C.M. 10 ottobre 1963, n. 321
Accompagnamento degli alunni in palestra
L'organizzazione della vigilanza durante lo spostamento delle classi,
o delle squadre, per la frequenza delle lezioni di educazione fisica dà
spesso luogo ad inconvenienti e contrasti per l'incertezza, derivante
dalla mancanza di disposizioni uniformi, circa la pertinenza
dell'obbligo di accompagnare gli alunni dalle aule in palestra e
viceversa.
In particolare, si dubita se tale incombenza rientri negli obblighi di
servizio degli insegnanti della materia, ovvero nelle mansioni proprie
del personale ausiliario e, specialmente, dei bidelli addetti ai servizi
di educazione fisica nelle scuole che, in base alle vigenti
disposizioni, ne sono fornite.
Molti regolamenti interni d'istituto attribuiscono il compito di cui
trattasi agli insegnanti, in applicazione dell'art. 99 del R.D. 30
aprile 1924, n. 965, che demanda appunto a detti regolamenti la
determinazione delle "modalità della vigilanza sugli alunni
durante l'ingresso, l'uscita e gli intervalli fra le lezioni."
Tale criterio risulta anche coerente con la disposizione dell'art. 39
dello stesso decreto, che affida ai professori "l'assistenza
all'ingresso e all'uscita dei propri alunni" e con le analoghe
determinazioni adottate per gli spostamenti richiesti dall'insegnamento
delle altre discipline, dalle aule ai gabinetti o ai laboratori.
Tuttavia, in molti casi, specie quando la palestra è ubicata fuori
dell'edificio, l'assolvimento da parte dell'insegnante di educazione
fisica del compito di accompagnare le squadre che si avvicendano in
palestra, talora senza soluzione di continuità d'orario, si rivela
arduo, se non impossibile, e si riflette comunque negativamente
sull'efficacia delle esercitazioni riducendone notevolmente la durata.
D'altra parte, il criterio opposto, di sollevare gli insegnanti
dall'anzidetto compito, affidandolo al personale ausiliario, pur potendo
trovare applicazione in determinate circostanze, non sembra suscettibile
di generalizzazione, per la difficoltà di assicurare il mantenimento
della disciplina, specie quando le squadre debbano spostarsi fuori
dell'edificio e rientrarvi successivamente.
Ciò stante, e data l'estrema varietà di situazioni che presentano le
diverse scuole, in relazione alla struttura degli edifici e alla
dislocazione delle palestre, è evidente che la materia non si presta a
una regolamentazione generale e uniforme.
Conseguentemente, la determinazione delle modalità di svolgimento del
servizio è rimessa ai regolamenti interni e, in mancanza,
all'apprezzamento del capo di istituto. Resta inteso che ove i presidi
ritengano di affidare l'incombenza di cui trattasi agli insegnanti di
educazione fisica, questi sono tenuti ad assolverla.
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