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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 9 settembre 1987, n. 269

Congedi ex art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva

È noto che questo Ministero, su richiesta del C.O.N.I., può autorizzare la concessione di congedi straordinari a docenti di educazione fisica per esigenze di attività tecnico-sportive, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 u.c. del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Allo scopo di definire un quadro di riferimento per l'applicazione della norma suddetta, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
a) interpretazione della "ratio" della norma in questione;
b) interpretazione dei limiti di applicabilità della stessa;
c) definizione delle procedure ai fini della concessione del congedo medesimo.

Interpretazione della norma
Il potere discrezionale di questa amministrazione si esercita, in relazione a richiesta di congedo, da parte del Comitato Olimpico, di insegnanti di educazione fisica per particolari esigenze di attività tecnico-sportive. Si pone, qui, un primo problema di ermeneutica che attiene alla valutazione di tali esigenze; se debbano essere, cioè prevalenti quelle del Comitato Olimpico o avere un qualche riferimento e quindi coinvolgere un interesse - almeno riflesso o mediato - anche della Scuola.
Si ritiene, sotto tale profilo, del tutto incontestabile che vi debba essere anche un interesse della Scuola alla concessione del congedo, come del resto è dato desumere sia dalla sede materiale (stato giuridico del personale insegnante) sia dal fatto che, nella
fattispecie opposta, (cioè interesse prevalente, anche se non esclusivo, dell'Ente richiedente) gli assegni dovrebbero essere a carico dello stesso Ente, secondo quanto recita l'ottavo comma dello stesso art. 65.
E d'altra parte, tale interpretazione trova conforto nel fatto che le esigenze esclusive del Comitato Olimpico appaiono tutelate dalla Legge 13 agosto 1980, n. 464, che ha proprio per oggetto l'attività tecnico-sportiva dei docenti di educazione fisica.
Tale legge consente, infatti, la messa a disposizione del suindicato Comitato di docenti di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici, per consentire loro la partecipazione a gare sportive di livello olimpico.
La citata Legge n. 464/80, quindi, sembra consentire la individuazione di un settore delle attività tecnico-sportive che, in quanto caratterizzate dall'esclusivo interesse del C.O.N.I., non rientrano tra quelle previste dall'art. 65.
Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato art. 65 u.c., detta coincidenza, almeno parziale o mediata, di interessi consente, oltretutto, di dare una chiave di lettura plausibile anche al riferimento testuale alle esigenze di servizio e al criterio della continuità di insegnamento, la cui osservanza non può essere intesa in senso assoluto (dal momento che la continuità didattica viene sempre lesa almeno dal punto di vista soggettivo), ma relativo, attraverso un'attenta valutazione comparata, da parte dell'amministrazione, dei singoli casi di specie.
Quanto sopra proprio al fine di accertare se in concreto sia prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla concessione del congedo o quello, sempre concorrente, della continuità didattica.

Individuazione dei limiti di applicabilità
Tale individuazione non può che discendere dai criteri posti al punto precedente e consiste, da una parte, nel fatto che non possono essere prese in considerazione richieste di congedo motivate da esigenze tecnico-sportive che non siano anche di interesse della Scuola, e dall'altra, nel fatto che le modalità o i tempi di presentazione di tali richieste non siano tali da pregiudicare irreparabilmente la continuità dell'insegnamento.
Per quanto riguarda il primo aspetto sembra sussistere, sia pure mediato, un interesse della Scuola alla partecipazione di propri docenti ad attività (di preparazione o gara) internazionali o di particolare rilevanza nazionale. Per quanto concerne, invece, la partecipazione ad attività di minore rilievo sembra che i criteri di valutazione possano essere individuati sia nelle intese in atto con il Comitato Olimpico (protocollo intesa M.P.I.- C.O.N.I. e programmi degli interventi approvati annualmente) sia dalla riferibilità o meno di tali esigenze tecnico-sportive anche ad attività che siano diffuse e praticate dalla istituzione scolastica o di cui la Scuola intenda programmare la diffusione.
In tal senso sarebbe ipotizzabile, ad esempio, la concessione di congedo per la partecipazione a stages o corsi di aggiornamento relativi ai Centri Olimpia o ai CAS, ove le linee programmatiche siano attivate d'intesa con la Scuola o riferibili a discipline che trovino nella Scuola i necessari presupposti programmatici, strutturali e personali, nonché per la partecipazione a manifestazioni programmate dagli I.S.E.F. nell'ambito della loro attività istituzionale; non appare legittima, invece, la concessione di congedi per esigenze sportive che non abbiano alcun riscontro con le attività svolte o progettate dalla scuola.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè quello relativo alla continuità, va evidenziato, poi, che essa potrebbe essere particolarmente pregiudicata da richieste di congedo le cui modalità comportino interruzioni ripetute del servizio nel corso dell'anno scolastico, o i cui tempi coincidano con il mese iniziale o con quello finale dello stesso anno scolastico o con il periodo degli scrutini (v. C.M. n. 165 del 23 maggio 1981 - Gab.)

Definizione delle procedure relative
Per consentire, quindi, a questa amministrazione un motivato apprezzamento di merito, si ritiene di dover attivare la seguente procedura:
a) il docente, designato dal C.O.N.I., dovrà tempestivamente informare il Capo dell'Istituto della durata della possibile assenza dal servizio e produrre la relativa domanda;
b) il Capo dell'Istituto formulerà, a stretto giro di posta, le proprie osservazioni, limitatamente alle esigenze del servizio, a questo Ispettorato e al Provveditore agli Studi.
Lo scrivente, anche sulla base delle predette osservazioni, valuterà nei termini più sopra descritti, la rispondenza dell'esonero anche ad interessi diretti o mediati dalla scuola adottando il relativo conseguente provvedimento;
c) al termine del congedo il docente dovrà consegnare al Capo dell'Istituto una attestazione, rilasciata dal C.O.N.I. o dagli organi responsabili della Federazione interessata, concernente la sua utilizzazione in conformità alla richiesta e al periodo indicato;
d) in ogni caso il congedo in questione spetta soltanto ai docenti che hanno conseguito la conferma in ruolo.
Considerato infine - sulla base della esperienza acquisita - che
potranno verificarsi alcuni casi, sia pure eccezionali, in cui per la brevità del tempo a disposizione non potrà esser seguito l'iter descritto ai precedenti punti a) e b), si precisa che a fronte dell'eventuale immediato provvedimento ministeriale di concessione del congedo, i capi di istituto acquisiranno la domanda del docente interessato e, analogamente a quanto avvenuto in passato, potranno dare corso al congedo stesso subordinatamente alle esigenze del servizio.
Si prega le SS.LL. di portare a conoscenza dei Capi di istituto il contenuto della presente circolare.


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