C.M. 28 settembre 1990, n. 253, prot.
1790/B
Attività sportiva scolastica per l'anno scolastico
1990/91
1. Considerazioni generali
1.1 Questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle istanze,
manifestatesi nella società, di una maggiore diffusione dello sport fra
i giovani, ha sostenuto l'attività sportiva scolastica, in quanto
l'attività stessa efficacemente si inserisce nel contesto dell'azione
formativa ed educativa della Scuola.
1.2. In questa prospettiva, fin dal 1975, d'intesa con il CONI, è stato
proposto alle scuole interessate un progetto (Giochi della Gioventù, e
successivamente Campionati Studenteschi) finalizzato, anche con le
opportune attenuazione della regolamentazione tecnica, ad una
generalizzata attuazione, affidando alla iniziativa del corpo docente il
coinvolgimento del maggior numero degli alunni. 1.3. Le esperienze
realizzate nel corso degli ultimi anni hanno portato tuttavia ad esiti
per alcuni versi contraddittori:
- da una parte si è venuto manifestando un progressivo interesse degli
studenti e degli operatori scolastico nei riguardi delle attività
sportive. In questo senso, i Giochi della Gioventù e i Campionati
Studenteschi hanno costituito strumento utile di diffusione della
pratica sportiva tra i giovani;
- per altro verso, nonostante i risultati positivi che pure si sono
indubbiamente conseguiti, è doveroso registrare che tale crescita è
rimasta in qualche misura fine a se stessa rispetto agli obiettivi
prefissati, almeno per due ordini di motivi/ a) difficoltà oggettive a
rapportare l'offerta alle esigenze reali dell'utenza, soprattutto a
causa della carenza di infrastrutture; b) interpretazione riduttiva
della formula di partecipazione alle iniziative programmate, che ha
indotto a puntare piuttosto sulla logica dei meccanismi di selezione,
che non sull'esigenza di promuovere il massimo coinvolgimento possibile
degli alunni.
1.4. Ne è derivata una situazione affatto paradossale, nella quale il
"sistema" ha finito per emarginare proprio gli studenti che
per ragioni economiche o per carenze tecniche, più avevano diritto di
trovare nella Scuola attenzione adeguata e assistenza corrispondente
alle loro esigenze.
In questa logica, il risultato di prestigio e la ricerca di performances
agonistiche hanno sovente prevalso sulla necessità di ricognizione dei
bisogni reali e sull'individuazione delle modalità operative e
organizzative per soddisfarli.
1.5. È evidente, al riguardo, che a tutti, in primo luogo agli organi
individuali e collegiali competenti e al corpo docente nel suo complesso
si pone un dovere di riconsiderazione critica delle esperienze maturate
in termini di maggiore coerenza con il ruolo istituzionale e la funzione
della Scuola in questo settore.
In tale senso, appunto per assecondare e potenziare tale revisione di
orientamento complessivo, questo Ministero ritiene utile proporre alcuni
correttivi che contribuiscano a riaffermare la funzione irrinunciabile
di servizio sociale ed educativo propria della comunità scolastica:
fermi restando il quadro normativo e i riferimenti di ordinamento nei
quali le attività sportive nelle scuole trovano opportuna collocazione.
1.6. Mentre si rinvia, per quando concerne i problemi di infrastrutture
di cui al punto 1.3.a., anche alle opportunità offerte da intese di
collaborazione con enti esterni alla Scuola previste dalla circolare n.
184 del 9 luglio c.a., si segnalano qui di seguito i criteri direttivi e
le proposte operative sulle quali le SS.VV. vorranno sensibilizzare i
capi di istituto e i docenti interessati, in ordine ai fini e ai
contenuti delle attività sportive scolastiche.
2. Lo sport scolastico come servizio sociale.
2.1. Le iniziative di promozione dello sport scolastico possono
contribuire a qualificare la stessa come referente significativo di
aggregazione sociale, luogo privilegiato di esperienze formative e
consolidamento di quei valori di civismo e solidarietà tanto più
essenziali oggi contro i pericoli dell'isolamento, dell'emarginazione
sociale, delle devianze giovanili.
Questo presuppone naturalmente un'organizzazione e gestione delle
attività mirata al più ampio coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
2.2. Sotto tale profilo, la delibera favorevole all'attività di
iniziative sportive da parte dei competenti organi collegiali in tanto
può determinare adesione degli alunni, in quanto sia
adeguatamente pubblicizzata e conosciuta dagli interessati e dalle
rispettive famiglie, per evitare che le ore supplementari di avviamento
alla pratica sportiva non assolvano alla loro essenziale funzione di
servizio sociale reso all'utenza.
Occorrerà pertanto porre in essere modalità adeguate di ricognizione
dei bisogni e delle eventuali aspettative, suscitando anche l'interesse
degli alunni e delle famiglie.
La pubblicizzazione relativa dovrà indicare chiaramente programmi -
orari, calendari definiti, sedi di svolgimento delle attività
programmate.
Queste ultime, una volta deliberate, saranno tenute ferme con le
medesime modalità di svolgimento, salvo casi eccezionali di forza
maggiore, da notificare tempestivamente.
2.3. Tale informazione capillare e dettagliata, che la Scuola si impegna
ad offrire alle famiglie come condizione preliminare di conoscenza e
quindi di possibilità di utilizzazione dei relativi servizi,
costituisce anche un modo concreto di coinvolgimento delle famiglie
stesse, e di esercizio di partecipazione democratica affinché nei modi
previsti dai decreti delegati, sia possibile verificare la reale
corrispondenza tra l'apprestamento di tale servizio e il suo concreto
svolgimento, nell'interesse di quegli alunni che non abbiano maturato
precedenti esperienze nel settore.
2.4. Costituisce inoltre condizione essenziale di tale insegnamento
extracurriculare la sua continuità nel corso dell'intero anno
scolastico, affinché si possa assicurare:
- un impegno di lavoro, senza soluzioni, in un arco di tempo sufficiente
per conseguire risultati apprezzabili;
- l'individuazione, in relazione ai punti di partenza, di una serie di
momenti di verifica del lavoro svolto a livello sia di gruppo (confronto
reciproco tra i singoli alunni) che individuale
(confronto, scandito nel tempo di ciascun alunno con il suo stesso
specifico "percorso").
3. Finalità e contenuti dell'attività sportiva scolastica
3.1. L'avviamento e la pratica dell'attività sportiva, in quanto hanno
lo scopo di contribuire alla formazione e alla maturazione della
personalità degli alunni, si inseriscono armonicamente nel contesto
dell'azione educativa.
Esse tendono ad assecondare nell'allievo la ricerca di una interiore
disciplina, ad affinare le sue capacità di rispondere adeguatamente
alle diverse sollecitazioni problematiche, a sviluppare l'abitudine alla
lealtà, alla socialità e a realizzare una consuetudine di sport
attivo.
I tre momenti fondamentali che caratterizzano, pur non esaurendolo, lo
sport nelle scuole, possono sinteticamente individuarsi nei termini che
seguono:
- attività di promozione generalizzata della pratica sportiva;
- attività sportive competitive;
- attività sportive in ambiente naturale.
Per tutte le attività su indicate costituisce responsabilità primaria
dei docenti la ricerca costante dei modi attraverso i quali sia
possibile l'assimilazione - da parte degli alunni - di modelli di
comportamento coerenti con l'essenza formativa dello sport, anche
attraverso il rifiuto critico di possibili atteggiamenti negativi
mutabili dall'esterno che possono contraddire apertamente i valori
positivi dell'esperienza in atto.
4. Attività di promozione generalizzata della pratica sportiva.
4.1. I programmi didattici per la scuola elementare di recente
approvazione hanno ampiamente sottolineato il valore educativo della
espressione corporea e della attività fisica.
Per tutti gli alunni sulla Scuola Elementare sono stati individuati i
seguenti obiettivi, legati alla educazione motoria:
- sviluppo di capacità percettive;
- consolidamento degli schemi motori individuali;
- sviluppo dei comportamenti relazionali e sociali;
- integrazione della comunicazione fisica con altri tipi di linguaggio o
abilità.
La Scuola Elementare, pertanto, favorisce tutte le attività motorie e
di gioco - sport, per un ampliamento della base fisica dei singoli
alunni. Anche al fine di evitare ogni prematuro avviamento alle
discipline sportive, la Scuola Elementare realizza, in una prospettiva
realmente formativa, attività polivalenti, giochi di squadra, attività
sportive significative, che configurano lo "specifico intervento
educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello
sport".
Tali attività, per il contenuto educativo generale che comportano, e
per l'arricchimento delle esperienze motorie individuali che realizzano,
non devono avere carattere di discontinuità e di episodicità, ma vanno
inserite nella normale programmazione didattica curriculare ed adeguate
alle effettive esigenze e disponibilità degli alunni e della scuola.
4.2. Sia per le scuole medie, che per il biennio della Secondaria
superiore, i regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati
Studenteschi si articolano, pur nella unitarietà progettuale, peraltro
da tempo sottolineata, in due momenti: di cui il primo è
fondamentalmente promozionale e generalizzato, e perciò risulta
intrinsecamente e non solo cronologicamente propedeutico al successivo.
Il primo tempo si sostanzia nella proposta di prove di facile
praticabilità da parte di tutti gli alunni, i cui contenuti sono
rapportati ai programmi vigenti, alle infrastrutture sportive
scolastiche e alla professionalità dei docenti.
La facilità delle prove, è altresì stata dettata dall'intento di
suscitare progettualità alternative, mirate alle singole realtà ed
esigenze territoriali.
4.3. Dette attività vengono proposte alla libera adesione delle scuole
interessate quali parti integranti, come sopra precisato, della formula
di svolgimento dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi
di cui esprimono, rimarcandoli, gli aspetti più incisivamente
promozionali.
4.4. Proprio tenendo conto delle situazioni oggettive e soggettive
presenti nelle varie province, le prove indicate non esauriscono, si
ribadisce, il ventaglio delle opzioni possibili, in relazione alle
situazione data, ma hanno carattere meramente indicativo e orientativo.
Le eventuali variazioni di programma, come puntualizzato nei rispettivi
regolamenti, competono alle Commissioni provinciali.
5. Attività sportive competitive.
5.1. Restano sostanzialmente fermi - almeno per il prossimo anno
scolastico - i regolamenti delle attività competitive dei Giochi della
Gioventù e dei Campionati Studenteschi, salvo alcuni aggiustamenti
dettati dall'esperienza dell'anno decorso.
6. Attività sportive in ambiente naturale.
6.1. Già da diversi anni questo Ministero ha sollecitato l'avvio di
iniziative in questo settore che costituiscano risposta qualificata a
significative esigenze sociali.
6.2. In particolare, con circolare n. 217 datata 17 luglio 1987 veniva
ribadita la possibilità di corrispondere il compenso previsto per
l'avviamento alla pratica sportiva, fino al limite delle sei ore
settimanali, ai docenti di educazione fisica impegnati nei campeggi
estivi e in iniziative analoghe, eventualmente concordate con gli enti
locali, finalizzate al coinvolgimento di quei giovani che nel periodo
delle vacanze estive non hanno alternative che rimanere nelle sedi di
residenza.
6.3. Per tali attività di particolare rilevanza e utilità sociale,
questo Ministero conferma integralmente quanto previsto nella richiamata
circolare, sia in ordine al conferimento delle ore ai docenti
interessati, sia per quanto riguarda limiti di applicabilità.
6.4. Si sottolinea l'importanza di iniziative scolastiche mirate in tale
settore, per le quali questo Ministero, ove richiesto, non mancherà di
offrire - come avvenuto per il passato - contributi finanziari che, pur
di entità non rilevante, verranno comunque commisurati alle attività
programmate e alle disponibilità di bilancio.
7. Ore eccedenti di pratica sportiva scolastica
7.1. Secondo quanto precisato nelle precedenti circolari annuali, i
dicenti di educazione fisica nell'esercizio della loro libertà di
insegnamento possono trovare spazi, modi e tempi adeguati di svolgimento
della pratica sportiva, nell'ambito delle normali ore curriculari, in
coerenza del resto con quanto previsto dai vigenti programmi di
insegnamento.
7.2. In aggiunta a tali spazi operativi resta ferma la possibilità, per
ciascun docente interessato, di svolgere, in base alla attuale
normativa, 6 ore complementari di pratica sportiva per le iniziative
indicate al punto 3; nondimeno con una articolazione che, considerato
anche il diverso numero degli alunni destinatari, tenga conto di una
necessità di riconversione delle relative modalità di svolgimento,
meglio attenta ai bisogni e alle aspettative degli alunni tecnicamente e
fisicamente meno provveduti. In tal senso, almeno due terzi delle ore
complementari svolte da ciascun docente dovranno essere dedicate
all'attività di promozione prevista al punto 4 della presente
circolare.
7.3. In altri termini i docenti possono scegliere di svolgere solo
attività promozionale; non possono invece scegliere - almeno per la
scuola media e per il primo biennio della Secondaria superiore -
attività esclusivamente competitive, come avvenuto per il passato;
ove scelgano di svolgere anche tali attività potranno dedicare ad esse
in ogni caso solo un terzo delle ore prestate.
8. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica.
8.1. Ferme restando le possibilità di apporti finanziari o di servizi
da parte del CONI, Enti locali e di ogni altro organismo interessato, si
richiamano in linea generale le indicazioni fornite negli anni decorsi e
si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in
base al numero degli alunni, nonché in considerazione dei programmi
presentati.
8.2. In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e
inviare al Ministero, entro il 20 novembre, un piano organizzatorio e
finanziario distintamente articolato per le attività a livello
d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello
provinciale (con rendicontazione centrale). Le SS.LL. vorranno
prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità
ottenute nel 1990, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per
l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori
9. Accertamenti e verifiche
9.1. Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva
di disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno
scolastico, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione e la
vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in
ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le
linee sopra enunciate, è condizione essenziale e imprescindibile per
legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri
finanziari.
9.2. Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto
sia sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività,
sia, particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza
eventualmente riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.
A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da
ultimo, al punto 6 lett. b) della C.M. dell' 8 novembre 1983, n. 304,
costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle
verifiche che verranno svolte.
10. Disposizioni di rinvio.
10.1. Ferme restando le linee programmatiche e le finalità
dell'attività sportiva scolastica, di cui ai punti precedenti della
presente circolare, si confermano le direttive circa l'organizzazione
delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, le ore
soprannumerarie ai coordinatori e agli altri insegnanti distaccati nei
servizi periferici, secondo quanto enunciato in particolare nelle
circolari n. 310 del 1984, n. 259 del 1987 e n. 226 del 1988. Si precisa
inoltre, in relazione ai quesiti pervenuti, che ai docenti
accompagnatori delle rappresentative studentesche nelle sedi di
svolgimento delle gare compete il trattamento di missione. 10.2. Come
già previsto con O.M. del 30 aprile 1990, n. 115, relativamente alla
costituzione dell'organico di fatto e anche al fine di consentire il
sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi
possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento
alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le
successive decisioni degli organi collegiali competenti.
Si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna tempestiva, diffusione alla
presente circolare.
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