C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot.
n. 16676/693/GL
Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 215 del 3 giugno 1987 -
Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni
portatori di handicap
Premessa
Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato il 3
giugno 1987 la sentenza n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il
comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 nella parte in
cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede
che "sarà facilitata" anziché disporre che "è
assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.
Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva",
potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le
norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel
D.P.R. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute
nell'articolo 3 del D.P.R. 417/74, nonché le CC MM. n. 129 del 28
aprile 1982 e n. 163 del 16 giugno 1983 e la n. 258 del 22 settembre
1983.
Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate
implicazioni pratiche che ne derivano, si ritiene opportuno indicare di
seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa
e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di
norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di
alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di
scuola.
1) Contenuti della sentenza
La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi
irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della
socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa
interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo
della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando
non di regressione".
Inoltre l'art. 34 della Costituzione, nel sancire che la scuola è
aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap
non solo fisico ma anche psichico.
A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e
meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo
espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di
carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che
"rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo
della persona" (artt. 2 e 3 Cost.). Uno di tali strumenti per
alunni con handicap è l'integrazione scolastica.
Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo
parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di
minorazione".
In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza
in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo
di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi
"esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e
non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica,
misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed
inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla
stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la
loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".
Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con
handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la "doverosità
delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori
di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore:
dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con
sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra
la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio
scolastico".
(OMISSIS)
5) Frequenza, assistenza personale e sostegno
Va considerato che la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non
solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in
relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola
secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito
l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per
rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle
predette scuole.
L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici
interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano
interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione
sistematica e quella analogica.
Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui agli
articoli 2, 7 e 10 della Legge 517/77, all'articolo unico della Legge n.
360/76, all'art. 14 Legge n. 270/82 e all'art. 7 comma 13 della Legge
887 del 22 dicembre 1984, ad eccezione delle norme relative al numero
degli alunni per classe.
Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a
nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal
profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area
eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi
fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.
Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle
dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie
superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in
possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella
scuola secondaria di II grado.
Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti
dall'O.M. trasmessa con C.M. n. 134 del 12 maggio 1988.
In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo
agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 286
del 15 ottobre 1985 e successive integrazioni in quanto applicabili, con
i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza
siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento
nella scuola secondaria di II grado. Qualora sussistano ulteriori
necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle
dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie
di II grado o, in mancanza, di I grado, secondo i criteri di cui sopra.
Per tali operazioni, le SS.LL., sulla base delle programmazioni adottate
dagli Organi collegiali ai sensi del VI comma dell'art. 14 Legge 270/82,
predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del
personale di cui sopra appartenente alle dotazioni
organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20esimo
giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così
utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la
continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.
Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di
sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai
programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. 24
aprile 1986.
In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne
riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, le SS LL.,
all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e
accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77.
Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta
dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono
chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2,
ai sensi del D.P.R. 616/77, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi
dell'art. 144 lettera G n. 3 del R.D.L. 383/1934, la nomina di
assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle
associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.
Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obiettori
di coscienza opranti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo
d'istituto e le famiglie.
È opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli
accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà
dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il contenuto. A
tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna
attività di coordinamento.
È necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con
spese a carico dell'ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli
infortuni ed il rischio di danni a terzi.
Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con
l'amministrazione scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto,
rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di intraprendere la loro
attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita
dichiarazione sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi
ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola
potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.
Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e
dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiederne
l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di
un'istanza motivata.
6) Svolgimento dei programmi
I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono
fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di
formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di
studio avente valore legale.
L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di
ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in
presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente
rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel
determinato indirizzo di studi.
Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non
sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo
che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.
La rigidità legale dei curricoli degli Istituti secondari superiori, in
mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti
un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo
che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.
Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli
alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità,
possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a
quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di
classe.
Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il
raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi
didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli
alunni con handicap psichico un attestato di
frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato
per l'accesso alla formazione professionale previe intese dei
provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può
attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio
scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo
predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.
(OMISSIS)
8) Valutazione
In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da
alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del
piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun
insegnante.
Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati
particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di
tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove
valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti
con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e
alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo
triennio di ciascun ordine di scuola.
Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni
con handicap fisico e sensoriale, per i quali può essere consentito
l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai
docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non
evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
(OMISSIS)
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