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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.M. 25 gennaio 1977, n. 27, prot. n. 241

Attività di sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado

I) Premessa
Secondo i principi dettati dalla Legge di delega 31 luglio 1973, n. 477 e recepiti dai decreti applicativi emanati il 31 maggio 1974, la sperimentazione, con la ricerca e l'aggiornamento, costituisce parte integrante e qualificante della vita della scuola ed è condizione primaria di quell'efficace impegno formativo che caratterizza e sostanzia la funzione docente.
La sperimentazione, sia che ricerchi e realizzi innovazioni metodologico-didattiche, sia che si proponga di innovare, con progettazioni ed esecuzioni più complesse, ordinamenti e strutture, è indubbiamente "espressione dell'autonomia didattica dei docenti"; al tempo stesso, per la sua stessa natura, contribuisce al superamento di una didattica prevalentemente individualistica.
Infatti il docente, quando, in collaborazione con altri, abbia progettato, programmato e avviato l'attività sperimentale, accetta di adeguare ai modi e ai tempi che essa comporta il suo impegno didattico; si obbliga a coordinare la sua azione con quella dei colleghi come lui e con lui impegnati nella sperimentazione; sa di dover sottoporre a verifiche periodiche, parziali e conclusive, i risultati via via acquisiti e di dover fornire sul proprio lavoro (del quale, preliminarmente, sono stati dichiarati obiettivi, contenuti, modalità e tempi) ogni possibile elemento di giudizio, anche (o soprattutto) in vista della eventuale utilizzazione, in altro contesto, della sperimentazione attuata. (È, infatti, piuttosto improprio parlare di sperimentazione se, mutati ambiente e operatori, non si ottengono le stesse valide realizzazioni o se, addirittura, mancano le condizioni necessarie all'esecuzione del programma).
A questo mira, del resto, la richiesta di documentare e pubblicizzare i risultati cui si è pervenuti: documentazione e pubblicizzazione che costituiscono, perciò, non un'appendice facoltativa, ma parte integrante dell'attività sperimentale.
Da quanto è stato detto, infine, dovrebbe risultare evidente che, mentre l'attività sperimentale comporta necessariamente delle innovazioni, non ogni innovazione o di metodi o di ordinamenti o di strutture può essere, di per sé, definita "sperimentazione", se mancano le condizioni e le procedure di progettazione e di esecuzione che caratterizzano, scientificamente, ogni autentica ipotesi sperimentale.
Il decreto delegato n. 419, in particolare, fissa i precisi criteri in ordine alla programmazione e attuazione di progetti di sperimentazione; peraltro, le procedure, che, in base al citato decreto, devono regolare la sperimentazione, potranno avere piena applicazione solo con la costituzione, prevista entro l'anno scolastico 1977-1978, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
Nell'attuale fase operativa, di carattere chiaramente transitorio, il Ministero ritiene che iniziative e interventi, da chiunque promossi, debbano muoversi nella prospettiva aperta dalla prossima costituzione degli istituti regionali suddetti, senza tuttavia trascurare ogni utile raccordo tra le attività sperimentali del passato e quelle future.
In considerazione di ciò, il Ministero, oltre ad impartire le disposizioni più avanti riportate, ha predisposto un servizio di assistenza tecnica alle scuole in cui è in atto la sperimentazione e renderà note, attraverso una relazione generale, le molteplici iniziative sperimentali realizzate nel corso di questi anni, anche allo scopo di verificare e valutare i risultati con esse raggiunti.

II) Disposizioni relative ai progetti di sperimentazione: Innovazioni di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419).
1) Esame delle proposte - Assistenza tecnica ai progetti che saranno approvati.
Per il prossimo anno scolastico 1977-1978 saranno presi prioritariamente in considerazione, per essere eventualmente autorizzati, i progetti di sperimentazione di strutture e ordinamenti che costituiscono lo sviluppo logico di iniziative già avviate (ad es. trienni in prosecuzione di bienni, ritocchi a programmi già approvati, conferma e rinnovo di cicli in atto).
Potranno essere presi in considerazione anche nuovi progetti di sperimentazione strutturale e di ordinamenti. Poiché, tuttavia, le esperienze sin qui realizzate hanno dimostrato che occorre garantire adeguate condizioni per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa e di comprovata validità, la definitiva approvazione di tali progetti sarà subordinata, oltre che al parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico, operante a livello ministeriale, anche all'accertamento e approntamento, da parte degli organismi centrali e periferici competenti, delle condizioni indispensabili per un ordinato avvio della sperimentazione stessa: tutti i locali e tutte le attrezzature necessari per una valida attuazione dell'iniziativa sperimentale dovranno essere tempestivamente e concretamente reperiti e predisposti; i docenti, in possesso dei requisiti adeguati e documentati, dovranno assicurare, preventivamente, impegno costante e continuità didattica per l'intero ciclo sperimentale, evitando, per quanto possibile, di chiedere trasferimenti o assegnazioni in altre scuole prima di tale scadenza; nei preventivi di spesa dovranno essere evitate l'approssimazione e la genericità e si dovrà tenere nel debito conto l'attuale situazione economica generale; si dovranno considerare e valutare analoghe iniziative già promosse e attuate nell'ambito locale al fine di evitare superflue, poco significative e non giustificate duplicazioni.
Agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, una volta costituiti, il Comitato scientifico-didattico operante a livello ministeriale trasmetterà corredate dal proprio parere, le proposte di sperimentazione pervenute al Ministero ed esaminate prima della costituzione degli istituti regionali suddetti; a questi, successivamente, spetterà, tra l'altro, di fornire l'opportuna assistenza tecnica a scuole, corsi e classi che attueranno le iniziative sperimentali previste dai progetti approvati.
Il Ministero, comunque, si riserva di indicare tempestivamente, con una successiva circolare programmatica e sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, i criteri generali nell'ambito dei quali dovrà realizzarsi il necessario coordinamento tra Ministero e Istituti regionali.
Si avverte infine che, mentre non si può che apprezzare l'interesse anche di altre istituzioni ed Enti extra scolastici per i problemi della ricerca, della sperimentazione, dell'aggiornamento
(interesse che si concreta spesso in proposte e iniziative che meritano considerazione da parte degli organi scolastici), l'attenzione dei Provveditori deve essere rivolta alla necessità di
riservare agli organi scolastici, ai vari livelli di competenza, il potere di proposta, valutazione e attuazione dei progetti di sperimentazione, come pure delle iniziative di aggiornamento degli insegnanti, nella osservanza delle norme contenute nel decreto delegato n. 419.
A tale proposito, si ricorda che tutte le proposte (di rinnovo, di prosecuzione, di nuova istituzione) debbono essere accompagnate da un'apposita deliberazione del collegio dei docenti, cui è riservata a norma dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. n. 416 la competenza a promuovere e ad adottare iniziative sperimentali. La deliberazione di cui sopra, come pure il parere espresso, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Istituto, dovranno essere inviati al Ministero nella copia integrale dei relativi verbali.
Dalla deliberazione e dal parere suddetti deve risultare esplicitamente che sono stati presi in considerazione: a) l'ipotesi scientifica su cui si basa il progetto di sperimentazione e il progetto stesso nelle sue articolazioni; b) i supporti e le disponibilità necessari all'avvio e all'esecuzione dell'ipotesi sperimentale.
2) Compilazione e contenuto delle proposte.
a) Rinnovo e prosecuzione senza variazioni.
Se riferite, senza variazione alcuna, a progetti già approvati e in atto nell'anno scolastico 1976-1977, le proposte di rinnovo e di prosecuzione per l'anno scolastico 1977-1978 di attività sperimentali non comportano, ovviamente, una ulteriore presentazione del progetto già approvato; basterà richiamarsi al precedente atto di approvazione; ma, perché ne sia consentita la conferma, debbono essere accompagnate da una esauriente relazione sui risultati conseguiti anche sotto l'aspetto organizzativo, recante anche le motivazioni specifiche che richiedono la continuazione della sperimentazione.
b) Rinnovo e prosecuzione con variazioni.
Se, in base alle esperienze maturate, il rinnovo o la prosecuzione implica la modificazione anche solo parziale del progetto già approvato, le relative proposte devono contenere l'analitica indicazione delle innovazioni che le giustificano. Qualora le modificazioni incidano in misura rilevante sui contenuti del progetto (ad es.: aggiunta di nuove opzioni o sostituzione di quelle già previste), le proposte, per poter essere prese in considerazione, devono contenere tutti gli elementi tassativamente indicati dall'art. 3, secondo comma, del decreto delegato n. 419, compresi i programmi di insegnamento per le discipline in qualsiasi misura coinvolte nelle proposte di modificazione. Va aggiunta, ovviamente, la relazione di cui al precedente n. 1.
c) Nuovi progetti di sperimentazione.
La prescrizione del secondo comma dell'art. 3 del decreto delegato n. 419 non richiede alcuna nota esplicativa. In essa è, infatti, compiutamente indicata l'articolazione del contenuto di un progetto di sperimentazione, tanto che la mancanza anche di uno solo degli elementi costitutivi di tale contenuto inficia la validità dell'intero progetto e preclude la possibilità di prenderlo in considerazione.
3) Termine per la presentazione delle proposte.
Tutte le proposte di sperimentazione, sia che riguardino il rinnovo o la prosecuzione di iniziative, già autorizzate e in corso di svolgimento, sia che riguardino nuovi progetti di sperimentazione, devono pervenire al Ministero, per il tramite dei Provveditori agli studi, entro e non oltre il 15 aprile 1977.
Quelle che pervenissero, per qualsiasi causa, dopo la data predetta non potranno essere esaminate in tempo utile per la loro eventuale approvazione da parte del Comitato tecnico per la sperimentazione.
Si precisa che le proposte devono pervenire alle Direzioni generali, ispettorati e Servizi del Ministero competenti per i diversi ordini di scuole. Se indirizzate all'Ufficio Studi o al Centrale Comitato tecnico-scientifico, saranno da questi rinviate al competente Ufficio amministrativo.
I Provveditori agli studi respingeranno agli organi proponenti le proposte che non risulteranno documentate nei modi indicati dalla presente circolare, fermo restando che gli eventuali adempimenti aggiuntivi non potranno giustificare, in alcun caso, la inosservanza del termine improrogabile del 15 aprile 1977 per l'acquisizione dei relativi atti da parte del Ministero.

III) Norme di carattere generale
Poiché in passato la osservanza della norma legislativa e delle disposizioni ministeriali che ad essa si ispirano non si è sempre dimostrata adeguatamente corrispondente alla natura e, in qualche caso, alla gravosità dell'impegno che la scuola si sarebbe assunto, allo scopo altresì di ridurre alcune incertezze di impostazione e di esecuzione già verificatesi, si ritiene opportuno di far presente quanto appresso:
1) Se il piano di studi di un progetto sperimentale prevede discipline indicate con nuove denominazioni, nell'ipotesi che l'attività didattica sia affidata ad insegnanti (di ruolo e non di ruolo), si deve sempre precisare la corrispondenza esatta con le discipline previste dagli ordinamenti vigenti (vedi classi di concorso); ciò all'ovvio scopo di non creare difficoltà nel riconoscimento ufficiale di tali insegnamenti (vedi validità del servizio prestato; assegnazione del personale docente di ruolo e non di ruolo; organizzazione delle prove d'esame etc.). Nel caso che sia impossibile stabilire detta corrispondenza, è necessario fare ricorso agli "esperti", il cui numero, comunque, dovrà essere razionalmente contenuto, onde evitare un insostenibile aggravio di spesa; sarà quindi opportuno definire, preliminarmente, la misura dei compensi orari ad essi dovuti.
Si raccomanda, comunque, di limitare l'utilizzazione di nuove denominazioni ai casi in cui le materie risultino sostanzialmente diverse da quelle insegnate nelle scuole non sperimentali.
È necessario, altresì, che i progetti di sperimentazione includano chiare indicazioni circa la corrispondenza delle certificazioni e dei titoli di studio, conseguiti rispettivamente nel corso o al termine del ciclo sperimentale, con quelli previsti dai vigenti ordinamenti e oggi giuridicamente validi; ciò per assicurarne la piena validità, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 419.
Infine, ai progetti di sperimentazione che coinvolgono uno o più piani di studio vanno allegati i programmi o quanto meno una illustrazione la più ampia possibile dei contenuti delle singole
discipline; ciò per consentire la valutazione del progetto sperimentale anche attraverso uno degli strumenti essenziali al conseguimento degli obiettivi enunciati nella ipotesi di lavoro.
2) Le classi sperimentali di nuova istituzione dovranno essere composte da un numero di alunni pari a quello delle classi normali, mentre le classi in prosecuzione potranno anche avere un numero inferiore di alunni, in quanto provenienti da classi già funzionanti (vedi a questo proposito, la circolare ministeriale numero 224 del 25 settembre 1976). Si sottolinea l'esigenza che anche le classi iniziali di triennio abbiano un numero di alunni non inferiore a quello delle classi normali; qualora si verifichino condizioni che richiedano deroga a tale norma, va chiesta preventivamente e tempestivamente l'autorizzazione al Ministero.
3) Il carico orario, per ogni classe sperimentale, non dovrebbe superare le 35-36 ore settimanali complessive di attività didattiche, pur non escludendo la possibilità di una diversa strutturazione dei periodi scolastici nell'ambito del monte-ore stabilito (e cioè unità didattiche di 45' o 50' anziché di 60').
4) Per quanto concerne la valutazione degli alunni, si richiama la necessità che, sia pure nell'autonoma scelta di nuovi criteri e modi di valutazione degli alunni, vengano, almeno in sede di scrutinio finale e di esame, assegnati voti espressi in decimi, da riportare sul registro generale dei voti, sulle pagelle e sui tabelloni da affiggere all'albo dell'Istituto.
5) L'assegnazione dei docenti alle classi sperimentali dovrà basarsi sull'obiettivo accertamento dei requisiti di disponibilità e di conoscenza del problema. Vanno anzitutto designati docenti di ruolo in servizio nell'istituto, che si dichiarino disponibili;
successivamente, nel caso che non si ricoprano gli insegnamenti del piano di studi, si farà ricorso: 1) al comando di personale di ruolo in servizio in altri istituti della medesima provincia ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 419; 2) in linea subordinata, a docenti incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto ovvero in altri istituti della medesima provincia.
I criteri di scelta dovranno essere determinati dal possesso di requisiti documentati, relativi a esperienze e conoscenze delle attività sperimentali e cioè: 1) frequenza con profitto di corsi di
aggiornamento sulla sperimentazione, organizzati e riconosciuti dall'Amministrazione scolastica; 2) titolo di specializzazione conseguito in corsi universitari, nell'ambito delle scienze dell'educazione; 3) valutazione dell'eventuale attività sperimentale già positivamente svolta.
L'accertamento dei requisiti e il comando o l'assegnazione degli insegnanti a classi sperimentali sono di competenza del Provveditore agli Studi, al quale il collegio dei docenti, tramite il Comitato scientifico-didattico, se costituito ai sensi del capitolo III (n. 7, comma 3) della presente circolare, segnalerà tempestivamente i nominativi dei docenti ritenuti idonei all'attuazione del progetto sperimentale; si avrà cura che ogni nominativo proposto sia accompagnato da un documentato curriculum.
È data facoltà al Provveditore agli Studi di richiedere altri nominativi in sostituzione di quelli già segnalati, qualora ciò si rendesse necessario per fondate ragioni.
Il Provveditore agli Studi, prima di avviare qualsiasi altra operazione relativa al personale docente, darà assoluta precedenza alle operazioni occorrenti per il comando e l'assegnazione di docenti a classi sperimentali.
6) Il ricorso alla cosiddetta "compresenza" per attività interdisciplinari, qualora esso si riveli indispensabile nell'ambito della metodologia sperimentale adottata, dovrà essere preceduto da una precisa programmazione e da un razionale criterio organizzativo, allo scopo di evitare dispersione e disordine nello svolgimento del piano di studi.
Del resto, la "compresenza" non necessariamente deve riferirsi, come di fatto diffusamente avviene, alla presenza di due e talvolta più insegnanti nella stessa classe, ma può anche - e proficuamente - esercitarsi con classi abbinate ovvero con gruppi di alunni della stessa classe operanti simultaneamente in attività diverse, evitando peraltro la costituzione di gruppi troppo esigui.
Le ore di "compresenza" non debbono, comunque, superare il 10% del monte-ore stabilito per ciascuna classe.
7) Comitato scientifico-didattico.
A norma dell'art. 4, lettera e) del D.P.R. n. 416, l'organo preposto ad adottare o promuovere iniziative sperimentali è il Collegio dei docenti.
Tenendo conto anche delle esperienze fatte, sembra opportuno sottolineare che le finalità squisitamente scientifico-didattiche della azione di coordinamento e di verifica delle attività sperimentali, esigono di trovare concretizzazione in un organo che sia emanazione del collegio dei docenti. Ciò favorisce anche una più agile e funzionale attività, che difficilmente potrebbe essere svolta con la necessaria periodicità da un collegio dei docenti, molto spesso, come nei grandi plessi scolastici, eccessivamente numeroso.
Pertanto il comitato scientifico-didattico, di cui al comma III dell'art. 3 del D.P.R. n. 419, dovrà essere composto dal Preside, che lo presiede, e da docenti, sia delle classi sperimentali che di quelle non sperimentali ed eventualmente integrato con esperti nel campo delle scienze dell'educazione.
Va peraltro richiamata la utilità del collegamento tra comitato scientifico-didattico e organi collegiali (consigli di classe o di interclasse, collegio dei docenti, consiglio di circolo o di istituto) onde favorire una costruttiva collaborazione.
8) Per quanto concerne le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicazione, allo scopo di riempire funzionalmente il presente intervallo di tempo sino all'entrata in funzione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:
a) possono essere promossi, periodicamente, incontri fra docenti delle classi sperimentali dello stesso istituto per una obiettiva verifica relativa ai principi da cui è partita l'ipotesi e ai mezzi con cui è stata organizzata, per giungere ad una prima valutazione da portare a conoscenza della comunità scolastica nei modi più opportuni (pubblicazione di atti, riunioni di alunni, famiglie e docenti, anche delle classi non sperimentali etc.).
b) Risulteranno indubbiamente proficue anche riunioni tra docenti degli istituti sperimentali della stessa sede e di sedi tra loro vicine, allo scopo di confrontare obiettivi, metodi e mezzi.
c) Sarà opportuno non trascurare costanti contatti con i docenti delle classi non sperimentali, anche per non costituire intorno alle iniziative di sperimentazione una barriera isolante di incomprensione e di diffidenza, che non facilita certo né l'ampliarsi della consapevolezza del problema, né l'utile contributo di tutti coloro che operano nella scuola e per la scuola.
d) Al termine di ciascun anno scolastico dovrà essere inviata al Provveditore agli studi e al Ministero (Direzione generale competente e Ufficio Studi e Programmazione) una relazione nella quale siano indicati i risultati conseguiti e le eventuali proposte operative.
9) Un'opera di informazione, chiara e tempestiva, dopo che sia pervenuta l'autorizzazione ministeriale del progetto, almeno presso le scuole del quartiere dovrebbe essere fatta dal competente Provveditore agli studi e dall'istituto in cui ha o avrà luogo la sperimentazione. Solo così, infatti, gli alunni e le famiglie potranno esercitare, consapevolmente, la facoltà di iscrizione a domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 419.

IV) - Sperimentazione metodologico-didattica (Art. 2 D.P.R. n. 419).
L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti, incidano soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione scolastica;
b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, non sono stabilite preventive autorizzazioni o approvazioni; è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnanti compresi nel piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi, è prescritta, invece, l'autorizzazione del collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di circolo o di istituto, delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione. (Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6 - comma 1 - del D.P.R. n. 419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la osservanza delle norme in essi contenute).
I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente convocati dai Direttori o dai Presidi, perché esprimano il parere prescritto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al consiglio di interclasse o di classe, per le rispettive competenze, debbono contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologico-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.
La presente circolare reca, come è chiaro, disposizioni di carattere generale concernenti la sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado. L'allegato n. 1 alla stessa porta inoltre disposizioni particolari integrative per gli istituti secondari di secondo grado. Disposizioni particolari integrative concernenti gli altri ordini di scuole saranno emanate con separate circolari.
I Provveditori agli studi sono pregati di dare l'opportuna diffusione alla presente circolare, avvertendo che, per necessità di coordinamento, gli eventuali quesiti su problemi particolari o
generali della sperimentazione vanno proposti all'Ufficio Studi e Programmazione - reparto sperimentazione - del Ministero".


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