C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot.
n. 8342/3B
Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4
agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno
1. Premessa: i nuovi criteri di valutazione
In adempimento delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della
Legge 4 agosto 1977, n. 517, questo Ministero ha predisposto gli
allegati modelli della scheda personale dell'alunno e dell'attestato
previsti dall'art. 9 della medesima legge, tenendo conto delle
indicazioni e delle proposte ricavate dalla sperimentazione del modello
adottato nell'anno scolastico 1977/78, nonché dei suggerimenti forniti
dal Consiglio Nazionale della P.I. in sede di espressione del parere
prescritto dallo stesso art. 14 della Legge n. 517.
Le nuove schede sono in corso di distribuzione presso i Provveditorati
agli studi a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato nel numero di
copie corrispondente a quello complessivo, nelle singole province, degli
alunni delle scuole medie statali, pareggiate e legalmente riconosciute.
Si raccomanda vivamente alle SS.LL. di curare che la distribuzione alle
singole scuole delle schede predette avvenga con la massima
tempestività.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti in
ordine all'uso di uno strumento di tanto rilievo per la programmazione e
per lo svolgimento delle attività didattico-educative nella scuola
media ed avente il fine di facilitare la piena attuazione dei principi
ispiratori della legge istitutiva n. 1859 del 31 dicembre 1962,
sviluppati con la recente riforma attuata con la Legge n. 348 del 16
giugno 1977 e n. 517 del 4 agosto 1977.
Si sottolinea, in particolare, lo stretto collegamento che deve
stabilirsi fra la rilevazione della situazione di partenza,
l'identificazione dei fini e degli obiettivi generali, la selezione e
l'utilizzazione dei contenuti culturali nonché dei metodi, delle
attività e delle esperienze educative scolastiche, e il momento della
valutazione, da non più considerare come a sé state e in funzione
meramente selettiva, ma come momento di verifica della programmazione
educativa e didattica, come stimolo al perseguimento dell'obiettivo del
massimo possibile sviluppo di ciascun alunno.
Così inteso, il nuovo sistema valutativo introdotto dalla Legge n. 517,
ben lungi dall'incentivare pratiche di permissivismo e di vanificazione
culturale ed educativa, rende espliciti i criteri valutativi e le
caratteristiche dell'impegno di ciascun alunno e propone alla scuola
(docente, genitori, studenti) un serio stimolo alla rimozione di quelle
situazioni che ostacolano il processo di apprendimento, motivando, in
tal modo, la continua cooperazione di tutti gli operatori scolastici in
vista del raggiungimento delle proposte finalità per l'attuazione del
diritto allo studio e del pieno sviluppo delle personalità degli
alunni.
2. Struttura generale della nuova scheda
Analogamente al modello adottato lo scorso anno scolastico, il nuovo
modello di scheda personale dell'alunno è strutturato non già secondo
"griglie" prestabilite che orientino nella selezione dei fatti
da osservare e valutare, bensì mediante "spazi bianchi"
distinti e distribuiti secondo le sole indicazioni contenute nell'art 9
della Legge n. 517.
È da osservare, infatti, che la strettissima interconnessione,
evidenziata al paragrafo precedente, fra attività valutativa e
programmazione educativa richiede necessariamente che la scheda dei
"tipi" di osservazioni preordinate ai giudizi sia fortemente
corretta con l'individuazione degli obiettivi educativi e che la scelta
stessa, quindi, non possa che essere affidata ai collegi dei docenti e
ai consigli di classe secondo i loro diversi livelli di competenza.
Il sistema prescelto evita, inoltre, l'inevitabile rischio di lasciare
"scoperte" situazioni scolastiche concrete e pone in pieno
risalto l'autonomia didattica del corpo insegnante più volte
evidenziata dai decreti delegati del 1974.
Tutto ciò premesso, si fa rilevare come il nuovo modello di scheda,
notevolmente semplificato rispetto a quello precedente, si struttura
come segue:
- pag. 1 frontespizio: va compilato a cura della segreteria della
scuola; le notizie richieste riguardano i dati relativi alla scuola,
alla classe, alla sezione, i dati anagrafici dell'alunno, il
recapito, i precedenti scolastici (promozione, ripetenze, numero delle
assenze);
- pag. 2: parte n. 1: questa parte, al pari di quella successiva,
riguardante i giudizi, è distinta nei tre trimestri esplicitamente
richiesti dall'art. 9 della Legge n. 517. In essa vanno registrate,
trimestralmente, le annotazioni, anche per disciplina, degli eventuali
interventi individualizzati deliberati dal Consiglio di classe lungo il
trimestre sulla base delle osservazioni sistematiche annotate, come
appresso si dirà, nel registro personale del docente nonché le
indicazioni circa le attività di integrazione e le eventuali iniziative
di sostegno;
- pagine 3, 4 e 5: accolgono la parte n. 2 della scheda, distinta, a sua
volta, in due sezioni (a e b), riguardanti, rispettivamente, i giudizi
analitici motivati per ciascuna disciplina e la valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
In particolare, nella parte n. 2 a) della scheda dovranno essere
espressi dal consiglio di classe, nella composizione limitata ai soli
docenti, al termine di ciascun trimestre, motivati giudizi analitici per
ciascuna disciplina, in rapporto agli obiettivi della programmazione
didattica. Tali giudizi dovranno tenere conto delle osservazioni
sistematiche annotate nel registro personale del docente, nonché dei
risultati delle eventuali iniziative di sostegno e di integrazione che
contribuiscono alla individuazione dell'insegnamento.
In riferimento alle difficoltà pratiche obiettive nella scuola media
(pluralità dei docenti), si osserva che la formulazione dei giudizi in
questione dovrà essere proposta al Consiglio di Classe dal singolo
docente e annotata a sua cura sulla scheda dopo l'approvazione del
Consiglio di classe.
Nella medesima parte 2 a) vanno altresì annotati, disciplina per
disciplina, il numero delle assenze nel singolo trimestre ed un cenno
sulle loro prevalenti motivazioni.
La parte 2 b) è dedicata alla valutazione, pure essa trimestrale,
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione
dell'alunno.
Il Consiglio di classe, secondo criteri ispirati all'esigenza
fondamentale di conoscere l'alunno nelle sue possibilità ed eventuali
difficoltà in rapporto al progresso della sua maturazione globale,
formulerà tale valutazione facendola scaturire dall'analisi di ciascun
elemento utilmente osservato e considerato in una appropriata ottica
valutativa, finalizzata allo sviluppo della persona che, nell'età
evolutiva, va guidato e sollecitato con strategie educative il più
possibile individualizzate.
La valutazione risulterà, così, è bene ribadirlo, come una operazione
non staccata dal processo educativo, ma come momento costitutivo di tale
processo.
Si ritiene opportuno raccomandare che i singoli consigli di classe
individuino, in base alla loro programmazione educativa, precisi
elementi di riferimento, in modo da favorirne la formazione di criteri
valutativi comuni.
Il presidente del consiglio di classe apporrà la sua firma in calce
alle due parti (n. 1 e n. 2) della scheda, certificando, in tale modo,
la regolarità e l'esattezza delle scritturazioni effettuate.
3. Informazioni alla famiglia
Si rammenta che il legislatore prescrive che "gli insegnanti della
classe illustreranno ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, i
giudizi analitici e la valutazione sul livello globale raggiunto
dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in
favore dell'alunno medesimo, ai sensi del precedente art. 7". Al
fine di facilitare l'adempimento di tale compito - a prescindere dai
sempre possibili e auspicabili colloqui dei genitori con i docenti e con
il preside - la nuova scheda è stampata in duplice copia, di cui una
per la famiglia dell'alunno.
La duplicità delle scritturazioni viene evitata ricorrendo ad un
sistema di ricalco, con l'uso del monocarbo che accompagna la scheda.
La predetta copia va consegnata ad uno dei genitori o a chi ne fa le
veci, il quale, dopo averne presa visione e avervi apposto la firma per
presa conoscenza, la restituirà alla scuola dopo il primo e il secondo
trimestre, mentre la tratterà al termine dell'anno scolastico.
4. Attestato finale
L'attestato finale, prescritto dall'art. 9 della citata Legge n. 517, è
stato modificato, rispetto al modello approvato lo scorso anno, in vista
dell'abolizione del libretto scolastico.
Il nuovo modello di attestato - che viene distribuito unitamente alla
scheda - si arricchisce, nella prima pagina della voce riguardante
l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico per gli alunni che si
trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 8 della Legge 31
dicembre 1962, n. 1859.
Viene, inoltre, prevista una seconda pagina (costituita dal
"registro" del documento) che accoglie talune voci già
previste dal libretto scolastico e riguardanti il consiglio orientativo
che sarà espresso dalla commissione esaminatrice per gli alunni che
sostengono gli esami di licenza nonché l'indicazione del superamento o
meno di tale esame). Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti
il rilascio del diploma di licenza a seguito dei risultati del relativo
esame di stato.
5. Registro personale del docente
Il nuovo sistema di valutazione ed il nuovo modello di scheda rendono,
inoltre, necessario un adeguamento delle registrazioni che ogni docente
è tenuto a compiere, sul "giornale di classe" comunemente
chiamato "registro personale del docente". Com'è noto, per la
scuola media, non è stabilito un modello ufficiale ed uniforme di tale
registro, essendo rimessa la scelta del tipo di modello alle singole
scuole.
Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che tale registro
preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di
apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle
singole discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo
significativo e puntuale al consiglio di classe in sede di espressioni
dei giudizi trimestrali.
Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla
scheda, costituiscono, con questi ultimi, un "sistema" di
annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle
sue parti.
6. Registro annuale degli alunni
Tenuta presente l'opportunità di ridurre al minimo l'entità delle
scritturazioni, compatibilmente con le esigenze della documentazione
scolastica, si consente che il complesso delle schede relative alle
singole classi, opportunamente rilegate e precedute da un indice,
comprendente anche i nominativi degli alunni eventualmente trasferiti ad
altra scuola, sostituisca il registro generale degli alunni previsto
dall'art. 85 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965.
A conclusione delle indicazioni e dei chiarimenti sopra forniti, si
ritiene opportuno sottolineare il valore strumentale della scheda
rispetto al complesso delle innovazioni didattico-educative introdotte
dalla Legge n. 517 diretta a completare e perfezionare il disegno della
scuola media sorta con la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Tale
sottolineato valore implica, di per sé, che il modello approvato potrà
essere, negli anni scolastici successivi, suscettibile di quelle
integrazioni o modifiche che la pratica degli operatori scolastici,
chiamati ad una interpretazione professionale del modello stesso, potrà
responsabilmente suggerire sulla base di riflessioni critiche ed
opportune verifiche.
La presente circolare va opportunamente commentata in apposita riunione
del collegio dei docenti, indetta dai presidi di ciascuna scuola media.
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