C.M. 14 settembre 1960, n. 361, prot.
n. 10244
Esoneri dalle lezioni di educazione fisica
Risulta a questo Ministero che le istruzioni emanate con C.M. n. 401
del 3 ottobre 1959 in merito alla concessione degli esoneri dalle
lezioni di educazione fisica, non hanno avuto uniforme ed esatta
applicazione in tutte le sedi.
Nel richiamare l'attenzione sulla necessità di attenersi
scrupolosamente alle istruzioni di cui trattasi, si ritiene opportuno
precisare alcune modalità, ai fini di una più completa disciplina
della materia.
Gli alunni che intendano essere esonerati in tutto o in parte dalle
lezioni di educazione fisica, devono presentare istanza in carta legale,
sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al capo d'istituto,
unitamente alla domanda d'immatricolazione o d'iscrizione alle varie
classi e comunque entro il 30 settembre.
Successivamente, potranno essere presentate domande di esonero per cause
di impedimento sopraggiunto o rivelatesi nel corso dell'anno scolastico.
All'istanza, nella quale deve essere indicato il motivo che determina la
richiesta, non occorre allegare alcun documento dimostrativo
dell'infermità o imperfezione che costituisce impedimento alla
frequenza delle lezioni. Gli attestati e referti sanitari eventualmente
allegati hanno soltanto valore indicativo e non esimono il capo
d'istituto, al quale spetta esclusivamente concedere l'esonero, dal
disporre, salvo nei casi di impedimento manifesto, gli accertamenti
sanitari previsti dall'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88. (P.
519)
Gli accertamenti sono affidati al sanitario preposto al gabinetto medico
della scuola. Per le scuole del capoluogo, sfornite di gabinetto medico
proprio, gli accertamenti sono effettuati dal sanitario preposto al
gabinetto del Provveditorato, ove esista.
In ogni altro caso, gli accertamenti sono eseguiti da un sanitario di
fiducia del capo d'istituto.
All'istanza di esonero deve essere allegata la ricevuta del versamento,
eseguito secondo le modalità stabilite dal capo d'istituto, della somma
corrispondente all'onorario della visita
medica che, in ogni caso, non può essere superiore a lire 500.
E' in facoltà del capo d'istituto dispensare dal versamento gli alunni
di disagiate condizioni economiche, qualora la spesa relativa possa
essere assunta dalla Cassa scolastica, ai sensi dell'art. 3 della legge
sopraindicata (La Cassa scolastica è stata soppressa).
L'esonero è concesso per malattie, menomazioni funzionali o
malformazioni per le quali l'esecuzione di esercizi compresi nei
programmi sia ritenuta nociva o, comunque, controindicata.
Per le malformazioni di lieve entità, o vizi di atteggiamenti
riducibili, non deve essere concesso l'esonero quando l'alunno possa
frequentare il corso di ginnastica correttiva istituito per la scuola o
istituto cui appartiene.
I candidati esterni agli esami, compresi quelli di maturità ed
abilitazione, devono presentare l'eventuale istanza di esonero
congiuntamente alla domanda di ammissione agli esami, seguendo le
modalità stabilite per gli alunni interni.
Nel caso che l'impedimento intervenga durante la sessione degli esami,
la domanda deve essere presentata appena esso si manifesti; e ove si
tratti di esami di maturità od abilitazione, deve essere rivolta al
presidente della commissione esaminatrice, che prenderà le
determinazioni del caso, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti,
seguendo le modalità sopraindicate.
Contro la decisione del capo d'istituto è ammesso ricorso al
provveditore agli studi entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
Ai fini della decisione dei ricorsi, il provveditore agli studi, ove ne
ravvisi la necessità può disporre accertamenti di controllo,
affidandoli a sanitari di sua fiducia, senza onere per gli interessati.
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