C.M. 29 luglio 1982, n. 246, prot.
n. 7152
Determinazione dei posti di
insegnamento e criteri per la formazione delle squadre di educazione
fisica
Sull'argomento indicato in oggetto sono pervenuti, da
parte delle istituzioni dipendenti numerosi quesiti intesi ad avere
indicazioni aggiornate, in relazione anche a quanto disposto con la
circolare telegrafica n. 287 del 30 settembre 1981.
Tenuto conto di quanto sopra, sembra opportuno fornire in via generale
chiarimenti e disposizioni, che assorbono o integrano le istruzioni di
cui alle circolari 30 settembre 1974, n. 232 e 8 settembre 1975, n. 239.
1 - Formazione delle squadre di educazione fisica
I termini di riferimento essenziali ai quali le SS.VV. vorranno
adeguarsi nella costituzione delle squadre di insegnamento di educazione
fisica sono:
- gli artt. 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 secondo i quali
l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole
secondarie (compresi i licei artistici e gli istituti d'arte) ed è
impartito distintamente agli alunni e alle alunne riuniti in squadre
composte da almeno 15 unità;
- le esigenze di contenimento della spesa del bilancio statale.
Tenuti a mente gli anzidetti termini di riferimento le SS.VV.
procederanno nei modi che appaiono pedagogicamente più convenienti con
riferimento alle situazioni contingenti delle singole scuole, tenendo
anche presenti, ove occorra, le seguenti indicazioni sussidiarie:
a) nei casi in cui in una classe il contingente di alunni o di alunne
non raggiunga le 15 unità, il contingente stesso dovrà essere riunito
con quello di altra classe, avente già o no un numero di alunni o
alunne sufficiente per costituire la squadra, purché nel complesso non
sia superato il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per
la composizione delle classi.
b) Nel procedere ai raggruppamenti, si dovrà operare preferibilmente
per classi parallele e solo eccezionalmente per classi consecutive.
c) Quando si debba operare per classi consecutive, comunque, nella
scuola media si eviterà di riunire alunni o alunne di prima con alunni
o alunne di terza classe; nelle scuole secondarie superiori si eviterà
di riunire alunni o alunne del primo biennio con alunni o alunne del
secondo biennio o triennio.
d) Quando in un istituto, il numero degli alunni dello stesso sesso sia
di poche unità, dovrà studiarsi la possibilità di aggregarli a
squadre di altro istituto, anche di diverso tipo, purché di classi
configurativamente parallele o immediatamente precedenti o successive.
e) Allo stesso modo, dovrà studiarsi la possibilità di aggregazione a
squadre di altro istituto per gli alunni o alunne di sezioni staccate o
scuole coordinate, quando tale diverso istituto sia raggiungibile più
facilmente rispetto alla sede centrale dell'istituto di appartenenza.
2 - Costituzione eccezionale di squadre con minor
numero di alunni o alunne
Le ipotesi nelle quali si può ritenere consentita la costituzione di
squadre aventi meno di 15 alunni o alunne risultano indirettamente da
quanto è stato detto finora. Vi si possono aggiungere soltanto i casi
del tutto straordinari di situazioni logistiche che possono essere
esaminate e risolte solo con la diretta conoscenza delle situazioni
stesse: per fare un esempio, piccole scuole o sezioni staccate operanti
in località isolate talché risulti impossibile pure disporre
l'aggregazione con alunni di altra istituzione scolastica.
Come gli anni passati la competenza a disporre l'autorizzazione alla
costituzione di squadre con meno di 15 unità, è rimessa alle SS VV.,
le quali vorranno inviare al Ministero - Ispettorato per l'educazione
fisica e sportiva - copia dei provvedimenti adottati, con esplicita
attestazione che la deroga risulta obiettivamente necessaria per rendere
effettivo l'obbligo di insegnamento della educazione fisica nei riguardi
degli alunni cui la deroga stessa si riferisce.
3 - Conferimento delle nomine
E' noto al Ministero che l'arresto del fenomeno espansivo della scuola,
e l'indipendenza, seppure recentemente attenuata, della misura
dell'indennità integrativa speciale dall'orario settimanale di
servizio, conducono, specialmente nel settore dell'educazione fisica, a
istanze e pressioni per la distribuzione degli spezzoni fra più
supplenti di quanti sarebbe sufficiente nominare. Le SS.VV. vorranno
contrastare col massimo rigore il verificarsi di siffatte situazioni
patologiche che comportano ingiustificata dilatazione della spesa,
vegliando sulla più scrupolosa applicazione delle disposizioni sulla
costituzione dei posti di insegnamento e sul conferimento delle nomine
di insegnamento non di ruolo. Anche per non trovarsi esposti a
responsabilità di fronte ad accertamenti di irregolarità, che gli
ispettori di finanza e quelli del nostro Ministero hanno mandato di
compiere, in un momento nel quale il contenimento della spesa pubblica
è preciso obiettivo del Governo nell'impegno di rilancio del Paese.
|