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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 8 novembre 1983, n. 304, prot. 2388/B

Attività sportiva scolastica nell'anno 1983/84

È noto che fin dal 1975 l'intervento ufficiale della scuola nei Giochi della Gioventù ha conferito nuova vitalità e nuove dimensioni di partecipazione alla manifestazione, divenuta ormai la più grande rassegna sportiva giovanile del Paese.
Proprio lo sviluppo qualitativo e quantitativo della manifestazione stessa, tuttavia, hanno fatto aumentare in modo pressante l'esigenza di rivedere la formula organizzatoria dell'attività sportiva scolastica, alla luce di quattro esigenze fondamentali:
a) attivare nuove iniziative che facilitino una promozione sportiva più incisiva nella scuola secondaria superiore, centrando l'attenzione su quelle discipline sportive che l'esperienza mostra avere la più facile "presa" sui giovani;
b) realizzare un miglior raccordo dell'attività sportiva scolastica svolta in sede nazionale con l'analoga attività svolta dalla Federazione internazionale dello sport scolastico;
c) assicurare una certa stabilità di formule, che finora sono state modificate quasi ogni anno, creando qualche disorientamento nella scuola;
d) semplificare la composizione degli organismi cui è affidata l'organizzazione delle manifestazioni nel territorio, limitando gli oneri dell'apparato scolastico a quelle attività alle quali la scuola è più direttamente interessata in relazione alle preferenze studentesche, alla preparazione della generalità dei docenti, alla disponibilità di impianti scolastici.
Tenuto conto delle esigenze predette, d'intesa col Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è stato deliberato di riferire i Giochi della Gioventù soltanto alla fascia della scuola elementare e della scuola media, e di indire dall'anno scolastico 1983/84 i campionati studenteschi nella fascia della scuola secondaria superiore, secondo linee programmatiche di cui ai documenti qui allegati.
Resta inteso che i Giochi e i Campionati anzidetti, seppure costituiranno prevedibilmente l'espressione più rilevante dell'attività sportiva della scuola e delle attività integrative non devono tuttavia esaurirla. Rimane infatti salva l'autonomia decisionale degli organi direttivi della scuola in ordine alla realizzazione di altre attività di interesse educativo nell'area dell'educazione fisica e sportiva, secondo le indicazioni già contenute nella C.M. n. 222 del 5 agosto 1975 che trovano oggi più saldo riferimento ufficiale nei nuovi ordinamenti didattici dell'educazione fisica, quali i programmi di educazione fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) e il nuovo programma delle prove di reclutamento dei docenti (D.M. 3 settembre 1982).
Con riferimento al quadro sopra delineato si riassumono qui di seguito le principali istruzioni relative all'anno scolastico 1983/84


A) Scuole elmentari e medie

1) Giochi della Gioventù
Considerato il livello di partecipazione e l'interesse suscitato negli alunni, si è ritenuto opportuno - allo stato attuale - di non modificare radicalmente la formula dei Giochi salvo quegli adeguamenti ed aggiornamenti suggeriti dalle esigenze emerse sulla base delle passate esperienze.
In particolare si sottolineano le seguenti modifiche:
a) il relativo Progetto tecnico assume validità triennale, in modo da consentire anche l'acquisizione di esperienze più valide riferite a più lungo arco di tempo.
b) L'impegno organizzativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero è riferito esclusivamente a quelle discipline cui la scuola partecipa ufficialmente (punti 2.3 e 2.4 del Progetto tecnico) e alle manifestazioni relative.
c) L'organizzazione delle manifestazioni riguardanti le altre attività (punto 4.1) è parte esclusiva del CONI e delle rispettive Federazioni sportive.
d) La composizione delle commissioni organizzatrici viene semplificata comprendendovi, per motivi di funzionalità, le sole rappresentanze delle istituzioni promotrici e dell'ente locale.
e) Gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie possono partecipare, nelle manifestazioni comunali e/o distrettuali, a più attività, liberamente scelte tra quelle previste dal Progetto Tecnico per tali tipi di scuole.
f) Per le discipline sportive di ginnastica e di nuoto sono previste prove distinte per alunni non tesserati e per alunni tesserati alle Federazioni.
g) Per l'attività di nuoto nelle scuole elementari, i giochi acquatici vengono integrati con alcune prove su percorsi brevi senza preordinazione di stili e senza cronometraggio.
E' rimesso ai Provveditori agli Studi e ai Sovrintendenti Scolastici, di intesa rispettivamente con i Presidenti dei Comitati Provinciali e dei delegati Regionali del CONI, stabilire tempi e modalità di costituzione delle commissioni provinciali e regionali, in relazione a quanto precisato al precedente punto d) e anche con riferimento, sotto il profilo operativo, al punto 8.1.1 dell'unito Progetto tecnico.
Restano viceversa ferme in quanto compatibili naturalmente con la nuova strutturazione dei Giochi, le indicazioni e i principi già segnalati negli anni decorsi in particolare con la circolare n. 242, prot. n. 169/B dell'1 agosto 1981.
2) Iniziative promozionali delle attività motorie della scuola elementare
Resta confermata per l'anno scolastico 1983/84 la possibilità di utilizzazione di professori di educazione fisica, al di fuori del loro orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della Gioventù, con compiti di consulenza degli insegnanti elementari (esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni).
Questa forma di utilizzazione dei professori di educazione fisica presuppone, oltre ad una loro particolare attitudine nel settore, l'assenso dei Capi d'istituto interessati e l'autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale i consigli di circolo faranno pervenire le loro richieste.
Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al Provveditore agli Studi un'istanza corredata del nulla osta del proprio capo di istituto.

B) Scuole secondarie superiori - OMISSIS

C) Disposizioni comuni

a) Pratica sportiva nella scuola
Come già si è detto, i Giochi della Gioventù e i Campionati studenteschi costituiscono l'espressione più nota e rilevante dell'attività sportiva; non la esauriscono tuttavia, sia perché l'adesione ai Giochi e ai Campionati è rimessa alla libera determinazione dei consigli di circolo e di istituto, sia perché l'attività sportiva scolastica comprende anche attività o forme di svolgimento delle attività, diverse da quelle contemplate nelle anzidette iniziative. In tal senso si ribadisce l'impegno di coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni nella pratica sportiva scolastica. Allo scopo di dare incentivo alle relative iniziative e di realizzare un momento di verifica del lavoro svolto, si suggerisce ai collegi dei docenti e ai consigli d'istituto di programmare per la fine del periodo delle lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la massima possibile partecipazione dell'intero corpo docente e delle famiglie. In tale giornata il capo d'istituto potrebbe consegnare degli attestati di merito sportivo a tutti gli alunni e le alunne che nelle attività formative fondamentali si siano distinti per impegno, lealtà sportiva e risultati. I consigli scolastici distrettuali, nella competenza del potenziamento dello sviluppo delle attività sportive destinate agli alunni, possono trovare modi e spazi di partecipazione all'iniziativa nell'ambito della loro autonomia decisionale, che il Ministero non vuol limitare con indicazioni predeterminate.
b) Organizzazione delle attività sportive nella scuola valgono anche per l'anno 1983/84 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni scorsi:
- opportunità di costituire in ogni scuola un Comitato tecnico sportivo in cui sia assicurata la presenza di docenti di educazione fisica;
- possibilità che le attività deliberate dai consigli di istituto si svolgano anche in corsi articolati per specialità comprendenti alunni di classi diverse, secondo modalità determinate nell'ambito della programmazione educativa di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e nello spirito delle disposizioni contenute nella Legge 4 agosto 1977, n. 517;
- possibilità che i consigli di istituto, d'intesa con i collegi dei docenti e in armonia con quanto è detto nella precedente lettera
b), deliberino la costituzione di corsi misti maschili e femminili, per quelle attività delle quali le metodiche di preparazione e le forme di svolgimento sono simili per l'uno e l'altro sesso;
- possibilità di organizzare attività sportive nei mesi estivi in conformità di quanto è stato previsto con la circolare prot. n. 1551/B del 4 luglio 1981.
- Svolgimento di ore di insegnamento complementare.
Per l'anno scolastico 1983/84 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle attività connesse con i Giochi della Gioventù sia in quelle relative ai Campionati studenteschi nella media superiore sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali.
Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati nelle direzioni didattiche e nelle attività che si svolgono nei mesi estivi. Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di due ore nella scuola media e quattro nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola media le possibilità contemplate dall'art. 15 della citata legge n. 517, con riferimento particolare alle scuole integrate.
E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto vorranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito.
Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità, sia sotto quello della esigenza di contenimento della spesa pubblica una autorizzazione ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli alunni che
intendono parteciparvi sia particolarmente esiguo.
Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli Studi, e alla circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980 riguardante le funzioni dei coordinatori.
c) Utilizzazione insegnanti soprannumerari - I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero ai sensi delle O.M. 20 luglio 1983 e 30 luglio 1983 sia per i compiti di organizzazione delle manifestazioni, sia per la preparazione degli alunni sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali.
d) Assistenza sanitaria - Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati studenteschi è prescritto l'accertamento dell'idoneità generica all'attività sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983.
Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche convenzionate, ufficiale sanitario, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati alle UU.SS.LL. e dai medici della Federazione medico sportiva italiana.
Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati studenteschi dovranno, invece, sottoporsi alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.
A partire dalle fasi comunali e distrettuali, le commissioni organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie esistenti nel territorio.
c) Assicurazione - In attesa di una più puntuale definizione del problema, in via provvisoria, per l'anno scolastico 1983/84 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai Campionati studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate. L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).
L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal preside alla commissione provinciale e al Comitato provinciale per i Campionati studenteschi.
e) Finanziamento dell'attività sportiva scolastica
- Le attività programmate dalle scuole devono trovare la loro normale fonte di finanziamento sui fondi dei bilanci deliberati dai consigli di istituto. Eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero su proposta dei Provveditori agli Studi (sul Capitolo 3052) e dal CONI per sopperire alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali, nonché per le attività sportive scolastiche organizzate nei mesi estivi.
Istruzioni più dettagliate saranno inviate quanto prima soprattutto circa i criteri di imputazione dei finanziamenti disposti dal CONI.
In relazione a quanto è detto sopra, i Provveditori agli Studi vorranno predisporre ed inviare entro il 15 dicembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività relative ai Giochi della Gioventù, per quelle relative ai Campionati studenteschi e per altre attività eventualmente ed autonomamente programmate a livello provinciale.
Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1984 sia da parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1983, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori


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