C.M. 29 ottobre 1987, n. 320
Retribuzione per le ore eccedenti l'orario d'obbligo
per attività attinenti alla pratica sportiva scolastica
A seguito dell'emanazione della circolare del Gabinetto n. 265 del 5
settembre 1987 sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità anche agli
insegnanti di educazione fisica impegnati nello svolgimento delle ore
eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva scolastica, delle
disposizioni contenute nella stessa circolare n. 265.
Al riguardo si precisa che l'ambito di applicazione dell'anzidetta
normativa è esclusivamente riferito alle due seguenti fattispecie, con
esplicito rinvio a quanto ha costituito oggetto dell'accordo del 9
febbraio 1987, punto 4.1:
a) i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata
disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6
giorni, nonché , nei tempi strettamente tecnici per la nomina del
supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più
lungo.
b) i docenti che prestano servizio su cattedre con orario settimanale
curriculare superiore a 18 ore.
Ne consegue che al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) le ore
eccedenti, impartite oltre il normale orario di cattedra, ivi compresa
quindi le ore di pratica sportiva, seguitano ad essere liquidate nella
misura prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sulla
base della istruzioni a suo tempo impartite con la circolare di questo
Ministero n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976.
Si sottolinea inoltre, ad ogni buon fine, che in applicazione del D.P.R.
10 aprile 1987, n. 209, la determinazione della retribuzione dovuta ai
docenti di educazione fisica per le ore eccedenti anzidette sarà pari:
a) per l'anno 1986, ad 1/78 del solo stipendio mensile correlato alle
classi e aumenti biennali maturati;
b) dall'1 gennaio 1987, ad 1/78 dello stipendio iniziale del livello di
appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata al 31
dicembre 1986 e del rateo mensile dell'importo aggiuntivo di anzianità
spettante dall'1 gennaio 1987.
I conguagli relativi all'anno 1986 vanno assoggettati alle ritenute
IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.
La liquidazione di tali compensi, come per il passato, sarà disposta
dalla S.V. sulla base delle tabelle inviate all'uopo dalle scuole
interessata.
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