettuale, gli alunni e le alunne
delle scuole elementari e secondarie possono partecipare a più
attività, fatta salva la partecipazione rispettivamente al percorso
misto e all'atletica leggera. Nelle fasi successive a quella comunale
e/o distrettuale, ogni alunno o alunna può partecipare soltanto a due
attività, una delle quali può essere un gioco a squadre.
2.8. Gli alunni delle scuole elementari e secondarie che hanno aderito
ai Giochi sono preparati nell'intero anno scolastico dagli insegnanti
elementari e dai professori di educazione fisica. La preparazione ha
carattere continuativo, indipendentemente dalla ammissione o no alle
manifestazioni successive a quelle di circolo o di istituto, ed è
programmata anche in vista della partecipazione ai Giochi dell'anno
successivo. Ove possibile, tale preparazione prosegue anche nel periodo
estivo.
2.9. I contenuti programmatici dei Giochi trovano fondamento nella
attività motoria di base, formativa e funzionale, destinata a tutti gli
alunni, che si svolge nelle lezioni di educazione fisica. Tali contenuti
si sviluppano poi, nella scuola elementare nell'ambito delle attività
integrative scolastiche e nella scuola secondaria nell'ambito delle
attività complementari di avviamento alla pratica sportiva.
2.10. Soltanto gli alunni che hanno svolto attività di circolo e di
istituto possono prendere parte alle successive manifestazioni dei
Giochi.
3.- Partecipazione di istituzioni diverse dalla scuola
3.1. Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi della
Gioventù con le stesse modalità stabilite nel precedente paragrafo 2,
relativamente alle categorie giovanissimi (7, 9, 10 e 11 anni di età) e
ragazzi (12, 13 e 14 anni di età).
3.2. Relativamente alle categorie anzidette, esse svolgono le attività
di cui ai punti 2.3, 2.4 e 5.1.
3.3. I ragazzi presentati dalle istituzioni diverse dalla scuola devono
risiedere nello stesso comune in cui ha sede l'istituzione per la quale
partecipano.
3.4. Quando la scuola (statale o non statale) partecipa ai Giochi
relativamente alle discipline per le quali la scuola stessa è iscritta,
l'alunno non può partecipare ai Giochi con istituzioni diverse dalla
scuola. Qualora un plesso o una sezione staccata abbiano sede in un
comune diverso e non partecipino ai Giochi, gli alunni possono
parteciparvi con istituzioni diverse dalla scuola.
4.- Disposizioni comuni
4.1. Assistenza sanitaria
4.1.1. Per tutti i partecipanti ai Giochi è prescritto
l'accertamento della idoneità generica alla pratica sportiva. Detta
idoneità, ai sensi di Legge, potrà essere certificata dal personale e
dalle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici
condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati all'U.S.L. e
dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana).
4.1.2. A partire dalle fasi comunale e distrettuale (comprese) a tutte
le manifestazioni dei Giochi assiste un medico incaricato dalle
rispettive commissioni organizzatrici.
4.2. Assicurazione
4.2.1. Tutti i partecipanti ai Giochi, compresi gli insegnanti, sono
assicurati gratuitamente presso la Sportass. L'assicurazione copre pure
i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono
incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della
preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli
alunni preparati dalla scuola l'assicurazione è estesa anche alla
preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione
fisica).
4.2.2. L'assicurazione di cui al punto precedente è incorporata nella
"carta di partecipazione" rilasciata ai giovani partecipanti
ai Giochi ed ai loro preparatori. Limitatamente alle attività che si
svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie,
gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi
elenchi firmati dal direttore didattico o dal preside alla commissione
provinciale di cui al successivo punto 7.4.
4.3. Norme di partecipazione alle manifestazioni dei Giochi 4.3.1. Dalle
manifestazioni successive a quelle di circolo e di istituto, per
partecipare ai Giochi è indispensabile l'apposita "carta di
partecipazione". Nella manifestazione provinciale e in quelle
successive la "carta di partecipazione" deve essere
accompagnata da un documento personale di identità.
4.3.2. Sono esclusi dalle manifestazioni dei Giochi della Gioventù i
giovani che in gare ufficiali abbiano conseguito risultati di
qualificato livello tecnico e che abbiano partecipato a campionati
nell'ambito delle attività organizzate dalle Federazioni Sportive.
L'esclusione non opera per le attività che si svolgono nell'ambito dei
circoli didattici e delle scuole secondarie e per le specialità
appositamente contemplate nei "Programmi" di cui al punto
4.3.3.
4.3.3. Le caratteristiche specifiche delle attività programmatiche dei
Giochi e i relativi regolamenti sono indicati a parte in appositi
"Programmi".
4.4. Iniziative di sostegno
4.4.1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di giuria e
arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi, le commissioni
organizzatrici, in collaborazione con gli organismi scolastici e con le
Federazioni sportive nazionali interessate, possono organizzare appositi
corsi a livello scolastico, interscolastico, comunale, distrettuale e
provinciale.
4.4.2. Al fine di facilitare l'organizzazione delle
manifestazioni, le commissioni stesse possono indire, autorizzare corsi
per operatori e animatori sportivi, che vengono organizzati dalle forze
sportive operanti nel territorio.
4.4.3. All'atto dell'iscrizione ai Giochi ogni scuola può segnalare
alunni, docenti e genitori preparati nel corso dell'anno scolastico ai
compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione delle manifestazioni.
5.- Altre discipline comprese nei giochi
5.1. Oltre alle attività di cui ai punti 2.3 e 2.4 i Giochi comprendono
per le categorie giovanissimi e ragazzi rispettivamente le seguenti
altre:
giovanissimi: baseball e softball, canoa e canottaggio, ciclismo, hockey
su prato, pattinaggio a rotelle, scherma, sport del ghiaccio, sport
invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, vela
ragazzi: baseball e softball, calcio, canoa e canottaggio, ciclismo,
golf, hockey su prato, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, pallanuoto,
pattinaggio a rotelle, pentathlon moderno, rugby, scherma, sport del
ghiaccio, sport invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con
l'arco, tuffi, vela.
I Giochi possono comprendere inoltre attività di spiccato carattere
promozionale, formativo e sportivo rispondenti a tradizioni
folkloristiche.
6.- Fasi di svolgimento dei giochi
6.1. Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei
Giochi della Gioventù sono svolte nell'intero anno scolastico e si
chiudono, a conclusione dello stesso anno, con manifestazioni di circolo
e di istituto.
Nell'ambito di tali attività è compresa la preparazione e la
formazione delle rappresentative che, nelle date indicate nell'apposito
calendario, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli.
6.2. Per le rappresentative designate dai circoli didattici e per
quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente
alla categoria giovanissimi, i Giochi della Gioventù comprendono in
successione manifestazioni comunali e distrettuali. Dove il territorio
comunale è ripartito in più distretti la fase distrettuale precede
quella comunale.
6.3. Per le rappresentative designate dalle scuole secondarie e per
quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente
alla categoria ragazzi, i Giochi della Gioventù
comprendono in successione manifestazioni comunali, distrettuali e
provinciali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti,
la fase distrettuale precede quella comunale.
6.4. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono stabilite
dalle commissioni di cui al successivo paragrafo 7.
6.5. I Giochi della Gioventù si concludono con manifestazioni
nazionali, intese come feste dello sport giovanile.
6.6. Le manifestazioni nazionali comprendono: relativamente agli alunni
delle scuole medie ed ai giovani della categoria ragazzi presentati da
istituzioni diverse dalla scuola tutte le specialità di cui ai punti
2.4 e 5.1; relativamente agli alunni presentati da scuole secondarie
superiori le attività di cui al precedente punto 2 4. Per l'atletica
leggera, la ginnastica e il nuoto la partecipazione è ammessa fino
all'età di 17 anni, conformemente ai criteri stabiliti, per le
manifestazioni sportive scolastiche internazionali dall'I.S.F.
6.7. Ai fini dell'ammissione alle manifestazioni nazionali, per alcune
discipline sportive possono essere previste regionali e/o
interregionali.
6.8. Alle manifestazioni provinciali, alle selezioni regionali e/o
interregionali e alla manifestazione nazionale partecipano gli alunni e
le squadre delle scuole o delle altre istituzioni che nella fase
precedente hanno conseguito i risultati migliori.
6.9. Alla manifestazione nazionale d'autunno sono invitate inoltre
rappresentative di scuole secondarie che nelle manifestazioni
provinciali, indipendentemente dall'ammissione alla finale nazionale,
hanno conseguito i migliori risultati complessivi per partecipazione,
rendimento in gara, correttezza sportiva.
7.- Commissioni organizzatrici
7.1. Fase di circolo o di istituto
7.1.1 La preparazione e l'organizzazione dei Giochi a livello di circolo
e di istituto è affidata ai rispettivi consigli i quali possono
costituire un comitato tecnico-organizzativo per l'attuazione dei
seguenti compiti:
a) inviare l'adesione, a firma del direttore didattico o del preside,
alle commissioni comunale, distrettuale e provinciale e al
provveditorato agli studi;
b) coordinare tutte le attività dei Giochi a livello di circolo odi
istituto anche in relazione alle disponibilità degli impianti sportivi
necessari;
c) compilare gli elenchi degli allievi e degli insegnanti per la
copertura assicurativa e trasmetterli alla commissione provinciale;
d) ritirare dalla commissione comunale e compilare le carte di
partecipazione ai Giochi destinate agli allievi ammessi alla
manifestazione comunale e/o distrettuale e restituirne tempestivamente
la parte di competenza alla commissione provinciale;
e) formulare il programma ed organizzare le attività, le gare ed i
tornei di circolo e di istituto assicurando l'allestimento dei campi di
gara, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa concorrere alla buona
riuscita delle manifestazioni; costituire le giurie con alunni,
genitori, insegnanti, ecc.;
f) inviare alla commissione comunale le iscrizioni ed organizzare la
partecipazione degli alunni del circolo o dell'istituto alla fase
comunale e distrettuale.
7.2. Commissione comunale
7.2.1. Nell'ambito di ciascun comune l'organizzazione dei Giochi è
andata alla commissione comunale che, in collaborazione con i consigli
scolastici distrettuali, svolge anche un'azione promozionale nei
confronti dello sport. La commissione svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) promuove iniziative tendenti a suscitare l'interesse degli organi
competenti ai problemi connessi con lo svolgimento dei Giochi,
soprattutto per quanto riguarda impianti, attrezzature e finanziamenti e
si adopera affinché vengano adottate soluzioni adeguate alle esigenze
locali;
b) raccoglie le adesioni delle scuole e delle altre istituzioni ai
Giochi, informandone tempestivamente la commissione provinciale;
c) coordina tutte le attività dei Giochi, sia a livello di plesso, di
circolo o di istituto, sia a livello distrettuale (quando il comune
comprende uno o più distretti) e comunale, anche in relazione alla
disponibilità degli impianti sportivi necessari;
d) distribuisce le carte di partecipazione ai Giochi, le convalida e ne
invia tempestivamente la parte di competenza alla commissione
provinciale;
e) formula il programma delle manifestazioni distrettuali (quando il
comune comprende uno o più distretti) e comunali ed organizza le
relative gare, curando l'allestimento dei campi, l'assistenza sanitaria,
i servizi d'ordine e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita
delle manifestazioni, costituisce inoltre le giurie di gara, ricorrendo
anche a persone non ufficialmente riconosciute dalle federazioni
sportive (alunni, genitori, insegnanti, ecc.) purché sufficientemente
esperte;
f) adotta iniziative per la formazione di operatori ed animatori
sportivi, giudici di gara ed arbitri;
g) controlla lo svolgimento delle manifestazioni distrettuali (quando il
comune comprende uno o più distretti) e comunali, anche per quanto
attiene alla composizione delle squadre, conformemente a quanto
stabilito dai regolamenti e nomina nel suo seno una commissione
giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa
l'ammissibilità dei partecipanti;
h) invia alla commissione distrettuale o provinciale e al provveditore
agli studi i risultati delle manifestazioni comunali e le iscrizioni
alle manifestazioni distrettuali o provinciali;
i) organizza la partecipazione delle squadre ammesse alle manifestazioni
distrettuali o provinciali;
l) delibera in merito all'impiego di eventuali fondi.
7.2.2. La commissione comunale è composta:
a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato che ne promuove la
costituzione e la presiede;
b) dai presidenti dei consigli scolastici distrettuali, fra i quali
nella prima seduta viene scelto il vice presidente vicario della
commissione, nei casi in cui il comune comprenda più distretti;
c) da un preside, da un direttore didattico, che fungono da vice
presidenti, da due insegnanti di educazione fisica e da due maestri
elementari designati dal provveditore agli studi;
d) da un presidente di consiglio di circolo e da un presidente di
consiglio di istituto designati dal provveditore agli studi;
e) da un rappresentante del CONI designato dal presidente del Comitato
Provinciale del CONI;
f) da rappresentanti delle forze sportive locali, sino ad un massimo di
cinque, designati dal rappresentante del CONI;
g) da un medico designato dal medico provinciale (o dall'assessorato
alla sanità della provincia);
h) ha delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione
designati dagli stessi;
i) da rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
l) da un rappresentante della stampa locale anche con funzioni di
addetto stampa. Le funzioni di segretario sono svolte da persona
designata dalla commissione.
7.2.3. La commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con
compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti.
7.3. Commissione distrettuale
7.3.1. Quando un distretto scolastico comprende più comuni, viene
costituita una commissione distrettuale allo scopo di organizzare e
curare lo svolgimento dei Giochi, nonché di consentire una incisiva
aggregazione ed integrazione di tutte le componenti sociali presenti nel
territorio. Ove sia ritenuto opportuno sul piano organizzativo, previa
intesa degli stessi Enti locali interessati, la fase distrettuale può
sostituire la fase comunale.
7.3.2. La Commissione distrettuale è composta:
a) dal presidente del consiglio scolastico distrettuale che ne promuove
la costituzione e la presiede;
b) dai sindaci dei comuni inclusi nel territorio o da assessori da loro
delegati, tra i quali, nella prima seduta, viene scelto il vice
presidente della commissione;
c) dai componenti la giunta esecutiva del distretto, ove costituita;
d) dai membri di cui alle lettere c) e seguenti del precedente punto
7.2.2.
7.3.3. Per le competenze valgono le indicazioni previste per le
Commissioni comunali.
7.4. Commissione provinciale
7.4.1. Nell'ambito di ciascuna provincia, l'organizzazione dei Giochi è
affidata alla commissione provinciale che svolge i seguenti compiti:
a) intraprende e mantiene opportuni contatti con le autorità, con la
stampa, ecc., ai fini del più ampio interessamento alla manifestazione
ed appoggio alle iniziative.
b) coordina l'attività delle commissioni comunali e distrettuali e ne
favorisce - ove necessario - la costituzione;
c) adotta iniziative per la formazione di operatori e animatori
sportivi, giudici di gara e arbitri;
d) raccoglie la documentazione sulle adesioni dei comuni, delle scuole e
delle altre istituzioni e sulle manifestazioni organizzate a livello
comunale e distrettuale, informandone la commissione regionale e il
gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente;
e) provvede alla consegna alle commissioni comunali e distrettuali del
materiale propagandistico, tecnico ed organizzativo;
f) facilita lo svolgimento delle gare organizzate a livello comunale e
distrettuale;
g) stabilisce le attività da svolgere nelle manifestazioni provinciali,
salvo quelle a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
h) organizza le manifestazioni provinciali, rendendone tempestivamente
noti programmi e norme alle commissioni comunali e distrettuali, nomina
nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di
eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
i) invia alla commissione regionale ed al gruppo di lavoro costituito
nell'ambito del Comitato permanente i risultati delle manifestazioni
provinciali e le statistiche delle attività comunali e provinciali;
l) invia alla commissione regionale le iscrizioni delle squadre ammesse
ed organizza la partecipazione delle stesse alla manifestazione
regionale;
m) delibera in merito alla assegnazione del materiale sportivo, nonché
all'impiego dei fondi assegnati per l'organizzazione delle
manifestazioni dal Comitato permanente e da Enti locali.
7.4.2. La Commissione provinciale è composta:
a) dal provveditore agli studi, che ne promuove la costituzione e la
presiede;
b) dal presidente del Comitato provinciale del CONI (vice presidente
vicario);
c) dall'assessore della provincia competente per lo sport (vice
presidente);
d) dal presidente del consiglio scolastico provinciale (vice
presidente);
e) dal coordinatore di educazione fisica (vice presidente);
f) da un ispettore tecnico periferico nominato dal provveditore;
g) dal medico provinciale o da un medico dello stesso ufficio da lui
delegato;
h) da quattro insegnanti di educazione fisica e da quattro insegnanti
elementari in servizio nelle scuole della provincia, nominati dal
provveditore agli studi;
i) dai rappresentanti provinciali delle federazioni di quelle discipline
sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti 2;
l) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, designati
dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
m) da delegati, fino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione
sportiva designati dagli stessi;
n) da rappresentanti, fino ad un massimo di quattro, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
o) da un rappresentante locale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana
anche con funzioni di addetto stampa;
p) dal segretario onorario del Comitato provinciale del CONI con
funzioni di segretario.
7.4.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro presieduti da componenti della giunta, con
compiti tecnico-organizzativi. La Commissione può avvalersi di esperti.
7.5. Commissione regionale
7.5.1. Nell'ambito di ciascuna regione, l'organizzazione dei Giochi è
affidata alla commissione regionale che svolge i seguenti compiti:
a) promuove iniziative tendenti a suscitare la collaborazione delle
autorità ai fini della migliore riuscita dei Giochi nell'ambito del
territorio regionale;
b) collabora con le commissioni provinciali e mantiene con esse contatti
continui;
c) stabilisce le attività da svolgere nelle selezioni regionali e/o
interregionali;
d) organizza le selezioni regionali e/o interregionali rendendone
tempestivamente noti programmi e norme alle commissioni provinciali,
nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica
istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
e) invia all'organizzazione centrale dei Giochi i risultati delle
rassegne regionali e le relative statistiche;
f) delibera in merito all'impiego dei fondi assegnati sia dagli enti
locali, sia dall'organizzazione centrale dei Giochi.
7.5.2. La commissione regionale è composta:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui
delegato che ne promuove la costituzione e la presiede;
b) dal delegato regionale del CONI (vice presidente);
c) dal Sovrintendente scolastico regionale (vice presidente);
d) dagli assessori regionali competenti per lo sport, la pubblica
istruzione e la sanità;
e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
f) da un rappresentante delle province, designato dall'Unione Province
d'Italia (U.P.I.);
g) dai rappresentanti regionali delle federazioni di quelle discipline
sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
h) dai presidenti provinciali del CONI della regione;
i) da un ispettore tecnico periferico designato dal sovrintendente
scolastico regionale, sentiti i provveditorati agli studi della regione;
l) da un sanitario con qualificazione in campo medico-sportivo designato
dall'assessorato regionale della sanità;
m) dai coordinatori di educazione fisica dei capoluoghi di provincia
della regione;
n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole
della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti
i provveditorati agli studi interessati;
n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole
della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti
i provveditorati agli studi interessati;
o) da delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione
sportiva designati dagli stessi;
p) di rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
q) da un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana anche con
funzioni di addetto stampa;
r) dal segretario onorario della delegazione regionale del CONI, con
funzioni di segretario.
7.5.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con
compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti.
Comitato permanente M.P.I.-CONI
7.6. A livello nazionale sovraintende ai Giochi della Gioventù il
Comitato permanente di coordinamento istituito fra il Ministero della
Pubblica Istruzione ed il CONI. Detto Comitato può a tal fine
costituire un apposito gruppo di lavoro.
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