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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B

Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno

1. Premessa: i nuovi criteri di valutazione
In adempimento delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 4 agosto 1977, n. 517, questo Ministero ha predisposto gli allegati modelli della scheda personale dell'alunno e dell'attestato previsti dall'art. 9 della medesima legge, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte ricavate dalla sperimentazione del modello adottato nell'anno scolastico 1977/78, nonché dei suggerimenti forniti dal Consiglio Nazionale della P.I. in sede di espressione del parere prescritto dallo stesso art. 14 della Legge n. 517.
Le nuove schede sono in corso di distribuzione presso i Provveditorati agli studi a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato nel numero di copie corrispondente a quello complessivo, nelle singole province, degli alunni delle scuole medie statali, pareggiate e legalmente riconosciute.
Si raccomanda vivamente alle SS.LL. di curare che la distribuzione alle singole scuole delle schede predette avvenga con la massima tempestività.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti in ordine all'uso di uno strumento di tanto rilievo per la programmazione e per lo svolgimento delle attività didattico-educative nella scuola media ed avente il fine di facilitare la piena attuazione dei principi ispiratori della legge istitutiva n. 1859 del 31 dicembre 1962, sviluppati con la recente riforma attuata con la Legge n. 348 del 16 giugno 1977 e n. 517 del 4 agosto 1977.
Si sottolinea, in particolare, lo stretto collegamento che deve stabilirsi fra la rilevazione della situazione di partenza, l'identificazione dei fini e degli obiettivi generali, la selezione e l'utilizzazione dei contenuti culturali nonché dei metodi, delle attività e delle esperienze educative scolastiche, e il momento della valutazione, da non più considerare come a sé state e in funzione meramente selettiva, ma come momento di verifica della programmazione educativa e didattica, come stimolo al perseguimento dell'obiettivo del massimo possibile sviluppo di ciascun alunno.
Così inteso, il nuovo sistema valutativo introdotto dalla Legge n. 517, ben lungi dall'incentivare pratiche di permissivismo e di vanificazione culturale ed educativa, rende espliciti i criteri valutativi e le caratteristiche dell'impegno di ciascun alunno e propone alla scuola (docente, genitori, studenti) un serio stimolo alla rimozione di quelle situazioni che ostacolano il processo di apprendimento, motivando, in tal modo, la continua cooperazione di tutti gli operatori scolastici in vista del raggiungimento delle proposte finalità per l'attuazione del diritto allo studio e del pieno sviluppo delle personalità degli alunni.

2. Struttura generale della nuova scheda
Analogamente al modello adottato lo scorso anno scolastico, il nuovo modello di scheda personale dell'alunno è strutturato non già secondo "griglie" prestabilite che orientino nella selezione dei fatti da osservare e valutare, bensì mediante "spazi bianchi" distinti e distribuiti secondo le sole indicazioni contenute nell'art 9 della Legge n. 517.
È da osservare, infatti, che la strettissima interconnessione, evidenziata al paragrafo precedente, fra attività valutativa e programmazione educativa richiede necessariamente che la scheda dei "tipi" di osservazioni preordinate ai giudizi sia fortemente corretta con l'individuazione degli obiettivi educativi e che la scelta stessa, quindi, non possa che essere affidata ai collegi dei docenti e ai consigli di classe secondo i loro diversi livelli di competenza.
Il sistema prescelto evita, inoltre, l'inevitabile rischio di lasciare "scoperte" situazioni scolastiche concrete e pone in pieno risalto l'autonomia didattica del corpo insegnante più volte evidenziata dai decreti delegati del 1974.
Tutto ciò premesso, si fa rilevare come il nuovo modello di scheda, notevolmente semplificato rispetto a quello precedente, si struttura come segue:
- pag. 1 frontespizio: va compilato a cura della segreteria della scuola; le notizie richieste riguardano i dati relativi alla scuola, alla classe, alla sezione, i dati anagrafici dell'alunno, il
recapito, i precedenti scolastici (promozione, ripetenze, numero delle assenze);
- pag. 2: parte n. 1: questa parte, al pari di quella successiva, riguardante i giudizi, è distinta nei tre trimestri esplicitamente richiesti dall'art. 9 della Legge n. 517. In essa vanno registrate, trimestralmente, le annotazioni, anche per disciplina, degli eventuali interventi individualizzati deliberati dal Consiglio di classe lungo il trimestre sulla base delle osservazioni sistematiche annotate, come appresso si dirà, nel registro personale del docente nonché le indicazioni circa le attività di integrazione e le eventuali iniziative di sostegno;
- pagine 3, 4 e 5: accolgono la parte n. 2 della scheda, distinta, a sua volta, in due sezioni (a e b), riguardanti, rispettivamente, i giudizi analitici motivati per ciascuna disciplina e la valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
In particolare, nella parte n. 2 a) della scheda dovranno essere espressi dal consiglio di classe, nella composizione limitata ai soli docenti, al termine di ciascun trimestre, motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, in rapporto agli obiettivi della programmazione didattica. Tali giudizi dovranno tenere conto delle osservazioni sistematiche annotate nel registro personale del docente, nonché dei risultati delle eventuali iniziative di sostegno e di integrazione che contribuiscono alla individuazione dell'insegnamento.
In riferimento alle difficoltà pratiche obiettive nella scuola media (pluralità dei docenti), si osserva che la formulazione dei giudizi in questione dovrà essere proposta al Consiglio di Classe dal singolo docente e annotata a sua cura sulla scheda dopo l'approvazione del Consiglio di classe.
Nella medesima parte 2 a) vanno altresì annotati, disciplina per disciplina, il numero delle assenze nel singolo trimestre ed un cenno sulle loro prevalenti motivazioni.
La parte 2 b) è dedicata alla valutazione, pure essa trimestrale, adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione dell'alunno.
Il Consiglio di classe, secondo criteri ispirati all'esigenza fondamentale di conoscere l'alunno nelle sue possibilità ed eventuali difficoltà in rapporto al progresso della sua maturazione globale, formulerà tale valutazione facendola scaturire dall'analisi di ciascun elemento utilmente osservato e considerato in una appropriata ottica valutativa, finalizzata allo sviluppo della persona che, nell'età evolutiva, va guidato e sollecitato con strategie educative il più possibile individualizzate.
La valutazione risulterà, così, è bene ribadirlo, come una operazione non staccata dal processo educativo, ma come momento costitutivo di tale processo.
Si ritiene opportuno raccomandare che i singoli consigli di classe individuino, in base alla loro programmazione educativa, precisi elementi di riferimento, in modo da favorirne la formazione di criteri valutativi comuni.
Il presidente del consiglio di classe apporrà la sua firma in calce alle due parti (n. 1 e n. 2) della scheda, certificando, in tale modo, la regolarità e l'esattezza delle scritturazioni effettuate.

3. Informazioni alla famiglia
Si rammenta che il legislatore prescrive che "gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo, ai sensi del precedente art. 7". Al fine di facilitare l'adempimento di tale compito - a prescindere dai sempre possibili e auspicabili colloqui dei genitori con i docenti e con il preside - la nuova scheda è stampata in duplice copia, di cui una per la famiglia dell'alunno.
La duplicità delle scritturazioni viene evitata ricorrendo ad un sistema di ricalco, con l'uso del monocarbo che accompagna la scheda.
La predetta copia va consegnata ad uno dei genitori o a chi ne fa le veci, il quale, dopo averne presa visione e avervi apposto la firma per presa conoscenza, la restituirà alla scuola dopo il primo e il secondo trimestre, mentre la tratterà al termine dell'anno scolastico.

4. Attestato finale
L'attestato finale, prescritto dall'art. 9 della citata Legge n. 517, è stato modificato, rispetto al modello approvato lo scorso anno, in vista dell'abolizione del libretto scolastico.
Il nuovo modello di attestato - che viene distribuito unitamente alla scheda - si arricchisce, nella prima pagina della voce riguardante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico per gli alunni che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 8 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Viene, inoltre, prevista una seconda pagina (costituita dal "registro" del documento) che accoglie talune voci già previste dal libretto scolastico e riguardanti il consiglio orientativo che sarà espresso dalla commissione esaminatrice per gli alunni che sostengono gli esami di licenza nonché l'indicazione del superamento o meno di tale esame). Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti il rilascio del diploma di licenza a seguito dei risultati del relativo esame di stato.

5. Registro personale del docente
Il nuovo sistema di valutazione ed il nuovo modello di scheda rendono, inoltre, necessario un adeguamento delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere, sul "giornale di classe" comunemente chiamato "registro personale del docente". Com'è noto, per la scuola media, non è stabilito un modello ufficiale ed uniforme di tale registro, essendo rimessa la scelta del tipo di modello alle singole scuole.
Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che tale registro preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al consiglio di classe in sede di espressioni dei giudizi trimestrali.
Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi ultimi, un "sistema" di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti.

6. Registro annuale degli alunni
Tenuta presente l'opportunità di ridurre al minimo l'entità delle scritturazioni, compatibilmente con le esigenze della documentazione scolastica, si consente che il complesso delle schede relative alle singole classi, opportunamente rilegate e precedute da un indice, comprendente anche i nominativi degli alunni eventualmente trasferiti ad altra scuola, sostituisca il registro generale degli alunni previsto dall'art. 85 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965.
A conclusione delle indicazioni e dei chiarimenti sopra forniti, si ritiene opportuno sottolineare il valore strumentale della scheda rispetto al complesso delle innovazioni didattico-educative introdotte dalla Legge n. 517 diretta a completare e perfezionare il disegno della scuola media sorta con la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Tale sottolineato valore implica, di per sé, che il modello approvato potrà essere, negli anni scolastici successivi, suscettibile di quelle integrazioni o modifiche che la pratica degli operatori scolastici, chiamati ad una interpretazione professionale del modello stesso, potrà responsabilmente suggerire sulla base di riflessioni critiche ed opportune verifiche.
La presente circolare va opportunamente commentata in apposita riunione del collegio dei docenti, indetta dai presidi di ciascuna scuola media.


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