C.M. 9 settembre 1987, n. 269
Congedi ex art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva
È noto che questo Ministero, su richiesta del C.O.N.I., può
autorizzare la concessione di congedi straordinari a docenti di
educazione fisica per esigenze di attività tecnico-sportive, in
conformità a quanto previsto dall'art. 65 u.c. del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417.
Allo scopo di definire un quadro di riferimento per l'applicazione della
norma suddetta, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
a) interpretazione della "ratio" della norma in questione;
b) interpretazione dei limiti di applicabilità della stessa;
c) definizione delle procedure ai fini della concessione del congedo
medesimo.
Interpretazione della norma
Il potere discrezionale di questa amministrazione si esercita, in
relazione a richiesta di congedo, da parte del Comitato Olimpico, di
insegnanti di educazione fisica per particolari esigenze di attività
tecnico-sportive. Si pone, qui, un primo problema di ermeneutica che
attiene alla valutazione di tali esigenze; se debbano essere, cioè
prevalenti quelle del Comitato Olimpico o avere un qualche riferimento e
quindi coinvolgere un interesse - almeno riflesso o mediato - anche
della Scuola.
Si ritiene, sotto tale profilo, del tutto incontestabile che vi debba
essere anche un interesse della Scuola alla concessione del congedo,
come del resto è dato desumere sia dalla sede materiale (stato
giuridico del personale insegnante) sia dal fatto che, nella
fattispecie opposta, (cioè interesse prevalente, anche se non
esclusivo, dell'Ente richiedente) gli assegni dovrebbero essere a carico
dello stesso Ente, secondo quanto recita l'ottavo comma dello stesso
art. 65.
E d'altra parte, tale interpretazione trova conforto nel fatto che le
esigenze esclusive del Comitato Olimpico appaiono tutelate dalla Legge
13 agosto 1980, n. 464, che ha proprio per oggetto l'attività
tecnico-sportiva dei docenti di educazione fisica.
Tale legge consente, infatti, la messa a disposizione del suindicato
Comitato di docenti di educazione fisica che siano atleti o preparatori
tecnici, per consentire loro la partecipazione a gare sportive di
livello olimpico.
La citata Legge n. 464/80, quindi, sembra consentire la individuazione
di un settore delle attività tecnico-sportive che, in quanto
caratterizzate dall'esclusivo interesse del C.O.N.I., non rientrano tra
quelle previste dall'art. 65.
Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato art. 65 u.c., detta
coincidenza, almeno parziale o mediata, di interessi consente,
oltretutto, di dare una chiave di lettura plausibile anche al
riferimento testuale alle esigenze di servizio e al criterio della
continuità di insegnamento, la cui osservanza non può essere intesa in
senso assoluto (dal momento che la continuità didattica viene sempre
lesa almeno dal punto di vista soggettivo), ma relativo, attraverso
un'attenta valutazione comparata, da parte dell'amministrazione, dei
singoli casi di specie.
Quanto sopra proprio al fine di accertare se in concreto sia prevalente
l'interesse dell'Amministrazione alla concessione del congedo o quello,
sempre concorrente, della continuità didattica.
Individuazione dei limiti di applicabilità
Tale individuazione non può che discendere dai criteri posti al punto
precedente e consiste, da una parte, nel fatto che non possono essere
prese in considerazione richieste di congedo motivate da esigenze
tecnico-sportive che non siano anche di interesse della Scuola, e
dall'altra, nel fatto che le modalità o i tempi di presentazione di
tali richieste non siano tali da pregiudicare irreparabilmente la
continuità dell'insegnamento.
Per quanto riguarda il primo aspetto sembra sussistere, sia pure
mediato, un interesse della Scuola alla partecipazione di propri docenti
ad attività (di preparazione o gara) internazionali o di particolare
rilevanza nazionale. Per quanto concerne, invece, la partecipazione ad
attività di minore rilievo sembra che i criteri di valutazione possano
essere individuati sia nelle intese in atto con il Comitato Olimpico
(protocollo intesa M.P.I.- C.O.N.I. e programmi degli interventi
approvati annualmente) sia dalla riferibilità o meno di tali esigenze
tecnico-sportive anche ad attività che siano diffuse e praticate dalla
istituzione scolastica o di cui la Scuola intenda programmare la
diffusione.
In tal senso sarebbe ipotizzabile, ad esempio, la concessione di congedo
per la partecipazione a stages o corsi di aggiornamento relativi ai
Centri Olimpia o ai CAS, ove le linee programmatiche siano attivate
d'intesa con la Scuola o riferibili a discipline che trovino nella
Scuola i necessari presupposti programmatici, strutturali e personali,
nonché per la partecipazione a manifestazioni programmate dagli
I.S.E.F. nell'ambito della loro attività istituzionale; non appare
legittima, invece, la concessione di congedi per esigenze sportive che
non abbiano alcun riscontro con le attività svolte o progettate dalla
scuola.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè quello relativo alla
continuità, va evidenziato, poi, che essa potrebbe essere
particolarmente pregiudicata da richieste di congedo le cui modalità
comportino interruzioni ripetute del servizio nel corso dell'anno
scolastico, o i cui tempi coincidano con il mese iniziale o con quello
finale dello stesso anno scolastico o con il periodo degli scrutini (v.
C.M. n. 165 del 23 maggio 1981 - Gab.)
Definizione delle procedure relative
Per consentire, quindi, a questa amministrazione un motivato
apprezzamento di merito, si ritiene di dover attivare la seguente
procedura:
a) il docente, designato dal C.O.N.I., dovrà tempestivamente informare
il Capo dell'Istituto della durata della possibile assenza dal servizio
e produrre la relativa domanda;
b) il Capo dell'Istituto formulerà, a stretto giro di posta, le proprie
osservazioni, limitatamente alle esigenze del servizio, a questo
Ispettorato e al Provveditore agli Studi.
Lo scrivente, anche sulla base delle predette osservazioni, valuterà
nei termini più sopra descritti, la rispondenza dell'esonero anche ad
interessi diretti o mediati dalla scuola adottando il relativo
conseguente provvedimento;
c) al termine del congedo il docente dovrà consegnare al Capo
dell'Istituto una attestazione, rilasciata dal C.O.N.I. o dagli organi
responsabili della Federazione interessata, concernente la sua
utilizzazione in conformità alla richiesta e al periodo indicato;
d) in ogni caso il congedo in questione spetta soltanto ai docenti che
hanno conseguito la conferma in ruolo.
Considerato infine - sulla base della esperienza acquisita - che
potranno verificarsi alcuni casi, sia pure eccezionali, in cui per la
brevità del tempo a disposizione non potrà esser seguito l'iter
descritto ai precedenti punti a) e b), si precisa che a fronte
dell'eventuale immediato provvedimento ministeriale di concessione del
congedo, i capi di istituto acquisiranno la domanda del docente
interessato e, analogamente a quanto avvenuto in passato, potranno dare
corso al congedo stesso subordinatamente alle esigenze del servizio.
Si prega le SS.LL. di portare a conoscenza dei Capi di istituto il
contenuto della presente circolare.
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