C.M. 25 settembre 1986, n. 258, prot.
2581/B
Attività sportiva scolastica nell'anno 1986-87
Per l'anno scolastico 1986-87 si richiamano le linee programmatiche,
gli obiettivi e le finalità dell'attività sportiva scolastica
enunciati nella circolare n. 274 del 3 ottobre 1985.
L'esperienza intercorsa ha suggerito gli adeguamenti che seguono sia al
progetto tecnico, sia alla formula di partecipazione dei Giochi della
Gioventù e dei Campionati Studenteschi:
A - Progetto tecnico
1) - Il progetto tecnico è stato aggiornato come documento
programmatico unitario comprensivo delle attività istituzionali di
maggior momento, cioè i Giochi ed i Campionati; esso assume inoltre
validità pluriennale per consentire l'acquisizione di utili esperienze
riferite a più lungo arco di tempo;
2) - l'impegno organizzativo delle strutture centrali e periferiche del
Ministero è riferito alle discipline cui ai punti 2.1 e 2.2 del
Progetto Tecnico;
3) - l'organizzazione delle manifestazioni riguardanti le altre
discipline (punti 2.5.1 e 2.5.2) compete al C.O.N.I. e alle Federazioni
sportive interessate, con l'impegno, da parte della Scuola, di
assecondarle ove possibile;
4) - le commissioni organizzatrici precedentemente distinte per i Giochi
e per i Campionati, sono state unificate per motivi di funzionalità
operativa e gestionale ed incentrate sulle rappresentanze degli enti che
hanno le maggiori responsabilità di promozione ed organizzazione: il
Ministero, il C.O.N.I. e l'Ente locale.
B - Giochi della gioventù
1) - Sulla base dell'esigenza avvertita negli anni decorsi, di rimarcare
maggiormente le finalità promozionali proprie dell'istituzione-Scuola e
coerentemente ad un criterio di continuità tra le iniziative
programmate nella scuola media, rispetto a quelle della scuola
secondaria superiore, è stata definita un'area di rilevante impegno
scolastico nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio,
ginnastica, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo e sci.
2) - Viene mantenuta la partecipazione oltre che della Scuola, anche di
istituzioni diverse, nelle discipline di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2 del
progetto tecnico.
3) - Per quel che riguarda le attività motorie nella scuola elementare,
si confermano integralmente le disposizioni di cui al punto 4), lettera
A della C.M. 274/1985.
C - Campionati studenteschi
1) - Per realizzare un più organico collegamento tra l'attività
sportiva scolastica nazionale e quella internazionale promossa dalla
I.S.F. (Federazione internazionale dello sport scolastico) è stato
previsto il limite dei 18 anni. Resta naturalmente ferma l'esclusione di
qualsiasi limite di età per l'attività interna di istituto.
2) - Per esigenze tecnico-organizzative e nell'intento di garantire una
più ampia promozione anche in ambito regionale è stata istituita per
l'atletica leggera, una fase corrispondente.
3) - Per quanto attiene alle discipline di squadra viene mantenuta,
considerati i positivi riscontri e l'interesse suscitato, la fase
interregionale da svolgersi in più concentramenti nelle sedi e con le
modalità che saranno stabilite d'intesa tra gli organi centrali del
Ministero e del C.O.N.I.
D - Altre attività sportive promozionali
Sull'argomento si richiama integralmente il punto C) della succitata
C.M. 274/1985 e si fa altresì riferimento alle innovazioni nel campo
dell'educazione motoria contenute nei nuovi programmi didattici per la
scuola primaria (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104), affinché le
eventuali iniziative adottate nella scuola elementare siano orientate
nella prospettiva della prossima entrata in vigore dei nuovi
programmi".
E - Disposizioni comuni
1 - Organizzazione delle attività sportive nella scuola
Valgono anche per l'anno scolastico 1986-87 i punti fondamentali delle
direttive impartite a questo proposito negli anni decorsi ed in
particolare l'esigenza di prevedere una adeguata struttura organizzativa
nell'ambito di ciascuna Scuola o Istituto, anche in una prospettiva
sperimentale, in vista della definizione da parte del legislatore dei
futuri assetti dell'associazionismo scolastico.
Appare opportuno che tale struttura trovi un unico referente in un
direttore tecnico sportivo o comunque in un docente responsabile con
funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività programmate e
conseguente esonero totale o parziale dalla pratica sportiva.
L'incarico va ovviamente conferito, in base al prudente apprezzamento
del Capo d'Istituto, solo ove le dimensioni dell'attività ed il numero
degli alunni e degli insegnanti impegnati lo giustifichino sul piano
della funzionalità operativa.
In determinate fattispecie organizzative potrà esser valutata
l'opportunità di conferire al direttore tecnico anche ore di
insegnamento nelle attività complementari, fermo restando ovviamente il
limite delle sei ore settimanali.
2 - Svolgimento di ore di insegnamento complementare Anche per l'anno
scolastico 1986-87 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle
attività connesse con i Giochi della Gioventù, sia in quelle relative
ai Campionati Studenteschi nella scuola secondaria superiore, sono
autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla
pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali. Analoga
autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati
nelle direzioni didattiche.
Per quanto riguarda le attività che si svolgono nei mesi estivi, questo
Ministero, in attesa di una più organica definizione e programmazione
delle stesse oltre che di un quadro ricognitivo più aggiornato
sull'effettivo coinvolgimento di alunni e docenti, diramerà tempestive
istruzioni in merito.
Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di 2 ore nella scuola
media e 4 nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola
media le possibilità contemplate dalla Legge n. 517 del 4 agosto 1977.
E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento
effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto dovranno
impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori
autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la
determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana
(e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale
insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è
impartito.
Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata, sia sotto
il profilo dell'opportunità, in quanto in contraddizione patente
rispetto alle finalità della programmazione educativa, sia sotto quello
dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, una autorizzazione
ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli
alunni che intendano parteciparvi sia particolarmente esiguo.
Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli
accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli
che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli studi, anche
facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e alla
circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980, riguardante le funzioni
dei coordinatori.
Al fine, inoltre, di consentire il sollecito avvio delle attività di
preparazione degli alunni, i Presidi, quali presidenti della giunta del
consiglio d'istituto, possono autorizzare lo svolgimento di ore
complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno
scolastico, fatte salve le decisioni del consiglio d'istituto per quanto
attiene alla partecipazione dell'istituto medesimo a manifestazioni
sportive.
3 - Ore soprannumerarie ai coordinatori e ad altri insegnanti distaccati
nei servizi periferici
Si autorizzano le SS.VV. ad attribuire, anche per il corrente anno
scolastico, il compenso previsto per prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo agli insegnanti di educazione fisica addetti ai servizi
periferici della materia.
Tale trattamento, che, com'è noto, non può superare il limite di 6 ore
settimanali, per la durata di undici mensilità annuali, è esteso a
favore del suindicato personale in considerazione del maggior impegno ad
esso richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni sportive
interscolastiche, comunali, provinciali, regionali e nazionali.
4 - Utilizzazione insegnanti soprannumerari
I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati,
valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli
insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero sia per i compiti
di organizzazione delle manifestazioni, sia per la partecipazione degli
alunni.
Resta inoltre confermato che i docenti di educazione fisica,
eventualmente segnalati dalle competenti commissioni organizzatrici per
svolgere compiti di giuria ed arbitraggio nelle manifestazioni dei
Giochi (per le discipline di cui ai punti 2.1 e 2.2 del Progetto
Tecnico) e dei Campionati, possono essere dispensati dal provveditore
agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impegno, dal servizio
di insegnamento.
5 - Assistenza sanitaria
Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati Studenteschi è
prescritto l'accertamento della idoneità generica all'attività
sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983. Detta idoneità, ai sensi di
legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche
convenzionate (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici,
medici di fiducia segnalati dalle U.S.L. e dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana).
Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della
Gioventù sia dei Campionati Studenteschi dovranno, invece, sottoporsi
alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato
sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.
A partire dalle fasi comunali e distrettuali, le commissioni
organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed
intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia
approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie
esistenti nel territorio.
6 - Assicurazione
Anche per l'anno scolastico 1986-87 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai
Campionati Studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati
gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate.
L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile
nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia
nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei
riguardi degli alunni preparati dalla scuola, l'assicurazione è estesa
anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di
educazione fisica).
L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le
attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle
scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante
l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal
Preside alla commissione provinciale.
7 - Finanziamento dell'attività sportiva scolastica
L'autonomia della Scuola in materia di attività sportiva scolastica non
può che fondarsi sull'autonomo finanziamento delle attività
programmate.
In tal senso si sottolinea l'esigenza che le iniziative relative trovino
la loro normale fonte di finanziamento nei fondi dei bilanci deliberati
dal Consiglio di Circolo e d'Istituto. Ai fini suindicati, soprattutto
nelle scuole secondarie superiori potranno essere richieste modifiche
contribuzioni volontarie agli alunni; che saranno gestite secondo le
vigenti norme di contabilità, in analogia a quanto suggerito al punto
3.2 della circolare n. 214 del 13 luglio 1982, avente per oggetto
indicazioni in materia di "visite guidate e viaggi d'istruzione o
connessi ad attività sportive".
Come per gli anni decorsi, eventuali integrazioni saranno disposte da
questo Ministero sul Cap. 3052, su proposta dei Provveditori agli Studi,
per sopperire alle maggiori spese che le Scuole dovessero sostenere per
la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche
indette da autorità scolastiche o da enti locali.
Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei Provveditori
agli Studi per iniziative organizzate a livello provinciale ed
interprovinciale.
In base alle intese intercorse il CONI provvederà ad erogare contributi
ai propri delegati periferici diversificati rispettivamente per i Giochi
della Gioventù per i Campionati Studenteschi.
Successive specifiche istruzioni in tal senso, saranno impartite
d'intesa con lo stesso CONI.
In relazione a quanto sopra, i Provveditori agli studi vorranno
predisporre e inviare al Ministero, entro e non oltre il 20 dicembre
p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per
le attività a livello d'istituto e per quelle a livello provinciale.
Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà
disporre nell'anno 1987, i Provveditori vorranno prudenzialmente
contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1986,
unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le
disponibilità possano essere maggiori
8 - Norme di comportamento
Si richiama infine la particolare attenzione delle SS.VV. dei Capi di
Istituto e dei docenti affinché gli alunni siano opportunamente
preparati al confronto sportivo non solo sul piano tecnico, ma
soprattutto su quello più propriamente educativo. Alla luce di recenti
negative esperienze nelle manifestazioni sportive scolastiche, le SS.VV.
vorranno prendere gli opportuni contatti con i Capi di Istituto perché
nell'ambito delle loro specifiche responsabilità impartiscano ai
docenti direttive precise perché svolgano con impegno continuativo il
ruolo che è loro di educatori, sensibilizzando gli studenti loro
affidati ad un comportamento ineccepibile sia in campo, che fuori.
E' inoltre opportuno richiamare l'attenzione degli stessi insegnanti sul
fatto che in ogni fase delle manifestazioni cui partecipino, essi sono
da considerare a tutti gli effetti in servizio, con le responsabilità
conseguenti sia civili che disciplinari.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare sotto il profilo
tecnico-organizzativo e gestionale, si rinvia al progetto tecnico ed ai
regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi che
sono in corso di stampa e che verranno inviati quanto prima.
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