C.M. 3 ottobre 1959, n. 401, prot.
n. 10168
Esoneri dalle lezioni di educazione fisica
In attesa che la materia possa essere oggetto di regolamentazione
formale - specialmente per quanto si riferisce alla predeterminazione
obiettiva delle infermità o malformazioni per le quali può essere
concessa la dispensa dalle lezioni di educazione fisica - si
osserveranno le seguenti istruzioni e modalità intendendosi abrogata
ogni altra precedente disposizione.
1 - Autorità competente a concedere l'esonero
A norma dell'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, il "capo
d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali
per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e
previi gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni
stessi".
Il capo d'istituto potrà prescindere da tali controlli medici quando
trattasi di alunni che presentino gravi menomazioni o difetti fisici,
congeniti od acquisiti, di immediata evidenza.
Gli accertamenti, ai fini dell'esonero, sono affidati al sanitario
addetto al sevizio medico scolastico, ove esista, o a un medico di
fiducia dell'Amministrazione scelto dal capo d'istituto (medico
provinciale, ufficiale sanitario, ufficiale medico).
Ove, in base agli accertamenti eseguiti, ritenga comprovato
l'impedimento, il capo d'istituto, sentito il parere dell'insegnante di
educazione fisica, specialmente per quanto concerne la dispensa da
determinate esercitazioni, dispone la concessione dell'esonero.
Agli alunni delle scuole e istituti nei quali sia stato organizzato il
servizio medico scolastico ai sensi della C.M. 1 ottobre 1955, n. 8,
l'esonero deve essere concesso d'ufficio, qualora dalle visite disposte
in esecuzione della circolare stessa siano risultate infermità o
anomalie che comportino la dispensa.
2 - Esonero totale
L'esonero totale esclude l'alunno dalle lezioni e dalle prove d'esame e
può essere permanente o temporaneo.
E' permanente quando l'esclusione è concessa per l'intero corso di
studi proprio della scuola o istituti frequentati; è temporaneo quando
l'esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di
esso.
3 - Esonero parziale
L'esonero parziale, sia temporaneo che permanente, ha il limitato
effetto di escludere l'alunno o il candidato ad esami da alcuni
determinati esercizi, fermo restando l'obbligo di frequentare le lezioni
o di partecipare alle prove d'esame.
4 - Modalità per la concessione
Le domande di esonero devono essere presentate in carta legale al capo
d'istituto e sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le veci.
I candidati esterni devono presentare la domanda di esonero in allegato
alla domanda di ammissione agli esami che intendano sostenere.
E' in facoltà degli interessati di corredare le domande, di
attestazioni diagnostiche, referti radiografici, radioscopici ed
elettrocardiografici, relativi alle infermità denunciate. Alla domanda
deve essere allegata la ricevuta del versamento all'ente o istituto
designato dal preside o direttore, dell'importo della visita medica.
5 - Disposizioni speciali per gli alunni degli istituti magistrali
Per gli alunni delle ultime due classi degli istituti magistrali, per
i quali i vigenti programmi comprendono una parte teorica, restano ferme
le disposizioni impartite con C.M. 3 aprile 1958, n. 78, prot. 3190;
pertanto, gli anzidetti alunni, ancorché dispensati totalmente o
parzialmente dalle esercitazioni pratiche, sono obbligati a frequentare
tutte le lezioni e debbono essere regolarmente scrutinati.
Resta, altresì fermo per i candidati agli esami di idoneità alla IV
classe degli anzidetti istituti, o all'esame di abilitazione, che siano
stati dispensati totalmente dalle esercitazioni pratiche, l'obbligo di
sostenere la prova di educazione fisica, limitatamente alla parte
teorica del programma.
6 - Assistenza degli insegnanti
I capi d'istituto possono disporre che gli aspiranti all'esonero siano
condotti alla visita medica dall'insegnante di educazione fisica, il
quale potrà fornire al sanitario le opportune indicazioni di carattere
tecnico e didattico ai fini di una completa valutazione delle condizioni
dell'alunno, senza peraltro presenziare materialmente alla visita
stessa.
7 - Notificazione degli esoneri
Degli esoneri concessi deve essere data comunicazione al provveditore
agli studi entro il 15 novembre.
Dovrà, invece, essere data immediatamente comunicazione allo stesso
provveditore delle eventuali ulteriori concessioni per infermità
sopravvenute nel corso dell'anno scolastico.
I provveditori agli studi dovranno inviare al Ministero, entro il 15
dicembre, un prospetto riepilogativo del numero degli esonerati,
distinti per tipo d'istituto sia statale che non statale e per tipo di
esonero, con l'indicazione dei relativi totali.
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