C.M. 25 gennaio 1977, n. 27, prot.
n. 241
Attività di sperimentazione nelle scuole di ogni
ordine e grado
I) Premessa
Secondo i principi dettati dalla Legge di delega 31 luglio 1973, n. 477
e recepiti dai decreti applicativi emanati il 31 maggio 1974, la
sperimentazione, con la ricerca e l'aggiornamento, costituisce parte
integrante e qualificante della vita della scuola ed è condizione
primaria di quell'efficace impegno formativo che caratterizza e
sostanzia la funzione docente.
La sperimentazione, sia che ricerchi e realizzi innovazioni
metodologico-didattiche, sia che si proponga di innovare, con
progettazioni ed esecuzioni più complesse, ordinamenti e strutture, è
indubbiamente "espressione dell'autonomia didattica dei
docenti"; al tempo stesso, per la sua stessa natura, contribuisce
al superamento di una didattica prevalentemente individualistica.
Infatti il docente, quando, in collaborazione con altri, abbia
progettato, programmato e avviato l'attività sperimentale, accetta di
adeguare ai modi e ai tempi che essa comporta il suo impegno didattico;
si obbliga a coordinare la sua azione con quella dei colleghi come lui e
con lui impegnati nella sperimentazione; sa di dover sottoporre a
verifiche periodiche, parziali e conclusive, i risultati via via
acquisiti e di dover fornire sul proprio lavoro (del quale,
preliminarmente, sono stati dichiarati obiettivi, contenuti, modalità e
tempi) ogni possibile elemento di giudizio, anche (o soprattutto) in
vista della eventuale utilizzazione, in altro contesto, della
sperimentazione attuata. (È, infatti, piuttosto improprio parlare di
sperimentazione se, mutati ambiente e operatori, non si ottengono le
stesse valide realizzazioni o se, addirittura, mancano le condizioni
necessarie all'esecuzione del programma).
A questo mira, del resto, la richiesta di documentare e pubblicizzare i
risultati cui si è pervenuti: documentazione e pubblicizzazione che
costituiscono, perciò, non un'appendice facoltativa, ma parte
integrante dell'attività sperimentale.
Da quanto è stato detto, infine, dovrebbe risultare evidente che,
mentre l'attività sperimentale comporta necessariamente delle
innovazioni, non ogni innovazione o di metodi o di ordinamenti o di
strutture può essere, di per sé, definita "sperimentazione",
se mancano le condizioni e le procedure di progettazione e di esecuzione
che caratterizzano, scientificamente, ogni autentica ipotesi
sperimentale.
Il decreto delegato n. 419, in particolare, fissa i precisi criteri in
ordine alla programmazione e attuazione di progetti di sperimentazione;
peraltro, le procedure, che, in base al citato decreto, devono regolare
la sperimentazione, potranno avere piena applicazione solo con la
costituzione, prevista entro l'anno scolastico 1977-1978, degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
Nell'attuale fase operativa, di carattere chiaramente transitorio, il
Ministero ritiene che iniziative e interventi, da chiunque promossi,
debbano muoversi nella prospettiva aperta dalla prossima costituzione
degli istituti regionali suddetti, senza tuttavia trascurare ogni utile
raccordo tra le attività sperimentali del passato e quelle future.
In considerazione di ciò, il Ministero, oltre ad impartire le
disposizioni più avanti riportate, ha predisposto un servizio di
assistenza tecnica alle scuole in cui è in atto la sperimentazione e
renderà note, attraverso una relazione generale, le molteplici
iniziative sperimentali realizzate nel corso di questi anni, anche allo
scopo di verificare e valutare i risultati con esse raggiunti.
II) Disposizioni relative ai progetti di sperimentazione: Innovazioni
di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419).
1) Esame delle proposte - Assistenza tecnica ai progetti che saranno
approvati.
Per il prossimo anno scolastico 1977-1978 saranno presi prioritariamente
in considerazione, per essere eventualmente autorizzati, i progetti di
sperimentazione di strutture e ordinamenti che costituiscono lo sviluppo
logico di iniziative già avviate (ad es. trienni in prosecuzione di
bienni, ritocchi a programmi già approvati, conferma e rinnovo di cicli
in atto).
Potranno essere presi in considerazione anche nuovi progetti di
sperimentazione strutturale e di ordinamenti. Poiché, tuttavia, le
esperienze sin qui realizzate hanno dimostrato che occorre garantire
adeguate condizioni per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua
attuazione in un quadro di certezza operativa e di comprovata validità,
la definitiva approvazione di tali progetti sarà subordinata, oltre che
al parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico, operante a
livello ministeriale, anche all'accertamento e approntamento, da parte
degli organismi centrali e periferici competenti, delle condizioni
indispensabili per un ordinato avvio della sperimentazione stessa: tutti
i locali e tutte le attrezzature necessari per una valida attuazione
dell'iniziativa sperimentale dovranno essere tempestivamente e
concretamente reperiti e predisposti; i docenti, in possesso dei
requisiti adeguati e documentati, dovranno assicurare, preventivamente,
impegno costante e continuità didattica per l'intero ciclo
sperimentale, evitando, per quanto possibile, di chiedere trasferimenti
o assegnazioni in altre scuole prima di tale scadenza; nei preventivi di
spesa dovranno essere evitate l'approssimazione e la genericità e si
dovrà tenere nel debito conto l'attuale situazione economica generale;
si dovranno considerare e valutare analoghe iniziative già promosse e
attuate nell'ambito locale al fine di evitare superflue, poco
significative e non giustificate duplicazioni.
Agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, una
volta costituiti, il Comitato scientifico-didattico operante a livello
ministeriale trasmetterà corredate dal proprio parere, le proposte di
sperimentazione pervenute al Ministero ed esaminate prima della
costituzione degli istituti regionali suddetti; a questi,
successivamente, spetterà, tra l'altro, di fornire l'opportuna
assistenza tecnica a scuole, corsi e classi che attueranno le iniziative
sperimentali previste dai progetti approvati.
Il Ministero, comunque, si riserva di indicare tempestivamente, con una
successiva circolare programmatica e sentito il Consiglio Nazionale
della pubblica istruzione, i criteri generali nell'ambito dei quali
dovrà realizzarsi il necessario coordinamento tra Ministero e Istituti
regionali.
Si avverte infine che, mentre non si può che apprezzare l'interesse
anche di altre istituzioni ed Enti extra scolastici per i problemi della
ricerca, della sperimentazione, dell'aggiornamento
(interesse che si concreta spesso in proposte e iniziative che meritano
considerazione da parte degli organi scolastici), l'attenzione dei
Provveditori deve essere rivolta alla necessità di
riservare agli organi scolastici, ai vari livelli di competenza, il
potere di proposta, valutazione e attuazione dei progetti di
sperimentazione, come pure delle iniziative di aggiornamento degli
insegnanti, nella osservanza delle norme contenute nel decreto delegato
n. 419.
A tale proposito, si ricorda che tutte le proposte (di rinnovo, di
prosecuzione, di nuova istituzione) debbono essere accompagnate da
un'apposita deliberazione del collegio dei docenti, cui è riservata a
norma dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. n. 416 la competenza a
promuovere e ad adottare iniziative sperimentali. La deliberazione di
cui sopra, come pure il parere espresso, per quanto di sua competenza,
dal Consiglio di Istituto, dovranno essere inviati al Ministero nella
copia integrale dei relativi verbali.
Dalla deliberazione e dal parere suddetti deve risultare esplicitamente
che sono stati presi in considerazione: a) l'ipotesi scientifica su cui
si basa il progetto di sperimentazione e il progetto stesso nelle sue
articolazioni; b) i supporti e le disponibilità necessari all'avvio e
all'esecuzione dell'ipotesi sperimentale.
2) Compilazione e contenuto delle proposte.
a) Rinnovo e prosecuzione senza variazioni.
Se riferite, senza variazione alcuna, a progetti già approvati e in
atto nell'anno scolastico 1976-1977, le proposte di rinnovo e di
prosecuzione per l'anno scolastico 1977-1978 di attività sperimentali
non comportano, ovviamente, una ulteriore presentazione del progetto
già approvato; basterà richiamarsi al precedente atto di approvazione;
ma, perché ne sia consentita la conferma, debbono essere accompagnate
da una esauriente relazione sui risultati conseguiti anche sotto
l'aspetto organizzativo, recante anche le motivazioni specifiche che
richiedono la continuazione della sperimentazione.
b) Rinnovo e prosecuzione con variazioni.
Se, in base alle esperienze maturate, il rinnovo o la prosecuzione
implica la modificazione anche solo parziale del progetto già
approvato, le relative proposte devono contenere l'analitica indicazione
delle innovazioni che le giustificano. Qualora le modificazioni incidano
in misura rilevante sui contenuti del progetto (ad es.: aggiunta di
nuove opzioni o sostituzione di quelle già previste), le proposte, per
poter essere prese in considerazione, devono contenere tutti gli
elementi tassativamente indicati dall'art. 3, secondo comma, del decreto
delegato n. 419, compresi i programmi di insegnamento per le discipline
in qualsiasi misura coinvolte nelle proposte di modificazione. Va
aggiunta, ovviamente, la relazione di cui al precedente n. 1.
c) Nuovi progetti di sperimentazione.
La prescrizione del secondo comma dell'art. 3 del decreto delegato n.
419 non richiede alcuna nota esplicativa. In essa è, infatti,
compiutamente indicata l'articolazione del contenuto di un progetto di
sperimentazione, tanto che la mancanza anche di uno solo degli elementi
costitutivi di tale contenuto inficia la validità dell'intero progetto
e preclude la possibilità di prenderlo in considerazione.
3) Termine per la presentazione delle proposte.
Tutte le proposte di sperimentazione, sia che riguardino il rinnovo o la
prosecuzione di iniziative, già autorizzate e in corso di svolgimento,
sia che riguardino nuovi progetti di sperimentazione, devono pervenire
al Ministero, per il tramite dei Provveditori agli studi, entro e non
oltre il 15 aprile 1977.
Quelle che pervenissero, per qualsiasi causa, dopo la data predetta non
potranno essere esaminate in tempo utile per la loro eventuale
approvazione da parte del Comitato tecnico per la sperimentazione.
Si precisa che le proposte devono pervenire alle Direzioni generali,
ispettorati e Servizi del Ministero competenti per i diversi ordini di
scuole. Se indirizzate all'Ufficio Studi o al Centrale Comitato
tecnico-scientifico, saranno da questi rinviate al competente Ufficio
amministrativo.
I Provveditori agli studi respingeranno agli organi proponenti le
proposte che non risulteranno documentate nei modi indicati dalla
presente circolare, fermo restando che gli eventuali adempimenti
aggiuntivi non potranno giustificare, in alcun caso, la inosservanza del
termine improrogabile del 15 aprile 1977 per l'acquisizione dei relativi
atti da parte del Ministero.
III) Norme di carattere generale
Poiché in passato la osservanza della norma legislativa e delle
disposizioni ministeriali che ad essa si ispirano non si è sempre
dimostrata adeguatamente corrispondente alla natura e, in qualche caso,
alla gravosità dell'impegno che la scuola si sarebbe assunto, allo
scopo altresì di ridurre alcune incertezze di impostazione e di
esecuzione già verificatesi, si ritiene opportuno di far presente
quanto appresso:
1) Se il piano di studi di un progetto sperimentale prevede discipline
indicate con nuove denominazioni, nell'ipotesi che l'attività didattica
sia affidata ad insegnanti (di ruolo e non di ruolo), si deve sempre
precisare la corrispondenza esatta con le discipline previste dagli
ordinamenti vigenti (vedi classi di concorso); ciò all'ovvio scopo di
non creare difficoltà nel riconoscimento ufficiale di tali insegnamenti
(vedi validità del servizio prestato; assegnazione del personale
docente di ruolo e non di ruolo; organizzazione delle prove d'esame
etc.). Nel caso che sia impossibile stabilire detta corrispondenza, è
necessario fare ricorso agli "esperti", il cui numero,
comunque, dovrà essere razionalmente contenuto, onde evitare un
insostenibile aggravio di spesa; sarà quindi opportuno definire,
preliminarmente, la misura dei compensi orari ad essi dovuti.
Si raccomanda, comunque, di limitare l'utilizzazione di nuove
denominazioni ai casi in cui le materie risultino sostanzialmente
diverse da quelle insegnate nelle scuole non sperimentali.
È necessario, altresì, che i progetti di sperimentazione includano
chiare indicazioni circa la corrispondenza delle certificazioni e dei
titoli di studio, conseguiti rispettivamente nel corso o al termine del
ciclo sperimentale, con quelli previsti dai vigenti ordinamenti e oggi
giuridicamente validi; ciò per assicurarne la piena validità, ai sensi
dell'art. 4 del D.P.R. n. 419.
Infine, ai progetti di sperimentazione che coinvolgono uno o più piani
di studio vanno allegati i programmi o quanto meno una illustrazione la
più ampia possibile dei contenuti delle singole
discipline; ciò per consentire la valutazione del progetto sperimentale
anche attraverso uno degli strumenti essenziali al conseguimento degli
obiettivi enunciati nella ipotesi di lavoro.
2) Le classi sperimentali di nuova istituzione dovranno essere composte
da un numero di alunni pari a quello delle classi normali, mentre le
classi in prosecuzione potranno anche avere un numero inferiore di
alunni, in quanto provenienti da classi già funzionanti (vedi a questo
proposito, la circolare ministeriale numero 224 del 25 settembre 1976).
Si sottolinea l'esigenza che anche le classi iniziali di triennio
abbiano un numero di alunni non inferiore a quello delle classi normali;
qualora si verifichino condizioni che richiedano deroga a tale norma, va
chiesta preventivamente e tempestivamente l'autorizzazione al Ministero.
3) Il carico orario, per ogni classe sperimentale, non dovrebbe superare
le 35-36 ore settimanali complessive di attività didattiche, pur non
escludendo la possibilità di una diversa strutturazione dei periodi
scolastici nell'ambito del monte-ore stabilito (e cioè unità
didattiche di 45' o 50' anziché di 60').
4) Per quanto concerne la valutazione degli alunni, si richiama la
necessità che, sia pure nell'autonoma scelta di nuovi criteri e modi di
valutazione degli alunni, vengano, almeno in sede di scrutinio finale e
di esame, assegnati voti espressi in decimi, da riportare sul registro
generale dei voti, sulle pagelle e sui tabelloni da affiggere all'albo
dell'Istituto.
5) L'assegnazione dei docenti alle classi sperimentali dovrà basarsi
sull'obiettivo accertamento dei requisiti di disponibilità e di
conoscenza del problema. Vanno anzitutto designati docenti di ruolo in
servizio nell'istituto, che si dichiarino disponibili;
successivamente, nel caso che non si ricoprano gli insegnamenti del
piano di studi, si farà ricorso: 1) al comando di personale di ruolo in
servizio in altri istituti della medesima provincia ai sensi del comma 3
dell'art. 3 del D.P.R. n. 419; 2) in linea subordinata, a docenti
incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto
ovvero in altri istituti della medesima provincia.
I criteri di scelta dovranno essere determinati dal possesso di
requisiti documentati, relativi a esperienze e conoscenze delle
attività sperimentali e cioè: 1) frequenza con profitto di corsi di
aggiornamento sulla sperimentazione, organizzati e riconosciuti
dall'Amministrazione scolastica; 2) titolo di specializzazione
conseguito in corsi universitari, nell'ambito delle scienze
dell'educazione; 3) valutazione dell'eventuale attività sperimentale
già positivamente svolta.
L'accertamento dei requisiti e il comando o l'assegnazione degli
insegnanti a classi sperimentali sono di competenza del Provveditore
agli Studi, al quale il collegio dei docenti, tramite il Comitato
scientifico-didattico, se costituito ai sensi del capitolo III (n. 7,
comma 3) della presente circolare, segnalerà tempestivamente i
nominativi dei docenti ritenuti idonei all'attuazione del progetto
sperimentale; si avrà cura che ogni nominativo proposto sia
accompagnato da un documentato curriculum.
È data facoltà al Provveditore agli Studi di richiedere altri
nominativi in sostituzione di quelli già segnalati, qualora ciò si
rendesse necessario per fondate ragioni.
Il Provveditore agli Studi, prima di avviare qualsiasi altra operazione
relativa al personale docente, darà assoluta precedenza alle operazioni
occorrenti per il comando e l'assegnazione di docenti a classi
sperimentali.
6) Il ricorso alla cosiddetta "compresenza" per attività
interdisciplinari, qualora esso si riveli indispensabile nell'ambito
della metodologia sperimentale adottata, dovrà essere preceduto da una
precisa programmazione e da un razionale criterio organizzativo, allo
scopo di evitare dispersione e disordine nello svolgimento del piano di
studi.
Del resto, la "compresenza" non necessariamente deve
riferirsi, come di fatto diffusamente avviene, alla presenza di due e
talvolta più insegnanti nella stessa classe, ma può anche - e
proficuamente - esercitarsi con classi abbinate ovvero con gruppi di
alunni della stessa classe operanti simultaneamente in attività
diverse, evitando peraltro la costituzione di gruppi troppo esigui.
Le ore di "compresenza" non debbono, comunque, superare il 10%
del monte-ore stabilito per ciascuna classe.
7) Comitato scientifico-didattico.
A norma dell'art. 4, lettera e) del D.P.R. n. 416, l'organo preposto ad
adottare o promuovere iniziative sperimentali è il Collegio dei
docenti.
Tenendo conto anche delle esperienze fatte, sembra opportuno
sottolineare che le finalità squisitamente scientifico-didattiche della
azione di coordinamento e di verifica delle attività sperimentali,
esigono di trovare concretizzazione in un organo che sia emanazione del
collegio dei docenti. Ciò favorisce anche una più agile e funzionale
attività, che difficilmente potrebbe essere svolta con la necessaria
periodicità da un collegio dei docenti, molto spesso, come nei grandi
plessi scolastici, eccessivamente numeroso.
Pertanto il comitato scientifico-didattico, di cui al comma III
dell'art. 3 del D.P.R. n. 419, dovrà essere composto dal Preside, che
lo presiede, e da docenti, sia delle classi sperimentali che di quelle
non sperimentali ed eventualmente integrato con esperti nel campo delle
scienze dell'educazione.
Va peraltro richiamata la utilità del collegamento tra comitato
scientifico-didattico e organi collegiali (consigli di classe o di
interclasse, collegio dei docenti, consiglio di circolo o di istituto)
onde favorire una costruttiva collaborazione.
8) Per quanto concerne le modalità di verifica dei risultati e della
loro pubblicazione, allo scopo di riempire funzionalmente il presente
intervallo di tempo sino all'entrata in funzione degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, si
ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:
a) possono essere promossi, periodicamente, incontri fra docenti delle
classi sperimentali dello stesso istituto per una obiettiva verifica
relativa ai principi da cui è partita l'ipotesi e ai mezzi con cui è
stata organizzata, per giungere ad una prima valutazione da portare a
conoscenza della comunità scolastica nei modi più opportuni
(pubblicazione di atti, riunioni di alunni, famiglie e docenti, anche
delle classi non sperimentali etc.).
b) Risulteranno indubbiamente proficue anche riunioni tra docenti degli
istituti sperimentali della stessa sede e di sedi tra loro vicine, allo
scopo di confrontare obiettivi, metodi e mezzi.
c) Sarà opportuno non trascurare costanti contatti con i docenti delle
classi non sperimentali, anche per non costituire intorno alle
iniziative di sperimentazione una barriera isolante di incomprensione e
di diffidenza, che non facilita certo né l'ampliarsi della
consapevolezza del problema, né l'utile contributo di tutti coloro che
operano nella scuola e per la scuola.
d) Al termine di ciascun anno scolastico dovrà essere inviata al
Provveditore agli studi e al Ministero (Direzione generale competente e
Ufficio Studi e Programmazione) una relazione nella quale siano indicati
i risultati conseguiti e le eventuali proposte operative.
9) Un'opera di informazione, chiara e tempestiva, dopo che sia pervenuta
l'autorizzazione ministeriale del progetto, almeno presso le scuole del
quartiere dovrebbe essere fatta dal competente Provveditore agli studi e
dall'istituto in cui ha o avrà luogo la sperimentazione. Solo così,
infatti, gli alunni e le famiglie potranno esercitare, consapevolmente,
la facoltà di iscrizione a domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.
419.
IV) - Sperimentazione metodologico-didattica (Art. 2 D.P.R. n. 419).
L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche
di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti,
incidano soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione
formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede
l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione
scolastica;
b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un
intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe
queste condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, non sono stabilite preventive
autorizzazioni o approvazioni; è tuttavia auspicabile che si parta
sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnanti compresi nel
piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di
interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi, è prescritta, invece, l'autorizzazione del
collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di
classe e il Consiglio di circolo o di istituto, delibera, con la debita
motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione.
(Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di
sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6 - comma 1 - del D.P.R.
n. 419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la
osservanza delle norme in essi contenute).
I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente
convocati dai Direttori o dai Presidi, perché esprimano il parere
prescritto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già
riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al consiglio di
interclasse o di classe, per le rispettive competenze, debbono
contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le
innovazioni metodologico-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.
La presente circolare reca, come è chiaro, disposizioni di carattere
generale concernenti la sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e
grado. L'allegato n. 1 alla stessa porta inoltre disposizioni
particolari integrative per gli istituti secondari di secondo grado.
Disposizioni particolari integrative concernenti gli altri ordini di
scuole saranno emanate con separate circolari.
I Provveditori agli studi sono pregati di dare l'opportuna diffusione
alla presente circolare, avvertendo che, per necessità di
coordinamento, gli eventuali quesiti su problemi particolari o
generali della sperimentazione vanno proposti all'Ufficio Studi e
Programmazione - reparto sperimentazione - del Ministero".
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