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C.M. 29 ottobre 1987, n. 320

Retribuzione per le ore eccedenti l'orario d'obbligo per attività attinenti alla pratica sportiva scolastica

A seguito dell'emanazione della circolare del Gabinetto n. 265 del 5 settembre 1987 sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità anche agli insegnanti di educazione fisica impegnati nello svolgimento delle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva scolastica, delle disposizioni contenute nella stessa circolare n. 265.
Al riguardo si precisa che l'ambito di applicazione dell'anzidetta normativa è esclusivamente riferito alle due seguenti fattispecie, con esplicito rinvio a quanto ha costituito oggetto dell'accordo del 9 febbraio 1987, punto 4.1:
a) i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché , nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo.
b) i docenti che prestano servizio su cattedre con orario settimanale curriculare superiore a 18 ore.
Ne consegue che al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) le ore eccedenti, impartite oltre il normale orario di cattedra, ivi compresa quindi le ore di pratica sportiva, seguitano ad essere liquidate nella misura prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sulla base della istruzioni a suo tempo impartite con la circolare di questo Ministero n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976.
Si sottolinea inoltre, ad ogni buon fine, che in applicazione del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, la determinazione della retribuzione dovuta ai docenti di educazione fisica per le ore eccedenti anzidette sarà pari:
a) per l'anno 1986, ad 1/78 del solo stipendio mensile correlato alle classi e aumenti biennali maturati;
b) dall'1 gennaio 1987, ad 1/78 dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1986 e del rateo mensile dell'importo aggiuntivo di anzianità spettante dall'1 gennaio 1987.
I conguagli relativi all'anno 1986 vanno assoggettati alle ritenute IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.
La liquidazione di tali compensi, come per il passato, sarà disposta dalla S.V. sulla base delle tabelle inviate all'uopo dalle scuole interessata.


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