Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253
Prot.
5430/147/M
Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad
attività sportive
1. Premessa
1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in
materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale
settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine
ai quali vige una separata, specifica disciplina.
Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate
istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze
operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare 20 ottobre
1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più
compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico
testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa
dispersa in più atti.
1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione,
ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in
considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali
che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa,
adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole
fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di
apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le
attività integrative della scuola.
Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno
dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su
progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di
qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari
della scuola e non come semplici occasioni di evasione.
Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare
programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende,
musei, unità produttive.
2. Finalità
2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in
argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività
della scuola o sul piano della formazione generale della personalità
degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche
in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono
prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento
culturale e professionale degli studenti che vi partecipano - è
necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di
tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul
contenuto delle iniziative stesse.
Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico
articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del
viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni
durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze
vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.
Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun
caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di
essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative
programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici
cognitivo-culturali e relazionali.
Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi
cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di
indirizzo di studi.
A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra
favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel
complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi
sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo
sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto
rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista
del nuovo assetto comunitario europeo.
Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente
infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una
educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei
valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.
3. Tipologia dei viaggi
3.1 - I viaggi d'istruzione, così generalmente denominati, comprendono
una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:
a) Viaggi di integrazione culturale
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di
promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi
aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti
viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni
culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede
diversa da quella dove è ubicata la scuola.
Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione
culturale, devono esser incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra
scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole
meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e
ambientali.
Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla
constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica
di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;
b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Sono essenzialmente finalizzati alla acquisizione di esperienze
tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente
menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e
professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in
attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in
vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del
lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come
all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la
partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare
in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai
rispettivi indirizzi di studio.
In questa tipologia di viaggi rientrano oltre quelli aventi caratteri di
esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica,
professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare,
tirocini turistici, esibizioni artistiche.) anche le visite presso le
realtà aziendali;
c) visite guidate
Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi
aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, locali d'interesse
storico-artistico, parchi naturali.
Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei
partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che
illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.
Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare più che
opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed
informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite
in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di
interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso ai
docenti accompagnatori di gruppi di studenti. Tale beneficio è previsto
dietro presentazione di un documento di riconoscimento o della relativa
autorizzazione del preside o del direttore didattico. Esso è esteso
anche ai gruppi di studenti di tutte le scuole parificate o legalmente
riconosciute che si presentino accompagnati da un loro professore, capo
gruppo responsabile, munito della relativa lettera di presentazione
rilasciata a firma dei rispettivi presidi o direttori didattici.
Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate,
si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere
effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione
scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto
di viaggiare in orario notturno (divieto previsto, del resto, per
qualsiasi tipo di viaggio).
d) viaggi connessi ad attività sportive
Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere
anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze
differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è
di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla
salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le
attività genericamente intese come "sport alternativi", quali
le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.
Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la
partecipazione e manifestazioni sportive.
Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente
oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali
integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto
indispensabile che queste iniziative siano programmate in
modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.
4. Destinatari
4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie
di primo e secondo grado.
Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un
documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un
documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche
contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido
documento personale di identificazione.
Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini
della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi,
peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti
nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di
circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo
modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo
cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela
per i bambini medesimi.
4.2 - È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi
nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed
interessi per lo più comuni.
4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere
consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio
dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività
programmate per gli alunni.
4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire
il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le
famiglie dovranno comunque esser avvertite a mezzo di comunicazione
scritta.
4.5 - In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività
sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia
assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti
componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza
pressocché totale degli alunni delle classi interessate.
5. Destinazione
5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di
secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli
alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate
al punto sub 5.4.
In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior
vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili
obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di
contenimento della spesa pubblica.
In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni
spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere
sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili
(compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi
preventivabili.
Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione
scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non
possono esser chieste alle famiglie degli alunni quote di
compartecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da
determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre
tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.
In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere
esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la
disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che
opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane
bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature
relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli
alunni.
In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro
agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la
possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti,
gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella
circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno
opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala
provinciale dai provveditori agli studi.
5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è detto, di promuovere
negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene
consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane
dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle
confinanti o più vicine.
È inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto
alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi
dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e
italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori,
parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e quindi
altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di
istruzione in argomento.
È consigliabile che gli incaricati dell'organizzazione del viaggio o
delle visite guidate informino il sindaco o l'Ente provinciale turismo
delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura
che possa rendere più confortevole e proficua l'iniziativa.
5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole
vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e
specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con
l'Italia.
È opportuno che la scuola, tramite l'Ufficio scolastico provinciale,
informi il competente Ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o
Consolato).
Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio
d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO. è opportuno prendere
preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per
l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.
Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovarsi della
consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO
(Roma - Piazza Firenze, 57).
5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto
segue:
- riguardo al primo ciclo della scuola elementare, si ritiene opportuno
che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province,
mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato
all'intera regione;
- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire
sull'intero territorio nazionale, consentendo, inoltre, brevi gite di un
solo giorno - senza pernottamento - in territorio estero, in occasione
di viaggi che abbiano per meta zone di confine.
6. Organi competenti
6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli
organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di
circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 416/74,
determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i
criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative,
utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art.
3 del succitato D.P.R. n. 416/74), dei quali si rende promotore il
collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo
o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta
esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del più volte
menzionato D.P.R. 416/74 e, quindi, al direttore didattico o al preside,
a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza,
nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed
attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi
costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.
6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di
istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al
successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici
provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o
legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare
riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi
debbono prefiggersi.
Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi
dell'art. 26 del D.P.R. n. 416/74, potranno disporre tempestivi
accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o
irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un
annullamento dei suddetti atti.
Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il
consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha
il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in
forza del suddetto potere di vigilanza.
6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di
vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi
di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto
alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati
dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia
organizzativa.
Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola
comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la
deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti
organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della
pratica attuazione della iniziativa.
Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è
necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni,
essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto
o il direttore didattico, nel dare la notizia della data di
effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa
la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa
attuata.
Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque
essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della
documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare,
eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i
viaggi in parola.
6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione
dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattasi di viaggi organizzati
in qualunque paese europeo o affacciantesi nel bacino del Mediterraneo.
Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto ufficio riceva
tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per
l'effettuazione del viaggio.
Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3.
In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data
di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato
(l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla
necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un
formale provvedimento autorizzatorio).
Eventuali progetti di viaggio in paesi extraeuropei, corredati del
parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti,
dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione
generale o Ispettorato competenti), che autorizzerà il viaggio, sempre
entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben
documentate motivazioni didattiche.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in
Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione
per la sicurezza dei partecipanti.
6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. n. 416/74 assegna al
consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per
l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro,
anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le
quali si fanno per l'appunto rientrare i viaggi d'istruzione e le visite
guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate
agli alunni.
L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle
iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni
e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una
organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di
promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più
consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul
piano della disponibilità dei servizi.
Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico
provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici
ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel
senso sopra indicato.
I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui
sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del succitato
D.P.R. n. 416/74.
7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei
programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle
normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il
periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di
istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare
in unica o più occasioni.
Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà esser
superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta
dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti
organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono
conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante
interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed
anche in relazione ai vari aspetti
sperimentali.
Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di
esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo, il punto 3.1 lettera b).
7.2 - È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese
delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più
accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in
vista della conclusione delle lezioni.
Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi
connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali,
o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la
loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima
della tarda primavera. Tali ultime visite, tuttavia, debbono essere
limitate ai giorni festivi.
7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle
iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere pertanto
evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di
alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, durante i quali, com'è
noto, vi è un eccessivo carico di traffico nelle strade.
7.4 - È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in
coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola
(operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).
8. Docenti accompagnatori
8.1 - È necessario che vengano individuati tra i docenti appartenenti
alle classi frequentate dagli alunni e siano preferibilmente di materie
attinenti alla finalità del viaggio.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta
degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con
l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport
interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere
all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un
contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.
Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli
accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da
visitare.
L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di
prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della
indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una
attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle
responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla
norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita
la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi
di dolo e colpa grave.
8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati
nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da
un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare
al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non
si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di
contenimento della spesa pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione
dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore
ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una
unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe
può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse
con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica
lo consenta.
Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del
viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a
disposizione").
Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà
essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni.
8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico
o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di
circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al
precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro
effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali
integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli
accompagnatori richiesto.
8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti
accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a
più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.
Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo
comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al
fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono
tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per
gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del
viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio
fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di
riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove
noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto
abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla
alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto
nell'organizzazione delle iniziative future.
8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola
nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e
al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che
alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale
qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario:
a) che le famiglie ne siano informate;
b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne
rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della
scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordine o
prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;
c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo
appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda,
sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli
prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di
vario genere).
9. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti
9.1 - Si consiglia, in via preliminare, di utilizzare il treno, ogni
volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi di
lunga percorrenza.
Sulla opportunità e convenienza di utilizzare tale mezzo di trasporto,
si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra
questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello
Stato, trasmesso a tutti gli uffici scolastici provinciali con lettera
circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.
9.2 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità
culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche
organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più
agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e di
istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio
in possesso di licenza di categoria A - B ed in grado, pertanto, di
fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione
in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio
(agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, edifici
pubblici, stabilimenti industriali).
9.3 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica
di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la
massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale
turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta
affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di
autotrasporti.
Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della Legge 17
maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a
livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e
sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive
esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o
di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per
l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate
associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in
ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste
nella presente circolare.
9.4 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di
autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del
D.I. 28 maggio 1975 che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti
del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Nel caso di specie, detto prospetto dovrà esser allegato alla
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.
9.5 - All'agenzia prescelta dovrà esser richiesta una dichiarazione da
acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del
consiglio di circolo o di istituto (da inviare all'ufficio scolastico
provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa
garantisca:
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio
delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo,
precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo
le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito
registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge
nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in
ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
c) di esser in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di
tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materie di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio
alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.6.
9.6 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere
acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del
consiglio di circolo o di istituto (da inviare nei casi previsti,
all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della
dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente appunto 9.5:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter
desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la
categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa
per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore
responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della
Motorizzazione civile (Mpd. M.C. 904) per gli autobus in servizio di
linea;
d) fotocopia della patente "D" e del certificato di
abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal
proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è
dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana
precedente il giorno di partenza;
f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui
risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda
un massimale di ameno tre miliardi di lire per la copertura dei rischi a
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno
trenta persone;
g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo,
che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a
controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia
di orario di guida;
h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza
del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio,
fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto
di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e
dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici
M.C.T.C.
9.7 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o
la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:
a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto
eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento
l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere,
siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti
consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985,
il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo
autista non può superare le quattro ore e mezza;
b) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata
inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non
inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la
sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il
vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i
partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli
organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località
moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.
9.8 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli
contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero,
l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte il
contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.
10. Assicurazione contro gli infortuni
10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere garantiti
da polizza assicurativa contro gli infortuni. A questo proposito si
ritiene utile segnalare che:
a) nell'ambito della loro autonomia, alcune regioni forniscono alla
generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche
le attività in argomento. È consigliabile, tuttavia, effettuare un
preventivo accertamento;
b) la forma assicurativa prevista, sul piano nazionale, per l'educazione
fisica, secondo l'intesa con questo Ministero, copre anche l'area delle
visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle attività sportive
scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, svolti in
territorio nazionale;
c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una
agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà
necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un
massimale di almeno un miliardo, comprensiva di responsabilità civile
per eventuali danni a terzi;
d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo di
cui al punto 3.1 lett. b), resta valida l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, estendono, d'ufficio, anche agli alunni ed agli insegnanti.
11. Altri aspetti finanziari
11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di
istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle
indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate
sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente
dotati.
11.2 - Eventuali contributi forniti da regioni, enti locali e
istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei
partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o
dell'istituto.
11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle
iniziative in argomento, in Italia e all'estero, devono avvenire
esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In
quest'ambito, è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei
docenti accompagnatori di una somma in danaro per piccole spese
impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il preside o
il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione del
caso.
12. Cenni riepilogativi sulla documentazione
12.1 - Al fine di evitare inutili contrattempi che, ritardando il
rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale o del
Ministero, ovvero ostacolando il tempestivo esercizio del potere di
vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale, potrebbero compromettere
la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di
istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a
cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale è
parte integrante.
Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la
delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione,
incorre, ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 312/1980 in gravi
conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di
incidenti.
Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola,
per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore,
è la seguente:
a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di
appartenenza;
b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni
minorenni;
c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni
sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a
copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli
alunni;
e) il programma analitico del viaggio;
f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e
didattici dell'iniziativa;
g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare
la sicurezza dell'automezzo;
h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.
Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio
di circolo e di istituto, la quale dovrà inoltre contenere:
l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di
classe e del collegio dei docenti;
m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i
partecipanti sono in possesso di documenti validi per l'espatrio.
12.2 - Circa gli atti che la scuola è tenuta a trasmettere agli organi
superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di
istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2; 9.4; 9.5; 9.6;
10.
13. Disposizioni finali
13.1 - La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata,
tutte le circolari precedentemente emanate, che sono conseguentemente da
considerare abrogate.
13.2 - Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria
diffusione alla presente circolare ed a curarne la distribuzione alle
istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.
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