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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 12 dicembre 1983, n. 341

Attività di sperimentazione ex art 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1984-1985

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1984-1985 a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 nella scuola materna ed elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

1. Scuola materna ed elementare
Non si ravvisa l'opportunità di fornire particolari indicazioni circa la tipologia dei piani di sperimentazione da proporre. Ferma restando ovviamente l'ipotesi che le scuole si richiamino alle modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 419 del 1974, per la promozione di sperimentazioni intese come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, si dovrà far riferimento, in quanto richiamabili, per il caso di proposte da presentare ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.P.R., alle disposizioni impartite sub 4.

2. Scuola secondaria di primo grado
La prevista entrata in vigore, a partire dall'anno scolastico 1984-1985, del rinnovato ordinamento del doposcuola attraverso la istituzione di un tipo di scuola con "classi a tempo prolungato" che assorbe - come venne precisato nella C.M. n. 217 del 30 luglio 1983 - sia le attuali esperienze di integrazione scolastica a tempo pieno sia le attuali classi con doposcuola, muta profondamente il quadro di fondo cui debbono fare riferimento le scuole medie che eventualmente intendessero proporre piani di sperimentazione innovativi di ordinamenti e di strutture ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419. La precisazione riguarda sia le scuole medie già impegnate a svolgere "esperienza di integrazione scolastica a tempo pieno", sia la generalità delle scuole medie, comprese quelle ove funzionano classi con doposcuola.
Per quanto riguarda, in particolare, le prime, si ribadisce quanto previsto dalla citata C.M. n. 217 e dall'allegato D.M. 22 luglio 1983 circa la trasformazione delle stesse, a partire dall'anno scolastico 1984-1985, in scuole "con classi a tempo prolungato" con il particolare ordinamento previsto dal decreto medesimo. Dette scuole, pertanto, subito dopo l'avvenuto accertamento del numero delle classi a tempo prolungato che potranno funzionare nell'anno scolastico 1984-1985, dovranno adattare i propri piani orari a quello previsto per la generalità delle scuole con classi a tempo prolungato dal ripetuto D.M. 22 luglio 1983. Poiché a norma dell'art. 6, ultimo comma, di detto D.M., "resta ferma la possibilità delle scuole contemplate dal presente decreto di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, di essere autorizzate a sperimentare modelli innovativi di strutture e ordinamenti ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419", le scuole in argomento, dopo un'attenta valutazione delle possibilità innovative consentite dal decreto più volte citato, potranno chiedere - entro i termini e con la procedura illustrata dalla presente circolare - di essere autorizzate a svolgere la particolare sperimentazione attraverso un'articolata proposta che dovrà illustrare, in specie, le motivazioni che hanno indotto le scuole stesse a ritenere insoddisfacente, ai fini propostisi, il modello della scuola con classi a tempo prolungato.
Per quanto riguarda invece la generalità delle scuole medie che intendessero presentare proposte innovative di ordinamenti e di strutture ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419 e delle norme di cui alla presente circolare, esse sono comunque invitate a tener conto del rinnovato quadro di riferimento normativo sorto a seguito dell'approvazione del nuovo ordinamento delle classi a tempo prolungato nonché delle possibilità offerte dalle disposizioni di cui all'art. 14, VI comma, della Legge n. 270 del 1982 riguardante le utilizzazioni del personale docente di ruolo e della relativa ordinanza applicativa diramata con C.M. n. 309 del 10 novembre 1983.

3. Scuola secondaria superiore di secondo grado
Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché quelle che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.+

4. Presentazione della proposta
I Presidi o Direttori Didattici invieranno, entro il 30 gennaio 1984, agli IRRSAE, ai Provveditorati agli Studi, alle Direzioni generali, agli Ispettorati, al Servizio per la scuola materna competenti ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero le proposte di sperimentazione concernenti:
1) nuovi progetti;
2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovi con modifiche di progetti in atto;
4) rinnovi senza variazioni di progetti in atto.
Le proposte di cui sopra dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (es.: nel caso di B+T il progetto dovrà contenere il piano di studio di entrambi i cicli).
Le proposte dovranno essere corredate:
- dalla documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio d'Istituto o del Consiglio di Circolo (copia integrale);
- dalla relazione del Preside o del Direttore Didattico sul progetto presentato.
Le proposte, inoltre, dovranno essere corredate dalla unita scheda di rilevazione, che ne costituisce parte integrante, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.
Per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi con modifiche (punto 3), dovranno essere indicate:
- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studio in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.
Ove sussistano particolari esigenze amministrative questo Ministero si riserva di proporre l'anno scolastico di inizio delle nuove sperimentazioni e di attuazione delle modifiche proposte.
Una copia delle proposte di sperimentazione, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di educazione fisica, dovrà essere inviata all'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.
I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di religione dovranno essere preventivamente corredati dal parere della competente Autorità Ecclesiastica.
Nel formulare le proposte di cui trattasi le scuole e gli istituti interessati dovranno tener presente quanto segue: - le classi sperimentali debbono essere costituite da un numero di allievi non inferiore a quello previsto per le corrispondenti classi non sperimentali;
- le opzioni da attivare nell'ambito della scuola secondaria superiore devono prevedere non meno di dieci allievi per ciascuna opzione;
- gli indirizzi non devono essere costituiti per meno di quindici allievi.
Gli IRRSAE invieranno entro il 29 febbraio 1984 alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, al Servizio competente ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974.
Entro la data medesima, i Provveditorati agli Studi invieranno ai suddetti Uffici Centrali il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31- maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.
5. Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano. In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981, i Presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza Scolastica.


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