C.M. 21 ottobre 1982, n. 345
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n.
419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
1983-1984
Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla
procedura ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di
proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1983-1984 a
norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974.
Nel diramare le suddette istruzioni si richiama, per gli istituti di
istruzione sec. sup., quanto già segnalato con C.M. 370/1981 circa la
particolare considerazione nella quale verranno tenute le iniziative
orientate nella prospettiva della Riforma, nonché quelle che prevedono
la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche
con esperienze di lavoro.
Permanendo, inoltre, una concentrazione delle iniziative sperimentali in
corso di attuazione nell'area centro-settentrionale, si ribadisce
l'opportunità che gli IRRSAE delle Regioni meridionali ed insulari
svolgano opera promozionale nelle zone ove sino ad oggi non si è
manifestata adeguata capacità di proposta, assicurando nel contempo la
propria assistenza tecnica agli Organi collegiali interessati.
Presentazione delle proposte
a) I Presidi o i Direttori Didattici invieranno, entro il 15 dicembre
1982, agli IRRSAE, ai Provveditorati agli Studi, alle Direzioni
Generali, agli Ispettorati, al Servizio per la Scuola Materna competenti
ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero le proposte di
sperimentazione concernenti:
1) nuovi progetti;
2) proposte di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovi con modifiche di progetti autorizzati;
4) rinnovi senza variazioni di progetti in atto.
Le proposte di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere corredate dalla
documentazione prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 e da una relazione
riassuntiva, a firma del Preside o del Direttore Didattico, secondo lo
schema di cui all'unito allegato A.
Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la suddetta
relazione dovrà comprendere tutti i dati indicati nell'unito allegato
B.
Le proposte di cui al precedente punto 4) saranno, invece, corredate
soltanto dalla menzionata relazione del Preside o del Direttore
Didattico, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che il
progetto proposto non presenta variazione alcuna, nonché dei verbali
del collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto contenenti le
relative delibere.
Una copia dei progetti di sperimentazione, che prevedono modifiche dei
vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di educazione
fisica, dovrà essere inviata dall'Ispettorato per l'Educazione fisica e
sportiva.
I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di
lezione dell'insegnamento di religione dovranno essere preventivamente
corredati dal parere della competente Autorità
Ecclesiastica.
Nel formulare dette proposte gli istituti interessati dovranno tenere
presente quanto disposto dalle CC.MM. n. 27 del 25 gennaio 1977, e n.
189 del 25 luglio 1979, circa il numero minimo di allievi richiesto per
l'attivazione delle opzioni, degli indirizzi e delle classi.
b) Gli IRRSAE invieranno, entro il 31 gennaio 1983, alle Direzioni
Generali, agli Ispettorati, al servizio per la scuola Materna competenti
ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero il motivato
parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato D.P.R.
419/1974. Entro la data medesima, i Provveditori agli Studi invieranno
ai suddetti Uffici Centrali il parere del Consiglio Scolastico
Provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi
sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in
funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni
scolastiche sperimentali e non sperimentali.
Al fine di consentire che l'iter del procedimento amministrativo
relativo alle suddette proposte possa concludersi prima della chiusura
delle iscrizioni, garantendo così l'ordinato avvio dell'anno scolastico
nelle classi sperimentali, si rappresenta la necessità che i termini
indicati alle precedenti lettere a) e b) siano rigorosamente osservati.
Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano
In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R.
761/1981, i Presidi o i Direttori Didattici delle istituzioni
scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di
sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste alla
precedente lettera a), alla locale Provincia nonché, per le scuole in
lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica, o, per le scuole in
lingua tedesca, all'Intendenza Scolastica.
La presente circolare non riguarda le esperienze di integrazione
scolastica nelle scuole secondarie di I grado per le quali saranno
emanate apposite istruzioni.
Allegato A
Condizioni generali di carattere strutturale
I) Argomenti a sostegno delle richieste di rinnovo e/o prosecuzione
(con o senza modifiche).
1) Elementi che confermano (o meno) la validità dell'ipotesi
sperimentale in atto e conseguenti motivazioni che ne consigliano (o
meno) la richiesta di rinnovo e/o di prosecuzione.
2) Descrizione degli obiettivi raggiunti sul piano generale (eventuali
difficoltà incontrate (di impostazione - di organizzazione -
strutturali, etc.) e vantaggi conseguiti).
3) Criteri e procedure impegnati per la verifica dei livelli di profitto
e per la valutazione della personalità degli alunni (allegare eventuali
strumenti di verifica, schede di valutazione e ogni altra documentazione
in materia).
4) Argomenti a chiarimento delle eventuali variazioni proposte.
5) Atteggiamento del corpo docente di fronte all'iniziativa
sperimentale. Attività svolta dal Comitato scientifico-didattico.
6) Iniziative di aggiornamento degli insegnanti e relative modalità
7) Atteggiamento delle famiglie e degli alunni nei riguardi delle
attività sperimentali (anche attraverso eventuali risultanze degli
incontri collegiali).
8) Rapporti con altri Istituti che attuano iniziative di
sperimentazione, con gli Enti locali, con il Consiglio scolastico
distrettuale, con l'Amministrazione scolastica centrale e periferica.
Eventuali iniziative realizzate. Eventuali proposte.
9) I locali, le attrezzature e il materiale didattico, scientifico e
bibliografico, di cui ha potuto disporre l'attività sperimentale.
10) I costi della sperimentazione rapportati a quelli normali (distinti
per attrezzature, per sussidi, per il personale).
11) Eventuali altre spese da dover affrontare: per nuove attrezzature
e/o per adeguare quelle esistenti; per eventuali altri sussidi
didattici; per il personale docente e per gli esperti.
12) Anno scolastico entro il quale si prevede la conclusione della
sperimentazione.
II) Argomenti a sostegno delle richieste di autorizzazione di nuovi
progetti (secondo art. 3 del D.P.R. 419/1974).
1) Il problema che intende affrontare la nuova ipotesi di ricerca
sperimentale.
2) La formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro, riferita
specificamente al problema di cui al punto precedente.
3) Individuazione ed esplicitazione degli strumenti e delle condizioni
organizzative (locali, laboratori, aule speciali, attrezzature, sussidi
didattici, ecc.).
4) Piani di studio e piani curricolari delle singole discipline.
5) Preventivi di eventuali spese: per attrezzature e sussidi didattici;
per insegnamenti non previsti nei piani dei corsi tradizionali; per
materie elettive (a carico del bilancio di Istituto); per attività para
ed extrascolastiche e di sostegno.
6) Ipotesi di procedimenti metodologici (per le singole discipline; per
aree culturali e professionali; tenendo conto dei ritmi di
apprendimento).
7) Modalità di verifica dei risultati e loro pubblicizzazione.
8) Progetti di attività di programmazione e di aggiornamento.
9) Programmi di incontro con altri Istituti che praticano la
sperimentazione; di ricorso a gruppi di controllo; di iniziative di
collaborazione con centri di ricerca scientifica sui problemi
dell'educazione e con il mondo del lavoro.
10) Durata prevista per l'attuazione del progetto sperimentale.
III) Proposte di modifiche "in itinere".
La eventualità che un progetto di sperimentazione scolastica debba
essere parzialmente modificato "in itinere" può verificarsi,
sia per cause tecniche intrinseche all'ipotesi stessa e sia per
imprevisti cambiamenti della situazione reale in cui si deve operare.
Mentre da un lato si invitano gli operatori a procedere con molta
cautela e decidersi ai cambiamenti solo dopo le necessarie prove,
effettuate in condizioni controllate che permettano la valutazione di
tutte le possibili variabili, dall'altro non si può non convenire che,
il più delle volte, è meglio rimuovere al più presto ogni eventuale
ostacolo che impedisca di raggiungere l'obiettivo, piuttosto che
rischiare il fallimento dell'iniziativa.
Pertanto, allo scopo di mettere gli organi tecnici, sia centrali che
periferici, in condizione di acquisire la necessaria informazione sulle
situazioni che concorrono a determinare le politiche "in
itinere" dei progetti e di poter conseguentemente valutarne la
fondatezza, in funzione della relativa approvazione, di richiedere che
ogni modifica (di orari, di piani di studio, di contenuti culturali e
professionali, di caratterizzazione di indirizzi, etc.) sia ampiamente
motivata e, possibilmente, documentata con i risultati delle verifiche
che hanno indotto a proporre i cambiamenti. Senza le suddette
motivazioni, le proposte non potrebbero essere prese in alcuna
considerazione.
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