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C.M. 15-05-1997, n. 301

Congedi art. 454, 1° comma, D.L.vo 16.04.1994, n. 297, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva

È noto che la materia del congedo straordinario per attività tecnico-sportiva, è assoggettata a una disciplina che mentre è rimasta immutata nella sostanza è stata modificata per quanto concerne la cornice normativa nella quale essa risulta collocata. Infatti l'art. 65, u.c., del D.P.R. 31.05.1974, n. 417, è confluito nel d.l.vo 16.04.1994, n. 297 e in particolare nell'art. 454, punto I.
È da aggiungere che la denominazione letterale di congedo straordinario permane nel suddetto testo anche se nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola risulta del tutto abrogato l'istituto del congedo straordinario.

Tutto ciò premesso si danno i seguenti chiarimenti:

1) vigenza dell'istituto del congedo straordinario per attività tecnico sportive anche a seguito della soppressione della generale figura del congedo straordinario: al riguardo si chiarisce che nell'art. 82 del CCNL recante la rubrica disapplicazioni nel comma I. cpv. 17, indica espressamente gli articoli del D.L.vo n. 297/94 che sono stati oggetto di disapplicazione e mentre indica l'art. 563 (congedo straordinario e aspettative) non indica l'art. 454;

2) lo stesso art. 454, c. 1, nel punto in cui parla di cumulabilità dei congedo straordinario per attività tecnico-sportive con i congedi straordinari va letto ritenendo la cumulabilità riferita al permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL ed in particolare a quelli previsti nell'art. 21, p 2;

3) per quanto concerne la definizione delle procedure ai fini della concessione dei congedo medesimo si può tuttora fare riferimento alla nota dell'Ispettorato prot. 13 26/B del 27.02.1988;

a. gli insegnali di educazione fisica, interessati alla concessione del congedo, non appena informati (presumibilmente dalla Federazione sportiva interessata) che verrà proposta la loro designazione per la richiesta di congedo da parte del CONI sono pregati di darne immediata conoscenza al Capo di Istituto, indicando il periodo del loro allontanamento dalla Scuola con maggiore precisione possibile, dichiarando la propria disponibilità all'iniziativa sia pure sommariamente descritta.
b. il Capo d'istituto, non appena informato dal docente, vorrà far pervenire con la massima tempestività le proprie valutazioni in ordine alle esigenze di servizio all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - div. II..
c. nella propria comunicazione a questo Ispettorato, il Preside oltre le valutazioni suddette, vorrà indicare la disponibilità del docente.
Una volta acquisiti, in via preventiva, gli elementi predetti, questo Ispettorato potrà dare tempestivamente esito alla richiesta del CONI, autorizzando, ove del caso, i competenti Capi d'istituto alla emissione formale del provvedimento di congedo."

4) infine, per quanto concerne la interpretazione della norma si fa riferimento alla C.M. n. 269/prot. 4959/B del 9.9.1987;

5) gli oneri finanziari per la retribuzione delle eventuali supplenze conseguenti alla concessione dei congedi straordinari trovano la loro copertura finanziaria secondo le istruzioni impartite con la C.M. n. 740/BL dell'11.12.1996;

6) per quanto concerne le Provincie autonome di Trento e Bolzano, a seguito dalla entrata in vigore del D.L.vo 24 lugio 1996, n. 433 la competenza in ordine alla emissione dei provvedimenti concessori dei congedi straordinari per attività tecnico-sportive è degli organi provinciali.


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