C.M. 19 ottobre 1990, n. 272, prot.
n. 3030/151/BN
Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Anno scolastico 1991/92
Nel confermare le istruzioni precedentemente impartite con la C.M. n.
171 del 15 maggio 1989 nella materia indicata in oggetto, si forniscono
le seguenti ulteriori istruzioni per l'anno scolastico 1991/92. I
provveditori agli studi sono pregati di portarle a conoscenza delle
proprie circoscrizioni territoriali con la massima urgenza.
Il termine di presentazioni da parte delle scuole di ogni ordine e grado
delle proposte di sperimentazione di ordinamento e struttura o solo di
ordinamento, comprese le proposte relative al piano nazionale
dell'informatica, quelle afferenti a discipline comuni del biennio delle
scuole secondarie di secondo grado, nonché le proposte per i corsi
sperimentali a indirizzo musicale nelle scuole medie è fissato
unitariamente al 15 novembre 1990.
Per le modalità di presentazione delle proposte in questione e per i
destinatari delle medesime si confermano le disposizioni impartite con
la citata C.M. n. 171 del 15 maggio 1989, eccezione fatta per le
richieste di rinnovo senza modifiche presentate da scuole di istruzione
secondaria di primo grado che debbono essere trasmesse ai provveditori
agli studi entro il predetto termine. I rinnovi senza modifiche si
intendono autorizzati, salvo diverso esplicito provvedimento
ministeriale o motivate delibere negative degli organi collegiali delle
scuole interessate. Si segnala pertanto la necessità che i provveditori
agli studi predispongano prospetti distinti per ordine di scuola e per
tipo di richiesta (nuovi progetti, rinnovi con modifiche, rinnovi senza
modifiche).
I predetti elenchi e i prescritti pareri debbono pervenire agli uffici
interessati entro il 31 dicembre 1990. Entro lo stesso termine deve
pervenire il motivato parere degli I.R.R.S.A.E.; ai sensi del comma 4
art. 3 del D.P.R. 419/74.
Quanto alle indicazioni relative ai singoli ordini di scuola si precisa:
a) Scuola elementare.
I nuovi progetti debbono riguardare aspetti di organizzazione e
funzionamento didattico non riconducibili all'assetto già previsto
dalla legge di riforma dell'ordinamento.
b) Scuola secondaria di I grado.
I provveditori agli studi debbono comunicare a questo ministero
eventuali casi in cui la prosecuzione è interrotta. Relativamente ai
progetti di introduzione nei piani di studio della seconda lingua
straniera, si indica la necessità di precedere un numero di ore di
lezione pari a quello della lingua straniera (3 ore) con lezioni di
durata oraria di sessanta minuti, nonché l'avvio con inizio dalla prima
classe in vista della prosecuzione nelle classi successive e, a
conclusione, lo svolgimento di regolari prove di esami di licenza.
c) Scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda le sperimentazioni parziali afferenti a singole
discipline, si raccomanda di avanzare proposte coerenti con gli orari e
i programmi previsti dalla C.M. n. 109 del 19 aprile 1990.
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